Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 160 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 160 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME, nata a Tivoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a San Benedetto del Tronto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 17/01/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO del foro di Teramo, difensore di COGNOME, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore della COGNOME, che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi dei ricorsi con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/06/2019 il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, all’esito del giudizio abbreviato, esclusa per entrambi la recidiva contestata, ha condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena di anni 4 di reclusione ed € 18.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, DPR 309/90 (oltre alle pene accessorie di legge). Gli imputati erano accusati di aver detenuto a fini di spaccio, in concorso tra loro e all’interno dell’abitazione della COGNOME circa 36 grammi di cocaina, pari a 139 dosi singole.
La Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 21/04/2022, decidendo sull’appello proposto
dagli imputati, in riforma della suddetta sentenza, ha assolto il COGNOME e la COGNOME dal reato loro ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato -ritenendo non raggiunta la prova della destinazione dello stupefacente all’uso non personale -.
A seguito del ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 24/11/2022, la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha annullato il provvedimento da ultimo indicato rinviando per un nuovo giudizio alla Corte d’appello di Perugia. Il Giudice di legittimità riteneva, in sostanza, che il giudice di appello non avesse fornito una adeguata ‘motivazione rafforzata’ che desse conto delle ragioni per le quali, di fronte al medesimo materiale probatorio, si fosse discostato dalla decisione di primo grado. Si evidenziava inoltre che la sentenza di appello non si fosse adeguatamente confrontata con alcuni elementi che potevano essere sintomatici della finalità illecita della detenzione, quali: il dato ponderale superiore ai limiti di legge, il grado di purezza della sostanza e le modalità di occultamento; la presenza di un bilancino, le condizioni economiche degli imputati, l’uso da parte degli stessi di sostanze di tipologia diversa da quella rinvenuta.
All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Perugia, con sentenza del 17/01/2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, esclusa la recidiva e concesse ad entrambi le attenuanti generiche, ha condannato gli imputati alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed € 12.000 di multa (revocando la pena accessoria).
Avverso il provvedimento da ultimo indicato hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i loro difensori, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il difensore di NOME COGNOME ha articolato tre motivi di ricorso.
I tre motivi deducono tutti, in sostanza, sotto diversi profili, mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) in relazione alla ritenuta destinazione dello stupefacente rinvenuto in casa della COGNOME allo spaccio. Secondo il difensore dell’imputata, il Giudice di appello, anziché valorizzare gli elementi già indicati nell’atto di gravame, con i quali avrebbe potuto fornire la motivazione rafforzata della assoluzione richiesta dalla sentenza rescindente -vale a dire la comprovata condizione di assuntrice di droga dell’imputata, la spontanea consegna dello stupefacente ai carabinieri, l’assenza di indici di spaccio, le possibilità economiche della NOME, ecc. -, aveva invece ritenuto provata la destinazione allo spaccio: a) sulla base di elementi di fatto neutri o irrilevanti (es. atteggiamento dell’imputata prima della perquisizione); b) di argomenti manifestamente illogici e contraddittori (le modalità di occultamento e confezionamento); c) di affermazioni apodittiche. La Corte aveva poi omesso di esaminare elementi, pure emergenti dagli atti (quali le comprovate disponibilità economiche dell’imputata e la sua condizione di assuntrice di cocaina).
Il difensore dell’imputato COGNOME ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale denuncia violazione di legge e illogicità della motivazione. In particolare il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello non avrebbe motivato, o avrebbe motivato in maniera del tutto illogica e contraddittoria, su uno dei motivi dell’originario appello, quello con il quale si contestava che lo stupefacente appartenesse anche al COGNOME e/o che lo stesso avesse concorso nella detenzione della droga rinvenuta in casa della COGNOME. Ed invero, secondo il ricorrente, al fine di ritenere provata la responsabilità dell’imputato, i giudici di rinvio: 1) avevano omesso di considerare che la COGNOME si era dichiarata unica proprietaria dello stupefacente; 2) avevano ritenuto che il COGNOME dimorasse nell’abitazione e fosse a conoscenza della presenza della droga sulla base di affermazioni indimostrate; 3) non avevano comunque spiegato, anche ammettendo che l’imputato sapesse della presenza della cocaina, in quale modo lo stesso avesse concorso nel reato ipotizzato.
Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza con trattazione orale, su richiesta del difensore dell’imputato COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputata COGNOME non può trovare accoglimento.
La sentenza della sesta sezione della Corte di cassazione, nell’annullare la pronuncia della Corte di appello di L’Aquila -la quale aveva assolto gli imputati reputando insussistente la prova della destinazione della cocaina all’uso non personale -, aveva sollecitato il giudice del rinvio a rivalutare appunto l’elemento della destinazione della droga, alla luce di una serie di elementi (dettagliatamente indicati nella pronuncia rescindente) potenzialmente indicativi della finalità di spaccio, che i giudici del primo gravame non avevano adeguatamente considerato.
Ciò detto, giova premettere che, come costantemente ribadito da questa Suprema Corte, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta -come appunto nel caso in esame -non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento che sono sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza, della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione ( ex plurimis Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463 -01).
Ciò premesso, va evidenziato che la Corte di appello di Perugia, nel giudizio di rinvio, si è sostanzialmente attenuta alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento. Ed infatti, i giudici di appello, sia richiamando le motivazioni della sentenza di condanna di primo grado del Tribunale di Teramo sia esponendo nuovi e ulteriori argomenti, hanno ritenuto provata la
destinazione dello stupefacente all’uso non personale dell’indagata, proprio valorizzando gli elementi indicati nella pronuncia del giudice di legittimità. Ed invero, tralasciando il fatto (pure denunciato dal ricorrente ma oggettivamente irrilevante) che i giudici di Perugia hanno valorizzato elementi neutri o comunque scarsamente significativi (come ad esempio l’atteggiamento ‘sospetto’ tenuto dagli indagati prima dell’intervento degli agenti operanti), occorre rilevare che la sentenza di rinvio, ai fini della affermazione di responsabilità dell’imputata, ha considerato i seguenti dati di fatto: 1) il quantitativo dello stupefacente -oltre 36 grammi lordi pari a 139 dosi singole -; quantitativo che, seppur non ingente, è stato ritenuto oggettivamente poco compatibile con l’uso personale di una sola persona; 2) il grado di purezza della sostanza; piuttosto elevato (84,4%) e quindi difficilmente riscontrabile nello stupefacente venduto ai consumatori finali (quali la COGNOME dice di essere), che presenta normalmente percentuali di principio attivo molto inferiori; 3) le modalità di occultamento della sostanza -contenuta in un unico involucro (peraltro, come emerge dalla sentenza di primo grado, chiuso in quanto ‘avvolto con nastro adesivo’) ; modalità che risultavano scarsamente compatibili con il consumo quotidiano e ripetuto di piccoli quantitativi da parte dell’imputata, ed erano invece maggiormente compatibili con l’ipotesi che l’involucro contenente lo stupefacente fosse custodito dalla COGNOME in attesa di una successiva consegna/cessione a terzi; 4) il fatto che la COGNOME, non solo non era conosciuta come abituale consumatrice di cocaina, ma non aveva neppure adeguatamente documentato tale sua condizione; il che rendeva ancor più improbabile l’ipotesi che un così consistente quantitativo di cocaina (139 dosi) fosse destinato esclusivamente al suo uso personale o costituisse una scorta per il consumo futuro. Quanto poi al fatto che la COGNOME aveva documentato di avere denaro sufficiente ad acquistare il quantitativo di cocaina che aveva in casa, la sentenza di appello -seppur in un passaggio motivazionale non propriamente chiaro -ha in sostanza voluto dire che, a fronte dei plurimi e concordanti elementi sintomatici sopra esposti, tale elemento fosse sostanzialmente neutro (o comunque non decisivo al fine di provare l’acquisto di una scorta per il consumo futuro); ciò in quanto lo stesso era compatibile anche con l’ipotesi accusatoria di un acquisto di un quantitativo ingente effettuato per ottenere un prezzo più vantaggioso e quindi aumentare il margine di profitto in caso di rivendita a terzi.
Tanto premesso, questa Corte ritiene che la sentenza impugnata, non solo si è attenuta a quanto disposto dalla pronuncia rescindente, ma ha ritenuto provata la destinazione dello stupefacente all’uso non personale sulla base di argomenti nei quali, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non è dato riscontrare profili di contraddittorietà né di manifesta illogicità. Del resto, gli argomenti a discarico dedotti dal difensore, sui quali pure la Corte di appello ha motivato, non appaiono oggettivamente sufficienti a scardinare il (sopra esposto) percorso logico argomentativo della sentenza impugnata.
Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato COGNOME è invece meritevole di accoglimento
per le seguenti ragioni.
A seguito della sentenza di annullamento della pronuncia assolutoria, il giudice del rinvio era chiamato a risolvere, non solo la questione della destinazione dello stupefacente rinvenuto, ma anche quella, che pure era stata posta con i motivi di appello avverso la sentenza del Tribunale, del concorso del COGNOME nel reato contestato. Nell’atto di appello si era infatti dedotto che non vi era prova che lo stupefacente rinvenuto appartenesse al COGNOME o comunque ad entrambi gli imputati; ciò in considerazione del fatto che: 1) la cocaina era stata rinvenuta occultata (sotto il materasso) nella camera da letto dell’abitazione della COGNOME, mentre il COGNOME, pur non essendo ivi residente, frequentava solo occasionalmente la casa in virtù della relazione che intratteneva con la coimputata; 2) il COGNOME aveva negato che la droga fosse sua; 3) la COGNOME aveva invece ammesso che lo stupefacente apparteneva solo a lei avendolo acquistato per uso personale con i suoi risparmi.
Ciò detto, occorre rilevare che, come dedotto dal ricorrente, la Corte di appello di Perugia ha ritenuto di risolvere la suddetta questione con motivazioni obiettivamente carenti (se non apparenti).
In primo luogo, giova premettere che non risulta certamente sufficiente il semplice richiamo che la Corte di Perugia ha operato alla sentenza del giudice di primo grado, perché tale richiamo non poteva dare risposta alle questioni che il difensore aveva sollevato nei motivi di appello. La suddetta sentenza risultava infatti carente in ordine alle ragioni per le quali lo stupefacente, a fronte delle chiare dichiarazioni auto-accusatorie della COGNOME, fosse riconducibile anche al COGNOME (avendo il giudice esposto solo le ragioni per le quali lo stesso era a conoscenza della presenza in casa della droga).
Ciò detto, la sentenza oggi impugnata ha affermato che lo stupefacente apparteneva anche al COGNOME in quanto: in camera da letto sono stati rinvenuti abiti ed effetti personali che l’imputato ha riconosciuto come suoi; in casa vi erano evidenti segni di uso di droga (siringhe per assunzione di eroina); se anche COGNOME fosse stato frequentatore abituale non continuativo della casa della COGNOMEnon poteva non aver acquisito consapevolezza dell’esistenza ivi dello stupefacente, il cui banale occultamento … non era certo idoneo a nasconderne più di tanto la presenza; presenza di cui anche l’abitudinario frequentatore (COGNOME) non poteva non aver accettato il rischio, quanto meno in ragione della stretta frequentazione personale con la COGNOME (così testualmente nella sentenza impugnata).
Si tratta di argomenti che questa Corte ritiene illogici, contraddittori e perplessi. Ed invero, in primo luogo, non viene affrontato e risolto il problema natura della frequentazione della casa della COGNOME da parte del coimputato, vale a dire se il COGNOME dimorasse abitualmente nell’alloggio, se ne fosse un frequentatore assiduo ovvero solo occasionale. La sentenza sul punto contiene una motivazione perplessa non indicando quale delle varie ipotesi ritiene provata e sulla base di quali elementi.
In secondo luogo, quanto affermato dalla Corte di appello può al più dimostrare che il
COGNOME frequentava l’abitazione della COGNOME ed era a conoscenza del fatto che la donna detenesse in casa il quantitativo di cocaina, ma lascia del tutto irrisolto il problema della riferibilità dello stupefacente anche al COGNOME, ovvero, il problema del se e come quest’ultimo abbia materialmente contribuito alla detenzione della cocaina che la COGNOME ha rivendicato come sua (e come da lei acquistata). Occorre infatti rilevare che questa Suprema Corte ha più volte affermato che ‘in tema di stupefacenti, la differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione e connivenza non punibile risiede nel fatto che nell’uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all’altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell’altra è mantenuto, da parte dell’agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto’ (Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv. 287403 -01). Ciò detto, nel caso in esame, anche ammettendo che il COGNOME sapesse della presenza in casa della droga -consapevolezza che, di per sé considerata, integra una mera connivenza non punibile -, resta il fatto che i giudici di merito hanno omesso di indicare le ragioni per le quali l’imputato non si sarebbe limitato a mantenere un atteggiamento meramente passivo, ma avrebbe invece anche contribuito alla detenzione della droga della NOME.
E’ poi appena il caso di evidenziare che il concorso nel reato non può certamente essere motivato con l’affermazione (di difficile comprensione) contenuta in sentenza, secondo la quale ‘anche l’affermata discontinuità dell’alloggio da parte di COGNOME ove fosse realmente emersa -integrerebbe circostanza del tutto neutra, non escludendo affatto il compossesso (anche ‘solo animo’) della sostanza stessa in virtù dello stretto rapporto personale all’epoca intercorrente con la COGNOME, comportante -come già detto -almeno l’accettazione del rischio di siffatta illecita detenzione’. Non è infatti dato comprendere in cosa consista il ‘compossesso solo animo’ e in che cosa lo stesso differisca dal caso in cui un soggetto esterno si trovi, per ragioni personali, a frequentare (magari anche assiduamente) una abitazione nella quale sa che il proprietario custodisce sostanza stupefacente. Così come sfugge la rilevanza penale dell’accettazione del rischio che in una abitazione che si frequenta altri ivi dimoranti possano detenere droga -trattandosi, a ben vedere, di qualcosa di meno della consapevolezza che altri stiano detenendo, la quale, come detto, non integra di per sé reato -.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso dell’imputata COGNOME deve essere rigettato, con conseguente condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali.
Quanto invece all’imputato COGNOME, impregiudicata la decisione di merito, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, la quale provvederà a motivare in ordine alle questioni in premessa indicate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Rigetta il ricorso di COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso l’11/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME