Concorso detenzione stupefacenti: il trasporto non basta
Una recente sentenza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale in materia di reati di droga: quali elementi sono necessari per dimostrare un concorso detenzione stupefacenti? Il semplice fatto di trovarsi alla guida di un’auto con a bordo un passeggero che detiene sostanze illecite è sufficiente a configurare una responsabilità penale? La Suprema Corte, con la sentenza n. 37358 del 2024, fornisce una risposta chiara, sottolineando la necessità di superare le semplici congetture per fondare un’accusa su prove concrete.
I fatti: la ricostruzione della vicenda
Il caso riguarda un uomo che ricorre in Cassazione avverso un’ordinanza del Tribunale di Roma. Con tale provvedimento, era stato convalidato il suo arresto e disposta la misura degli arresti domiciliari per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti in concorso con un altro soggetto.
I fatti sono i seguenti: l’uomo si trovava alla guida di un’autovettura quando è stato fermato per un controllo. A bordo con lui, in qualità di passeggero, vi era un’altra persona. Durante il controllo, quest’ultima è stata trovata in possesso di cocaina (2,23 grammi, pari a 5 dosi) e di un panetto di hashish (23,74 grammi, da cui erano ricavabili 355 dosi). Una successiva perquisizione domiciliare a carico del passeggero ha portato al rinvenimento di materiale per il confezionamento, mentre a casa del conducente non è stato trovato nulla di rilevante.
L’ordinanza del Tribunale e le sue motivazioni
Il Tribunale aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del conducente sulla base di due elementi principali:
1. L’incongruenza delle sue dichiarazioni: l’uomo aveva affermato di star andando a prendere i suoi tre figli, ma si trovava alla guida di un’auto omologata per due persone.
2. L’incompatibilità economica: guidava un’auto a noleggio dal costo di 300 euro mensili, somma ritenuta sproporzionata rispetto alle sue modeste condizioni reddituali e a quelle del suo numeroso nucleo familiare.
Secondo il giudice di merito, questi elementi erano sufficienti per desumere un contributo consapevole del conducente alla detenzione della droga, nonostante il passeggero si fosse assunto l’esclusiva responsabilità.
Analisi del concorso detenzione stupefacenti secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’imputato, annullando l’ordinanza del Tribunale. La motivazione della Suprema Corte è netta e si concentra sulla differenza tra congettura e prova, anche a livello indiziario. I giudici hanno stabilito che l’argomentazione del Tribunale era “meramente apodittica” e fondata su “congetture o, comunque, su mere asserzioni”.
Secondo la Corte, gli elementi valorizzati dal Tribunale (l’incongruenza della versione e la presunta sproporzione economica) non sono significativi e, soprattutto, non consentono di correlare la condotta materiale del conducente – il mero trasporto del passeggero – alla consapevolezza e alla volontà di partecipare all’attività criminosa.
Le motivazioni: perché il solo trasporto non è prova di concorso?
La sentenza chiarisce un principio fondamentale: il mero trasporto di una persona che detiene sostanze stupefacenti è un dato di per sé “equivoco”. Per poter affermare l’esistenza di un concorso di persone nel reato, non è sufficiente dimostrare il contributo materiale (l’aver guidato l’auto), ma è indispensabile provare anche l’elemento psicologico (il cosiddetto dolo di concorso).
Questo significa che l’accusa deve dimostrare che il conducente era consapevole che il passeggero trasportava droga e che, con la sua condotta, voleva contribuire a tale attività illecita. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata mancava di qualsiasi argomentazione su questo punto cruciale. Non vi era alcun elemento che collegasse il guidatore alla droga, al di là della sua presenza fisica in auto con il possessore dello stupefacente.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
Questa decisione rafforza il principio secondo cui la responsabilità penale è personale e non può essere dedotta da semplici supposizioni o da circostanze ambigue. Per affermare un concorso detenzione stupefacenti, sono necessari elementi di prova concreti che dimostrino un contributo causale e una partecipazione psicologica all’azione criminale.
In assenza di tali elementi, come la scoperta di droga anche nell’abitazione del conducente, conversazioni che dimostrino un accordo o altre prove di un coinvolgimento attivo, il semplice ruolo di trasportatore non può automaticamente tradursi in una condanna per concorso. La Corte ha quindi rinviato gli atti al Tribunale per un nuovo giudizio, che dovrà attenersi a questo rigoroso principio di diritto.
Il solo fatto di trasportare in auto una persona che possiede droga è sufficiente per essere accusati di concorso nel reato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il mero trasporto è un dato di per sé equivoco e non è sufficiente a qualificare la condotta in termini concorsuali se non è accompagnato da prove della consapevolezza e volontà di partecipare al crimine.
Le incongruenze nella versione dei fatti fornita dall’indagato possono bastare a provare la sua colpevolezza?
No. La sentenza stabilisce che, pur in presenza di incongruenze nella versione difensiva, è necessaria un’argomentazione che colleghi la condotta materiale alla consapevolezza e volontà di partecipare al reato, cosa che non può basarsi su mere congetture o asserzioni.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione annulla un’ordinanza cautelare con rinvio?
L’ordinanza impugnata viene annullata e il caso torna al Tribunale per un nuovo giudizio. Quest’ultimo dovrà attenersi ai principi di diritto stabiliti dalla Cassazione, ovvero valutare la sussistenza di prove concrete di una partecipazione cosciente e volontaria al reato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37358 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37358 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Roma DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 25 maggio 2024 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma con la quale, contestualmente alla convalida dell’arresto per il reato di cui agli artt
110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, gli è stata applicata la degli arresti domiciliari.
1.1 Con un unico motivo di ricorso deduce vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione sulla gravità degli indizi di colpevolezza a suo carico e, in particolare, sul suo contributo alla detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso del coimputato il quale si è assunto l’esclusiva responsabilità di tale condotta.
Rileva il ricorrente che la motivazione sul punto è meramente apodittica, essendosi il Tribunale limitato a valorizzare il dato relativo alla incohgruenza tra le dichiarazioni rese da COGNOME (ovvero, che si stava recando a prendere i tre figli ed aveva occasionalmente dato un passaggio a COGNOME) e la circostanza che lo stesso avesse la disponibilità di un’auto (sulla quale viaggiava come passeggero il coimputato), omologata per due persone e presa a noleggio per 300 euro mensili, somma ritenuta incompatibile con le modeste condizioni reddituali di NOME e del suo numeroso nucleo familiare.
1.2 II ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e successive conclusioni scritte insistendo per l’accoglimentO del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Dalla ordinanza impugnata risulta che: il ricorrente è stato presentato per la convalida ed il giudizio direttissimo in relazione alla detenzione, unitamente a COGNOME NOME, di gr. 2,23 di cocaina (pari 5 dosi) e di un panetto di hashish del peso di gr. 23,74, (da cui erano ricavabili 355 dosi), rinvenuti nella disponibilità del COGNOME mentre viaggiava a bordo dell’auto condotta dal COGNOME; le successive attività di perquisizione domiciliare hanno condotto al rinvenimento presso l’abitazione di COGNOME COGNOME di materiale per il confezionannento, mentre nulla è stato rinVenuto presso l’abitazione del ricorrente.
Ebbene, a fronte di tale ricostruzione fattuale, il Tribunale ha desunto il contributo del ricorrente alla detenzione della sostanza stupefacente dalla mera interpretazione – peraltro fondata su congetture o, comunque, su mere asserzioni – di elementi non significativi attinenti alla incompatibilità dell’autove tura condotta da COGNOME sia con la sua versione fornita dal ricorrente che con le condizioni economiche familiari (non specificate dall’ordinanza).
Ad avviso del Collegio siffatta argomentazione appare inidonea a qualificare in termini concorsuali, anche in ordine al profilo psicologico, il dato, di rier sè equivoco, del mero trasporto del COGNOME da parte del ricorrente. Al di là del e incongruenze logiche della versione difensiva del COGNOME, manca, infatti, nell’ordinanza impugnata qualsiasi argomentazione che consenta di correlare la condotta materiale tenuta alla consapevolezza della detenzione della sostanza stupefacente da parté, del Del COGNOME ed alla volontà di partecipare a siffatta condotta criminosa.
Alla luce di quanto sopra esposto, l’ordinanza impugnata và annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Così deciso il 10 settembre 2024
Il AVV_NOTAIO COGNOME ensore