Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4302 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4302 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 25/07/2025 del Tribunale di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. E’ impugnata l’ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo, in data 1 settembre 2025, che ha rigettato l’appello del Pubblico Ministero confermando l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Palermo, del 23 maggio 2025, che aveva respinto la richiesta di misura cautelare a carico di COGNOME NOME , in relazione al reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90, oggetto di contestazione provvisoria, per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, accogliendo la richiesta soltanto in relazione al delitto di associazione mafiosa ed altri reati.
Il Tribunale ha respinto l’appello proposto dal Pubblico Ministero ritenendo che gli elementi acquisiti non denotino, con la necessaria gravità richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen., una stabile adesione dell’indagato al sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti pur dando atto dell’esercizio di
un’attività di controllo , da parte del medesimo, del settore del narcotraffico, come di qualsiasi altra attività illecita svolta all’interno del RAGIONE_SOCIALE, in virtù del suo ruolo di reggente.
In particolare, ha ritenuto che le conversazioni valorizzate dal Pubblico ministero, in realtà, non siano rivelatrici di un concorso nei traffici di droga in quanto indicative, piuttosto, di condotte realizzate dall’indagato nell’ esercizio delle sue prerogative di associato RAGIONE_SOCIALE di alto rango.
2.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha proposto ricorso affidato ad unico motivo.
2.1. Ha premesso che il Giudice per le indagini preliminari, pur escludendo la sussistenza di elementi indiziari tali da fare desumere l’adesione dell’indagato all’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, aveva, tuttavia, ritenuto sussistente ‘ un quadro unitario di relazioni stabili e di mutua solidarietà tra COGNOME NOME e gli altri sodali in funzione della realizzazione di interessi comuni e previamente condivisi ‘ , ammettendo, in definitiva, ‘ l’interessamento concreto ed attivo del COGNOME nel traffico di stupefacenti anche sovrintendendo alla destinazione dei ricavi dei traffici di droga ‘ , pur ritenendo le condotte posta in essere sul fronte degli stupefacenti ‘ assorbite nell ‘ addebito cautelare per il reato di cui all’art. 416 bis cod pen ‘ ; il Tribunale del riesame, a sua volta, ha ritenuto che le condotte evidenziate costituiscano ‘ espressione dell’intervento del potente RAGIONE_SOCIALE a favore dei suoi stretti congiunti coinvolti nel traffico di stupefacenti ‘. Ciò premesso, si duole della carenza di motivazione e mancata valutazione di circostanze ritenute decisiva.
In particolare, deduce il ricorrente:
-con riferimento all’episodio che aveva visto COGNOME NOME ed il NOME NOME vittime di un pestaggio organizzato dagli esponenti mafiosi del RAGIONE_SOCIALE, in quanto ritenuti responsabili di avere acquisito una fornitura di sostanze stupefacenti, sul territorio del RAGIONE_SOCIALE, senza la previa autorizzazione dello stesso, che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto che l ‘ intervento dell’indagato a difesa dei COGNOME sia avvenuto in quanto chiamato in causa dal nipote, COGNOME NOME, a tutela esclusiva degli interessi del medesimo in quanto coinvolto nei traffici illeciti dei COGNOME. In particolare, si sarebbe omesso di considerare che gli interlocutori dell’indagato, a partire dal reggente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, non sapevano del coinvolgimento di COGNOME NOME e di conseguenza, la ricostruzione prospettata sarebbe priva di riscontro ed illogica, essendo, piuttosto, l’indagato intervenuto in ragione del suo ruolo apicale all’interno del sodalizio RAGIONE_SOCIALE;
-con riferimento alla vicenda di COGNOME NOME, al quale il RAGIONE_SOCIALE aveva deciso di revocare l’autorizzazione mafiosa a spacciare nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per punirlo a seguito della sottrazione di denaro destinato alla cassa del RAGIONE_SOCIALE– che l’intervento dell’indagato, il quale si era posto a difesa dal giovane chiedendone il graduale reinserimento nella consorteria mafiosa, non poteva essere ricondotto a ragioni personali, per come ritenuto dal Tribunale. COGNOME NOME era uno dei principali operatori della rete di spaccio diretta da COGNOME NOME, nipote dell’indagato, ma tale circostanza non poteva influire sulla rilevanza oggettiva della condotta del ricorrente, il quale, nel decidere le sorti del COGNOME, aveva dettato direttive incidenti sulle regole operative del RAGIONE_SOCIALE nel settore degli stupefacenti;
relativamente alla ulteriore vicenda concernente la posizione di COGNOME COGNOME, che sarebbero state fraintese le risultanze acquisite in merito all’intervento dell’indagato il quale aveva garantito al suddetto la possibilità di poter spacciare nel centro storico pretendendo, tuttavia, dal medesimo il pagamento di una somma di denaro, a titolo di remunerazione per il suo interessamento. In particolare, dopo una prima aggressione e un primo intervento del l’indagato, il suindicato COGNOME aveva subito un ‘ ulteriore aggressione da parte di un gruppo di persone del quartiere dello Sperone, autorizzate da COGNOME NOME; anche in tal caso il COGNOME aveva preso le difese di COGNOME, in quanto era uno degli spacciatori che lavorava per COGNOME, il quale a causa di tale aggressione non aveva potuto svolgere la sua attività di spaccio; tali risultanze dovrebbero fare ritenere il coinvolgimento di COGNOME NOME e COGNOME NOME nella rete di spaccio di COGNOME NOME al fianco di COGNOME NOME;
-infine, anche relativamente all’episodio che aveva riguardato COGNOME NOME, chiamato a rispondere della detenzione di un ingente quantitativo di stupefacente sequestrato, in parte riferibile al gruppo di spaccio di COGNOME, si duole dal fraintendimento degli elementi acquisiti.
Il ricorrente deduce, altresì, che l’ordinanza impugnata ha valorizzato solo l’interesse personale sotteso alle condotte accertate senza considerare che le stesse si sono estrinsecate nelle forme di un sostegno stabile e di un concorso nella rete di spaccio di COGNOME NOME, già condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90 oltre che di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, esercitando direttive concrete che hanno inciso in modo determinante sulle modalità operative dell’associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente e conseguendo vantaggi economici anche diretti dalla rete di spaccio che aveva difeso.
Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1.I n sede di controllo di legittimità, non è consentito il diretto apprezzamento del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, avendo quel controllo sempre ad oggetto la motivazione del provvedimento impugnato e non immediatamente il complesso degli elementi indiziari valutati dal giudice del merito cautelare. Secondo quanto hanno affermato le Sezioni unite, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie ( Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 21582 -01).
Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, COGNOME, Rv. 241997; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012).
2. Le censure con cui il ricorrente si duole della mancata considerazione del ruolo direttivo assunto dall’indagato, anche nell’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti operativa nel territorio del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE parallelamente alla stessa associazione mafiosa, sono infondate. Questa Corte, attraverso il suo più prestigioso consesso, ha ormai da tempo affermato che gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen. non coincidono con quelli del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto accanto ad un nucleo comune (accordo per la commissione di un numero indeterminato di reati, struttura necessaria alla sua realizzazione) ciascuna fattispecie ha elementi specializzanti: l’associazione di cui all’art. 416 -bis cod. pen., costituita per commettere una serie non tipizzata di delitti, richiede il ricorso alla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e, come effetto di esso, la condizione di assoggettamento e di omertà nel contesto in cui il sodalizio opera, mentre l’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è costituita per la sola commissione di delitti in materia di stupefacenti. Pertanto, non essendovi coincidenza né di condotta, né di evento, è configurabile il concorso tra i due delitti quando il sodalizio RAGIONE_SOCIALE strutturi al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico (Sez. 6, n. 563 del 29/5/2015, dep. nel 2016, Viscido, Rv. 265762) o anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti oltre che di reati diversi (Sez. 6, n. 17002 del 20/03/2025, Rv. 288048 -01; Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, Rv. 27858301; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258163-01; Sez. 2, n. 36692 22/05/2012, Rv. 253892-01), essendo diversi i beni giuridici tutelati dai due reati, rispettivamente, l’ordine pubblico messo in pericolo dalle situazioni di assoggettamento e di omertà per quello previsto dall’art. 416bis cod. pen. e la salute individuale e collettiva, minacciata dalla diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti, per quello previsto dall’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010, COGNOME, Rv. 247059-01; Sez. 2, n. 21956 del 16/03/2005, COGNOME, Rv. 231972-01).
Può rispondersi del reato di associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE e di quello di associazione dedita al narcotraffico qualora il traffico di stupefacenti sia oggetto di una delle attività dell’associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE, gestito attraverso un apparato organizzativo finalizzato e appositamente costituito e diretto dai componenti di quella mafiosa, a condizione che coloro che abbiano operato esclusivamente nell’ambito del traffico di stupefacenti lo facciano nella consapevolezza che lo stesso è gestito dal sodalizio RAGIONE_SOCIALE (Sez. 6, n. 4651 del 23/10/2009, dep. 2010, Bassano, Rv. 245875 – 01).
Ciò posto in ordine all’astratta possibilità che la medesima condotta integri più fattispecie di reato associativo (416bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990), le censure complessivamente poste attraverso il ricorso si rivelano infondate in quanto poggiano su una lettura parziale degli elementi acquisiti in merito alla condotta dell’indagato, orientata in fatto e volta essenzialmente ad una rivisitazione, non consentita, degli esiti valutativi cui sono pervenuti i giudici di merito.
Il Tribunale ha sottolineato come, seppure sia possibile a livello teorico un concorso tra le due fattispecie criminose, non è sufficiente l’accertamento dell’appartenenza all’associazione mafiosa occorrendo la concreta dimostrazione di una stabile messa a disposizione dell’indagato anche in favore della consorteria di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90. È imprescindibile la prova di un contributo causale alla conservazione ed al rafforzamento della capacità operativa del sodalizio sorretto da un ‘ affectio societatis . Entrambi tali requisiti sono stati ritenuti insussistenti, nel caso in esame, essendosi considerato che l’attivismo dell’imputato, anche nel momento in cui interferisce sulla decisione di questioni connesse al traffico di droga, non è configurabile come’ manifestazione di un concorso da associato in detti traffici illeciti’ in quanto piuttosto espressione di un ‘potere e di un’autorevolezza tipicamente mafiosi, spese all’occorrenza per tutelare gli interessi della propria cerchia familiare’. Peraltro, è stato evidenziato che i dialoghi captati, pur confermativi di interventi tesi, da parte dell’indagato, a tutelare la rete di spaccio riconducibili ai nipoti COGNOME NOME e COGNOME NOME, rivelino l’estraneità del medesimo rispetto agli stessi traffici delittuosi, rispetto ai quali potrebbe essere configurato un controllo di tipo esterno a tutela della posizione dei membri della famiglia (pag.4). Gli interventi dell’indagato nella vicenda di COGNOME sono stati ritenuti confermativi di un senso di estraneità del primo rispetto alla concreta conduzione del narcotraffico e ad analoghe conclusioni si è pervenuti rispetto alla mediazione prestata dall’indagato COGNOME in favore del COGNOME in quanto condotte ricollegate alla spendita della caratura mafiosa del medesimo a tutela del nipote, COGNOME NOME, socio occulto dei COGNOME; rispetto a tale ricostruzione, appare priva di decisività la circostanza dedotta, a tale proposito, dal ricorrente a proposito della non conoscenza, da parte degli altri esponenti del sodalizio RAGIONE_SOCIALE, del coinvolgimento del COGNOME nei traffici illeciti dei COGNOME.
Nel caso sottoposto a scrutinio, l’ordinanza dà conto della insussistenza di un grave quadro indiziario in odine all’intraneità del ricorrente in un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e le doglianze poste a fondamento del ricorso non tengono conto del diverso contesto in cui la condotta dell’indagato si è inserita e della connessione della stessa a tutela di
interessi personali riconducibili a suoi familiari, diversamente inseriti nel traffico di sostanze stupefacenti ( quali i suindicati COGNOME e COGNOME) e non già a tutela di interessi del diverso contesto associativo criminale RAGIONE_SOCIALE in cui l’indagato è a pieno titolo inserito.
3.In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così è deciso, 12/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME