Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28938 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28938 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2024 del Tribunale di Caltanissetl:a visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità de ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta, nell’esercizio d funzioni di cui all’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della cus cautelare in carcere, applicata dal locale G.i.p. a carico di NOME COGNOME COGNOME o ai capi 25) e 26) della rubrica, aventi ciascuno ad oggetto il porto e la deten illegali di arma comune da sparo, aggravati da metodo e finalità mafiose.
1.1. In prospettazione accusatoria, sorretta da intercettazioni e appostame di polizia giudiziaria, le due pistole erano a disposizione, rispettivamente, de mafiosi di Niscemi e di Gela (capeggiati, l’uno, da NOME COGNOME e, l’altro NOME COGNOME) e dovevano servire a commettere una rapina in Lombardia, congiuntamente pianificata dagli stessi clan per autofinanziarsi. Della materi esecuzione della comune rapina era stato incaricato un emissario per ciascun consorteria (NOME COGNOME per il clan COGNOME, NOME COGNOME per il clan RAGIONE_SOCIALE
La rapina alla fine era abortita, ma in vista della sua perpetrazione si e svolti, all’interno di una riserva naturale in territorio nisseno, svariati s mafia cui aveva preso parte l’indagato, incaricato di reperire l’autovettura co raggiungere il nord Italia.
Entrambe le armi erano state movimentate nella fase preparatoria della rapina. Quella procurata dal clan RAGIONE_SOCIALE, oggetto del capo 26), era custod nell’ovile dell’indagato.
1.2. Secondo il Tribunale del riesame, si profilava il concorso di Cannizzar materiale e/o morale, nei reati contestati, esistendo indizi gravi dell partecipazione all’organizzazione della rapina, nella consapevolezza che la relat pianificazione comprendesse il conferimento delle due armi illegalmente detenute.
Esistevano, altresì, esigenze cautelari di massimo spessore, sotto il profilo rischio di reiterazione delle condotte criminose, tali da giusl:ificare la custodiale già applicata; né erano state, in ogni caso, vinte le corrispon presunzioni, riferite dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. al titolo di reato.
Avverso l’ordinanza resa in sede di riesame, NOME COGNOME ricorre per cassazione con rituale ministero difensivo.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto gravità indiziaria in ordine al suo ruolo di concorrente nei reati contestati.
Per poter ritenere integrato, in capo a chicchessia, un concorso di tal gene sarebbe necessario ricondurre al relativo soggetto la concomitante disponibil materiale dell’arma. La semplice consapevolezza, in capo a lui, che altri sia arm non realizzerebbe la fattispecie concorsuale.
Ebbene, tale concomitante disponibilità non emergerebbe dagli indizi raccolti solo sommariamente vagliati, e invero neppure emergerebbe la consapevolezza dell’operato altrui a tale specifico riguardo. Le armi in questione non erano s del resto, reperite. Quella di cui al capo 26) non sarebbe neppure compiutament identificata e le intercettazioni, da cui desumerne la presenza nell’ovile, sare state erroneamente interpretate.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sul rilie delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura applicata. Né l’uno l’altra aspetto sarebbero stati giustificati in modo convincente, a fronte rapina forse ideata, ma mai realizzata, e di cui nessuno era chiamato a rispond neppure a livello di tentativo, e a fronte della modestia dei precedenti penal deducente.
La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell’art comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Esso, da un lato, è basato su una mera rilettura delle risulta investigative, attentamente esaminate e non illogicamente valutate dal giudi territoriale.
Questi ha puntualmente illustrato gli indici di fatto, che attestano che le pistole non solo erano fisicamente esistenti e illegalmente detenute, ma furo altresì prelevate e portate in esterno nella fase preparatoria della rapin portata a compimento), cui l’indagato aveva attivamente partecipato.
Le obiezioni del ricorrente appaiono reiterative, risolvendosi nella ripro sizione di elementi a discarico già presi in opportuna considerazione in sede riesame, e qui giudicati inidonei a condurre ad un esito liberatorio; elementi, l rivisitazione non compete alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sinda il relativo coerente apprezzamento, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01) e che non può essere censurato per difetto o contraddittorietà della motivazio solo perché contrario agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1 dep. 1990, COGNOME, Rv. 182961-01).
Così come sono rimesse all’esclusiva competenza del giudice di merito l’interpretazione e la valutazione del contenuto di conversazioni intercettate,
apprezzamento non può essere sindacato in Cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione che le recepisce ( ultimo, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337-01), qui non emergenti.
3. In diritto, le obiezioni formulate nel primo motivo sono parimenti prive pregio.
Concorre, infatti, nei delitti di illecita detenzione e di illecito porto pubblico di arma colui che partecipa, insieme ad altri, all’ideazione e preparazione di un reato da commettere necessariamente con l’arma stessa, all scopo appositamente procurata, essendo irrilevante il suo mancato intervento durante la fase esecutiva del reato programmato (Sez. 1, n. 6223 del 05/12/2023 dep. 2024, Buonanno, Rv. 285785-01), e lo svolgimento stesso di una tale fase.
4. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
In relazione ai reati contestati vige, ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. pen., la duplice presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari inadeguatezza al loro soddisfacimento di misure diverse dalla custodia in carcer e, in tal caso, il giudice non ha l’onere di dimostrare in positivo la ricorrenz pericolosità dell’indagato e la sua intensità, essendo la prima presunzione an idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all’art comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, 268664-01) ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme a gravi indizi di colpevolezza, dell’inidoneità al superamento di entrambe deg elementi eventualmente evidenziati dalla difesa, o comunque risultanti dagli att
Ciò posto, l’ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, e finanche sovrabbondante, a fronte dell’«attenuato» standard motivazionale legale, tes delineato e sul quale il ricorso non è affatto calibrato, gli indici (ogg soggettivi) che qualificano l’esigenza cautelare special-preventiva del c concreto, non superati da conducenti elementi di prova contraria, certo n identificabili nella mancata consumazione della rapina, o nell’inesistenza precedenti condanne a carico dell’indagato per reati a sfondo mafioso.
Alla conclusiva reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà l’adempimento di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua Manda la cancelleria per gli adempimenti dì cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 07/05/2024