Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4340 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4340 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Marano di Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/5/2025 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
I ricorrenti impugnano la sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli, a seguito di rinvio, con la quale COGNOME veniva condannato per i reati di RAGIONE_SOCIALE di stampo mafioso e per l’RAGIONE_SOCIALE dedita al narcotraffico, mentre per COGNOME si procedeva alla sola rideterminazione della pena.
La sentenza impugnata è stata emessa all’esito di un articolato iter
processuale nell’ambito del quale:
questa Corte, con sentenza n. 19487 del 6/2/2018, disponeva l’annullamento con rinvio per COGNOME limitatamente al concorso tra i due reati associativi a lui contestati e, per COGNOME, limitatamente alla determinazione della pena;
in sede di rinvio la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23/2/2021, confermava la condanna di COGNOME per entrambi i reati associativi e rideterminava la pena per COGNOME in complessivi anni 13 di reclusione;
con sentenza n.15926 del 24/3/2022, questa Corte annullava nuovamente la sentenza di appello, dando atto che per COGNOME i giudici del rinvio avessero mal interpretato l’oggetto del giudizio loro demandato, ritenendo già accertato il reato di cui all’art. 74 D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309,la cui sussistenza, invece, al pari della sussistenza del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., doveva essere verificata nel merito; per quanto concerne COGNOME, invece, la Cassazione rilevava che l’aumento a titolo di continuazione era stato applicato anche in relazione a reati per i quali l’imputato non era stato condannato;
nel secondo giudizio di rinvio, la cui sentenza è oggetto del presente procedimento, la Corte di appello riteneva per COGNOME provata l’appartenenza ad entrambe le associazioni (ossia al cosiddetto “RAGIONE_SOCIALE” e alla contigua RAGIONE_SOCIALE finalizzata al narcotraffico), mentre per COGNOME provvedeva a rideterminare la pena limitando gli aumenti a titolo di continuazione per i reati di cui ai capi A) ed R) dell’imputazione.
Avverso tale sentenza, COGNOME ha proposto quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo e secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli articoli 74 del D.P.R. 309/1990, 416-bis c.p., e 192 c.p.p.
Premette il ricorrente che, sulla base delle indicazioni richiamate nella sentenza rescindente, la Corte di appello avrebbe dovuto: a) verificare se esistessero una o due associazioni; b) se, nel caso di verificata esistenza di un’unica RAGIONE_SOCIALE (di tipo mafioso e finalizzata anche alla commissione di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti), il COGNOME vi partecipasse e se, nel caso di verificata esistenza di due associazioni (una di tipo mafioso e una finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti), lo stesso COGNOME partecipasse a una sola o a entrambe; c) indicare gli elementi di prova dai quali desumere la partecipazione del COGNOME (all’unica RAGIONE_SOCIALE o a una o a entrambe le due associazioni).
L’accertamento imposto dalla sentenza rescindente non era stato correttamente eseguito, posto che le chiamate in correità provenienti dai
collaboratori erano state erroneamente e parzialmente valutate, essendosi totalmente omesso di far riferimento alle dichiarazioni rese da COGNOME NOME e COGNOME NOME. Ove questi ultimi contributi fossero stati valutati, ne sarebbe derivato un giudizio di complessiva inaffidabilità del quadro probatorio, inidoneo a dimostrare la partecipazione del ricorrente all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denominata “RAGIONE_SOCIALE“.
A ciò si aggiunga che erroneamente si era ritenuta sufficiente la prova della partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per sostenere la necessaria appartenenza anche all’RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione e violazione di legge relativamente alla ritenuta sussistenza dell’aggravante mafiosa contestata con riferimento al delitto di cui all’art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, difettando la motivazione in ordine alla prova dell’agevolazione fornita all’RAGIONE_SOCIALE per il tramite dell’attività di narcotraffico.
2.4. Con il quarto motivo si censura la determinazione della pena, in difetto della specifica indicazione dei parametri di valutazione impiegati e delle ragioni che hanno condotto il giudice di merito a discostarsi dal minimo edittale
Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati formulati due motivi di ricorso, entrambi concernenti il trattamento sanzionatorio e cumulativamente sintetizzabili.
La difesa eccepisce in primo luogo la mancanza di motivazione relativamente alla determinazione degli aumenti di pena disposti in relazione ai reati di cui ai capi A) e R).
Si contesta, inoltre, il fatto che la pena in continuazione sia stata determinata in aumento rispetto a quella inflitta con sentenza già passata in giudicato, senza che si sia provveduto ad individuare il reato più grave.
AVV_NOTAIO, dopo aver chiesto la trattazione orale ritualmente disposta, comunicava in data 7 gennaio 2026 la sua impossibilità a presenziare all’udienza fissata per il giorno successivo, chiedendo il rinvio dell’udienza o la trattazione scritta.
Premesso che la richiesta di differimento non era motivata su alcun legittimo impedimento, si procedeva alla trattazione orale, non potendosi mutare il rito per effetto della mancata partecipazione all’udienza del difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati.
Il primo e secondo motivo proposto nell’interesse di COGNOME sollecitano una rilettura nel merito delle prove valorizzate dalla Corte di appello, sostenendosi l’incompiuta valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboranti COGNOME e COGNOME, sottolineando come non sarebbe stata applicata la “tecnica dell’incrocio” delle diverse dichiarazioni.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato e aspecifico, non confrontandosi adeguatamente con l’ampia motivazione resa dai giudici di merito, i quali hanno , valutato tuttigontributi dichiarativi, compresi quelli forniti da COGNOME e COGNOME, pur scegliendo, con motivazione immune da censure, di valorizzare maggiormente le dichiarazioni più specifiche e puntuali rese dai restanti collaboratori.
Del resto, anche le più generiche e datate informazioni provenienti da NOME e NOME non si pongono affatto in dissonanza rispetto a quanto riferito dai restanti collaboranti, sicchè non sorge neppure un problema di valutazione di attendibilità.
2.2. Esclusa la sussistenza di qualsivoglia censura rispetto alla ricostruzione probatoria, deve rilevarsi come la sentenza di appello abbia ampiamente risposto, con motivazione immune da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, all’oggetto del giudizio devoluto con la sentenza rescindente.
È stato congruamente motivato, infatti, in ordine all’esistenza di due distinte associazioni, una di stampo camorristico (il RAGIONE_SOCIALE) e una avente ad oggetto esclusivamente l’attività di narcotraffico.
Le due associazioni sono state ritenute strettamente collegate tra di loro e, in particolare, quella dedita al traffico di droga era direttamente strumentale alio svolgimento di una delle principali, ma non esclusiva, attività illecite del RAGIONE_SOCIALE.
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L’appartenenza It i contributi causali forniti da COGNOME ad entrambe le associazioni è stata ampiamente descritta e motivata, essendo emerso che COGNOME era principalmente attivo nel traffico di droga, tuttavia, svolgeva tale attività nella piena consapevolezza della strumentalità rispetto all’RAGIONE_SOCIALE, rispetto alla quale si è occupato anche di ulteriori attività tipicamente dimostrative della sua intraneità.
Sono emersi rapporti diretti dell’imputato con i vertici dell’RAGIONE_SOCIALE, come pure il contributo fornito in occasione di momenti di difficoltà della compagine sociale, anche mediante attività di supporto alla latitanza fornita in favore dei vertici del sodalizio.
In definitiva, l’ampia descrizione delle condotte attive poste in essere da Di
NOME fornisce adeguata dimostrazione della sua partecipazione ad entrambe le associazioni.
2.3. Le considerazioni sopra svolte consentono di ritenere manifestamente infondate le censure in ordine ad un presunto automatismo in ordine all’affermazione della partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per effetto della partecipazione in quella dedita al narcotraffico.
La Corte di appello, oltre ad aver analiticamente motivato in ordine ai contributi forniti dall’imputato rispetto a ciascuna delle due associazioni, ha anche condivisibilmente valorizzato il rilievo che assume la condotta di narcotraffico, lì dove questa sia riconducibile direttamente ad un parallelo gruppo associativo avente una molteplicità di interessi illeciti.
Deve ribadirsi, infatti, che è ravvisabile il concorso tra i reati di RAGIONE_SOCIALE per delinquere, anche di tipo mafioso, con il delitto di RAGIONE_SOCIALE per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, qualora i soggetti impegnati esclusivamente nel traffico di sostanze stupefacenti agiscano nella consapevolezza che questo è gestito dall’RAGIONE_SOCIALE mafiosa, posto che in tal modo contribuiscono causalmente alla realizzazione di una delle finalità tipiche del predetto sodalizio criminale (Sez.2, n. 36692 del 22/5/2012, COGNOME, Rv. 253892; in AVV_NOTAIO, sul concorso tra i due reati associativi, si veda Sez.U, n. 1149 del 25/9/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241883; Sez.1, n. 4071 del 4/5/2018, dep.2020, COGNOME, Rv. 278583; Sez.6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258163).
Nel caso di specie, il concorso di COGNOME in entrambe le associazioni è stato desunto non solo dalla costante dell’RAGIONE_SOCIALE ex art. 74, cit., ma all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sicchè sentenza resa dalla Corte di appello. e rilevante attività svolta nell’ambito anche in virtù del diretto apporto fornito alcuna censura può essere rivolta alla
2.4. Le considerazioni sopra agevolmente la censura di omessa svolte consentono anche di superare motivazione relativamente all’aggravante dell’agevolazione mafiosa, ritenuta sussistente in relazione al reato associativo di cui al capo AI). Nel momento in cui si è accertato che il narcotraffico era una delle attività principali dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello ha implicitamente – ma del tutto logicamente – ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 fosse, nella sostanza, strumentale rispetto alle finalità dell’RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, correttamente ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa.
2.5. I motivi concernenti il trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati.
NOME
In realtà, la Corte di appello si è attenuta al minimo edittale previsto dall’art.74, comma 2, cit., disponendo aumenti per la contestata aggravante e a titolo di continuazione del tutto contenuti e parametrati alla gravità delle condotte.
Ne consegue che la discrezionalità nella determinazione della pena risulta esser stata correttamente esercitata, senza che si possa in questa sede sovrapporre una diversa valutazione a quella compiuta dal giudice di merito.
3. Il ricorso proposto da NOME COGNOME è manifestamente infondato.
Occorre premettere che, in base a quanto disposto in sede di annullamento con rinvio, la Corte di appello era unicamente chiamata a rimodulare le pene disposte a titolo di continuazione, con riguardo ai reati di cui ai capi A) ed E), fermo restando che il reato più grave doveva considerarsi quello già giudicato con altra sentenza divenuta definitiva.
La Corte di appello si è attenuta all’oggetto del devolutum quantificando gli aumenti a titolo di continuazione nella misura di sei mesi per ciascuno dei reati contestati ai capi A) ed R), espungendo gli aumenti che, in precedenza, erano stati erroneamente disposti anche relativamente a reati per i quali l’imputato non era stato condannato.
Né ha fondamento giuridico il motivo di ricorso con il quale si censura il fatto che la Corte di appello avrebbe dovuto preventivamente individuare il reato più grave separatamente giudicato.
Invero, tale aspetto esulava dall’oggetto del giudizio di rinvio, né, del resto, procedendosi secondo il criterio indicato dal ricorrente /sarebbe mutato l’esito finale della commisurazione della pena.
Alla luce delle considerazioni svolte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’8 gennaio 2026