Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38185 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38185 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE 02HSIL5) NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
OLGA COGNOME , che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione con cui il G.i.p., in esito a giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, ha riconosciuto NOME e NOME colpevoli del reato di cui all’art. 1 d.lgs., 22 gennaio 1948, n. 66.
Secondo il conforme accertamento dei Giudici del merito, entrambi gli
imputati avevano partecipato ad una manifestazione di protesta inscenata dai residenti di un campo Rom nel corso della quale era stata bloccata la sede della INDIRIZZO, con il posizionamento sulla carreggiata di pietre e cocci di vetro: NOME era stato identificato da uno dei poliziotti intervenuti sul posto mentre urlava frasi del tipo ‘Ladro, ladro via’; NOME COGNOME era stato identificato nelle video riprese mentre invitava gli altri partecipanti, durante operazioni di pulizia della strada da parte dei RAGIONE_SOCIALE, a proseguire il blocco perché ‘e ssendo stato detenuto per dieci anni sapeva come andavano le cose e affermava che nessuno mai avrebbe potuto toccare ‘ .
Risultano, pertanto, integrati gli estremi, oggettivi e soggettivi, del concorso nel contestato reato di blocco stradale: gli odierni imputati, pur non avendo personalmente partecipato alla condotta materiale come configurata dalla fattispecie incriminatrice prevista dalla normativa all’epoca vigente, avevano comunque contributo alla protrazione degli effetti antigiuridici.
Ricorrono NOME e NOME, a mezzo del comune difensore di fiducia AVV_NOTAIO, chiedendo l’annullamento della sentenza sulla base di unico motivo con cui denunciano vizio di motivazione in ordine all’accertamento della loro responsabilità nonché violazione de ll’art. 1 d.lgs., 22 gennaio 1948, n. 66, con riferimento all’articolo 42 cod. pen.
Lamentano che la Corte di Appello, pur condividendo le considerazioni della difesa sul difetto di prova in ordine alla partecipazione degli imputati alla collocazione dei massi e dei cocci di vetro, ha, comunque, confermato il giudizio di responsabilità, ritenendo sufficiente l’ adesione, morale e successiva alla condotta materiale posta in essere da altri.
A sostegno della decisione, la sentenza impugnata ha citato un precedente giurisprudenziale, che, tuttavia, ha ritenuto sussistente l’ ipotesi concorsuale nel caso di soggetti che avevano presidiato le barricate poste in essere per realizzare il blocco stradale. NOME e NOME COGNOME, invece, si sono limitati a partecipare alla manifestazione con urla ed insulti. Non risulta, pertanto, precisato attraverso quale forma di incitamento avrebbero determiNOME il protrarsi della condotta delittuosa di blocco stradale realizzata con la collocazione di massi, pietre e cocci di vetro.
Per la configurabilità del concorso non è sufficiente né la mera presenza sul luogo del reato né la partecipazione alla manifestazione, sia pure caratterizzata da una particolare foga, perché del tutto indipendente dalla precedente attività di ostruzione della strada.
Tutt’al più le condotte accertate, stante l’evidente assenza del dolo di concorso inteso quale coscienza e volontà di partecipare al blocco, potevano
essere inquadrate nella connivenza non punibile, giammai nel concorso morale, che postula sempre un contributo apprezzabile alla commissione del reato nella fase ideativa, preparatoria o esecutiva. Tenuto conto della fattispecie incriminatrice contestata, nella fase esecutiva l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti, deve riguardare il collocamento degli oggetti utilizzati per realizzare il blocco stradale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi in tema di concorso nei reati aventi, come quello di cui all’art. 1 d .lgs., 22 gennaio 1948, n. 66, natura permanente (cfr. Sez. 1, n. 140 del 10/02/1971, Pavanello, Rv. 119259 – 01), senz’altro applicabili nel caso in verifica .
Nel merito risulta accertato, con apprezzamenti plausibili e non illogici strettamente ancorati al compendio probatorio, che entrambi gli imputati, alla presenza del personale di polizia e dei vigili del RAGIONE_SOCIALE intenti a rimuovere dalla sede stradale i cocci di vetro e le altri suppellettili appositamente collocate per bloccare la circolazione, pronunciavano frasi inequivocabilmente dirette a istigare ed incitare i presenti a proseguire l’operazione , nella piena consapevolezza che il blocco, ancora in corso, era stato realizzato non solo grazie alla presenza fisica dei manifestanti così come richiesto dall’illecito amministrativo all’epoca previsto dell’art. 1 , comma 1-bis, d.lgs., 22 gennaio 1948, n. 66 (‘ Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo ‘) successivamente trasformato in illecito penale dal d.l., 11 aprile 2025, n. 48 – ma attraverso la collocazione di ‘ congegni o altri oggetti di qualsiasi specie ‘, così come previsto dalla fattispecie incriminatrice di cui all’articolo immediatamente precedente, ancora oggi vigente.
In tale peculiare contesto, pertanto, NOME e NOME COGNOME hanno fornito un contributo, consapevole e volontario, di carattere morale al mantenimento dello stato antigiuridico dipendente dalla realizzazione del fatto previsto dalla norma incriminatrice, compiuta dai correi, così contribuendo, sia pure con modalità diverse, alla consumazione della stessa concreta fattispecie configurabile nei confronti degli autori della condotta materiale di collocazione nella sede stradale degli oggetti con i quali è stato realizzato il blocco stradale.
Tanto è sufficiente per la consumazione del contestato reato nella forma concorsuale.
D’altra parte, è principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte di
legittimità che nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve – salvo che non sia diversamente previsto – in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale. (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, COGNOME, Rv. 253151 – 01)
Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma 7 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME