Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 31288 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31288 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 20/06/1976
avverso l’ordinanza del 07/03/2025 del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso come da memoria scritta.
udito il difensore del ricorrente, avvocato NOME COGNOME che insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, i l Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell’art. 3 09 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME siccome gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 416 bis cod. pen. ( con ruolo di promotore), 4 l. n. 401 del 1989, 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990; 629 cod. pen.
(capi 1, 5, 7, 10, 15, 17 e 35) della provvisoria incolpazione), per essere state ravvisate le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen., ricorrendo la duplice presunzione di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. –
Ricorre per cassazione l’indagato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME il quale svolge i motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo, denuncia omessa valutazione delle dichiarazioni spontanee rese da COGNOME Domenico in sede di udienza dinanzi al Tribunale del riesame e del memoriale contestualmente prodotto in violazione degli artt. 292 co. 2 lett.c)bis e 2ter cod. proc. pen..
2.2. Con il secondo motivo -che denuncia violazione di norme penali ( art. 416bis cod. pen.) e processuali in relazione al delitto associativo di cui al capo 1 del provvisorio editto accusatorio – ci si duole della insussistenza di un grave quadro indiziario in ordine alla contestazione per non avere il Tribunale distrettuale proceduto alla autonoma valutazione degli elementi forniti dalla Difesa, omettendo di vagliare la alternativa e plausibile ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente in sede di spontanee dichiarazioni nel corso dell’udienza del 6 marzo 2025, riprese nella memoria inoltrata in vista dell ‘ udienza dinanzi al Tribunale del riesame.
Si stigmatizza la circostanza che la prova della del ruolo apicale del ricorrente sarebbe stata desunta da una conversazione tra terzi – COGNOME (che, peraltro, nutriva motivi di astio e rancore verso il Serio) e COGNOME – alla quale il ricorrente è rimasto estraneo, senza evidenziare ulteriori elementi di riscontro ai fini della univocità dell’indizio, come richiesto dalla evocata giurisprudenza di legittimità; e ci si duole della mancata valutazione della attendibilità del COGNOME, anche alla luce delle dichiarazioni del pentito COGNOME che non ha mai menzionato il ricorrente come affiliato al clan Tommaso Natale -San Lorenzo.
2.3. Analoghi vizi sono denunciati con il terzo motivo, relativamente al sodalizio finalizzato al narcotraffico, di cui al capo 35 della provvisoria incolpazione, che il ricorrente avrebbe diretto unitamente al fratello NOME
Lamenta la Difesa che l’ordinanza impugnata non avrebbe dimostrato l’esistenza di un ulteriore e autonomo consesso criminale rispetto al sodalizio mafioso di cui al capo 1, di cui il traffico di stupefacenti costituisce uno dei core business , mancando di confrontarsi con la possibilità che il COGNOME abbia posto in serie meri delitti scopo del sodalizio mafioso.
Il difensore di NOME COGNOME ha depositato motivi nuovi insistendo sulle ragioni già veicolate con il ricorso principale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso non è fondato.
2.Non ha pregio il primo motivo, che non si confronta con l’orientamento secondo cui l’omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972; Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578).
In tema di ricorso per Cassazione, pertanto, l’omessa considerazione da parte del giudice dell’impugnazione di una memoria difensiva (principio logicamente estensibile alle dichiarazioni spontanee), non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l’impugnazione.
E l’ omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per Cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata; il motivo lambisce l’inammissibilità nel momento in cui si limita a trasporre testualmente il contenuto della memoria senza chiarire a quale argomento di contrasto a questa o quella proposizione della sentenza avversata si riferisse o come l’omessa valutazione delle deduzioni articolate abbia inciso sulla sua completezza e sulla logicità del provvedimento impugnato, il che si risolve in un’impostazione ai limiti dell’a -specificità, dato che i motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 11967 del 12/11/2024, dep. 2025, F.T., non massimata). Del resto, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni
delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (da ultimo, Sez. 6 n. 34532 del 22/06/2021 Rv. 281935).
2.1.Nella fattispecie in oggetto la difesa si duole, astrattamente, dell’omesso esame delle dichiarazioni spontanee e della memoria difensiva, senza però chiarire, in concreto, mediante idonea rappresentazione, le ragioni della ritenuta decisività delle argomentazioni ivi contenute, al fine di dimostrare la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità dell’apparato motivazionale.
Il secondo motivo, contenente la denuncia di vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario del ruolo apicale del ricorrente nel sodalizio mafioso di cui al capo 1, sconta la carenza di interesse che conduce alla inammissibilità del motivo.
3.1 Infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di procedimento cautelare, sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta ad ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante o, come nella specie, una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull’ an o sul quomodo della misura (cfr. tra le altre Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 – 01).
La qualificazione della posizione dell’associato (come apicale o meno) all’interno dell’organismo associativo è irrilevante nella fase cautelare, trattandosi di elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata. Di qui, la carenza di interesse rispetto a tale motivo.
3.2. D’altronde, ad abundantiam , si osserva che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, il Tribunale del riesame ha illustrato, con motivazione lineare e coerente, indicandone le fonti, il grave quadro indiziario a carico di NOME COGNOME in relazione al ruolo apicale svolto nell’ambito di entrambe le associazioni, come attribuitogli nel provvisorio editto accusatorio: investitura ricevuta dai COGNOME, reggenza durante la detenzione del fratello NOME, poteri decisionali in capo a entrambi i NOME COGNOME attività di coordinamento dei sodali da loro congiuntamente svolto, coinvolgimento nei reati fine ( pg. 12 e ss). Mentre, come ha già rilevato l’ordinanza impugnata, la difesa non contesta il grave quadro indiziario, ben più ampio ed articolato di quanto rappresentato nel ricorso, che si limita a concentrarsi su uno tra i plurimi elementi raccolti a carico di COGNOME NOME (la conversazione alla quale egli era rimasto estraneo), i quali sono stati, come detto, esaurientemente illustrati dal Tribunale cautelare.
Non ha pregio neppure il terzo motivo.
4.Ribadito come il tratto tipico della fattispecie associativa di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (sussistendo tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere: un vincolo tendenzialmente permanente o comunque stabile; l’indeterminatezza del programma criminoso; l’esistenza di una struttura organizzativa adeguata allo scopo) risiede nell’elemento organizzativo (Sez. 6, n. 11413 del 14/06/1995, Rv. 203643) e nel profilo teleologico (che, alla luce del particolare allarme sociale derivante dalla struttura e dai suoi fini, giustifica la previsione di un’autonoma figura di reato: Sez. 6, n. 9320 del 12/05/1995, COGNOME, Rv. 202037), va precisato come i rapporti tra l’associazione di stampo mafioso (art. 416 -bis cod. pen.) e l’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), per come ripetutamente osservato da questa Corte, si strutturano in termini di specialità reciproca (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, COGNOME, Rv. 270902; Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, COGNOME, Rv. 269668; Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 248722; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 248865; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, COGNOME, Rv. 232302), essendo la prima caratterizzata dal metodo mafioso, assente nella seconda, la quale, invece, contiene in più un elemento specializzante, costituito dalla natura dei reati fine (Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278583; Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278583). E tanto esclude l’applicabilità del principio di specialità, rendendo configurabile il concorso formale tra i due reati ( ex plurimis, Sez. 6, n. 35034 del 18/05/2005, COGNOME, Rv. 232574; Sez. 5, n. 4071 del 19/06/1998, COGNOME, Rv. 211617). 4.1. In questi termini, le Sezioni Unite ‘Magistris’ hanno affermato che i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241883; conf. da ultimo, Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rv. 278583). I due reati tutelano, infatti, beni giuridici in parte diversi: il primo, l’ordine pubblico, l’altro, oltre alla tutela dell’ordine pubblico, finalità tipica di tutti i delitti associativi, mira anche alla difesa della salute individuale e collettiva contro l’aggressione della droga e della sua diffusione. E, in effetti, il delitto di cui all’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 presenta elementi specializzanti rispetto a quello di cui all’articolo 416 cod. pen., perché a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere
(vincolo tendenzialmente permanente, indeterminatezza del programma criminoso, esistenza di una struttura adeguata allo scopo), aggiunge quello specializzante della natura dei reati fine programmati che devono essere quelli previsti dall’articolo 73 d.P.R. n. 309. Cosicché, se un’associazione viene costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico degli stupefacenti, gli agenti non potranno essere puniti a doppio titolo, ovvero per la violazione dell’articolo 416. 1 cod. pen. e dell’articolo 74 del DPR 309/90, mentre se l’associazione ha lo scopo di commettere traffico di stupefacenti ed anche altri reati, è ben possibile che gli agenti vengano puniti per entrambi i reati (Sez. Un. Magistris cit.).
4.1.1.Si è così affermato che è configurabile il concorso tra un’associazione di stampo mafioso e un’associazione per delinquere dotata di un’autonoma struttura organizzativa che, avvalendosi del contributo di sodali anche diversi dai soggetti affiliati al sodalizio mafioso, persegua un proprio programma delittuoso (nella specie, traffico di sostanze stupefacenti), dalla cui attuazione discende il concomitante conseguimento dell’interesse del clan (Sez. 2, n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077 – 02, in cui, in motivazione, la Corte ha escluso la configurabilità di una violazione del ne bis in idem, mancando, nel rapporto tra le due fattispecie associative, piena coincidenza degli elementi costitutivi).
4.2. In linea con tali principi, che pacificamente escludono il concorso apparente di norme, il Tribunale territoriale ha, in concreto, e del tutto logicamente, riconosciuto la configurabilità del concorso tra i reati associativi contestati, in quanto il sodalizio mafioso non si era limitato alla gestione, in forma associativa, del traffico di droga, costituente uno dei comparti illeciti di interesse nevralgico per il sodalizio mafioso, ma, aveva esercitato il proprio predominio anche nei settori delle estorsioni e della gestione abusiva di gioco e scommesse.
E’ stata, inoltre, correttamente, evidenziata la diversità delle strutture organizzative e della componente soggettiva (vedi pagg. 11 e ss. dell’ordinanza impugnata), del resto agevolmente riscontrabile dalla sola lettura dei capi di imputazione nn. 1 e 35. Sul punto l’ordinanza impugnata ha puntualmente evocato un recente arresto di questa Corte che ha riconosciuto la configurabilità del concorso tra un’associazione di tipo mafioso e un’associazione per delinquere dotata di un’autonoma struttura organizzativa che, avvalendosi del contributo di sodali anche diversi dai soggetti affiliati al sodalizio mafioso, persegua un proprio programma delittuoso, dalla cui attuazione discende il concomitante conseguimento dell’interesse del clan ( Sez. 2, n. 8790 del 06/12/2023 (dep. 2024 ) Rv. 286005; conf. Sez. 2, n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077 02).
In sostanza, il Tribunale ha considerato – facendo applicazione del principio di diritto, espressamente richiamato, a tenore del quale i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l’adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all’interno dell’organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna ( Sez. 6 n. 3508 del 24/10/2019 (dep. 2020) Rv. 278221) – come NOME COGNOME, già condannato più volte per entrambi delitti associativi in questione, una volta scarcerato, ha riorganizzato, unitamente al fratello capoclan, il gruppo dello ZEN di Palermo, e ha svolto un ruolo di vertice sia nel sodalizio mafioso -dedito a estorsioni (settore fondamentale per l’esercizio del potere di controllo del territorio da parte dell’associazione mafiosa), e alla gestione abusiva di gioco e scommesse (come da reati fine contestati, per i quali pure è stata applicata la misura, ma non oggetto di ricorso) -sia nel gruppo dedito al narcotraffico, come emergente dalla commissione dei reati fine in tale settore, traendo, come si è detto, la autonomia dei sodalizi dalla dedizione a diverse tipologie di delitti e dalla differente composizione soggettiva delle due strutture.
Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. Att.
Così deciso in Roma, 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME