Concorso anomalo: quando il ricorso in Cassazione è troppo generico
Il concetto di concorso anomalo rappresenta una delle figure più complesse del diritto penale, disciplinata dall’art. 116 c.p. Essa prevede che chi concorre a un reato risponda anche di un reato diverso e più grave commesso da un altro partecipe, qualora l’evento non sia stato voluto ma fosse una conseguenza prevedibile dell’azione originaria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti cruciali non solo sulla sostanza di tale istituto, ma anche sui requisiti formali necessari per contestarne l’applicazione in sede di legittimità.
Il caso in esame: un contributo causale a un reato violento
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto, confermata sia in primo grado che in appello, per aver contribuito alla consumazione di un reato violento commesso da un’altra persona. Le corti di merito avevano stabilito l’esistenza di un rapporto di stretta consequenzialità tra le azioni del ricorrente e la condotta violenta dell’autore materiale del reato. In sostanza, i giudici avevano ritenuto che, sebbene il ricorrente non avesse voluto direttamente il reato più grave, il suo apporto causale era stato determinante e l’evento finale era una conseguenza prevedibile del piano criminoso iniziale, configurando così un’ipotesi di concorso anomalo.
Il ricorso in Cassazione e la contestazione del concorso anomalo
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’erronea applicazione dell’art. 116 del codice penale. Tuttavia, il ricorso si è rivelato fatale per la sua genericità. Secondo la Suprema Corte, l’appellante si è limitato a enunciare il vizio di legge senza però articolare una critica specifica e puntuale contro le argomentazioni che sorreggevano la decisione impugnata. In presenza di una ‘doppia conforme’, ovvero due sentenze di merito che giungono alle stesse conclusioni, il ricorso deve essere particolarmente rigoroso nel demolire il ragionamento dei giudici precedenti.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come l’impugnazione fosse ‘generica ed aspecifica’. I giudici di legittimità hanno sottolineato che non è sufficiente lamentare un errore di diritto; è necessario ‘confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata’. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ‘adeguata e coerente’ con il compendio istruttorio, riprendendo e consolidando le valutazioni già espresse dal Giudice di primo grado. Aveva valorizzato il ‘rapporto di stretta conseguenzialità’ tra le condotte, un punto centrale che il ricorrente non ha saputo o voluto efficacemente contestare. La mancanza di un confronto critico con il nucleo della motivazione ha reso il ricorso un mero dissenso generico, non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: lezioni pratiche per un ricorso efficace
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per Cassazione, specialmente in casi di concorso anomalo e ‘doppia conforme’, deve essere chirurgico. Non può limitarsi a una sterile enunciazione di principi, ma deve entrare nel vivo del ragionamento del giudice di merito, smontandone le fondamenta logico-giuridiche. La declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, serve da monito: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede un onere di specificità e concretezza che non ammette superficialità.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e aspecifico?
Un ricorso è considerato generico e aspecifico quando si limita a lamentare un’erronea applicazione della legge senza confrontarsi criticamente con le specifiche argomentazioni e motivazioni contenute nella sentenza impugnata.
Cosa ha valorizzato la Corte d’Appello per confermare la condanna per concorso anomalo?
La Corte d’Appello ha valorizzato il rapporto di stretta consequenzialità tra le condotte dell’imputato e quelle dell’autore materiale del reato violento, ritenendo che l’apporto causale del primo fosse stato determinante per la consumazione del reato più grave.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9141 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9141 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
177. R.G. 34714 – 2023
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso è generico ed aspecifico in quanto il ricorrente si è limitato a lamentare l’erronea applicazione dell’art. 116 cod. pen. senza confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. I giudici di appello, con motivazione adeguata e coerente con il compendio istruttorio, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno ritenuto la sussistenza del concorso anomalo ai sensi dell’art. 116 cod. pen., valorizzando il rapporto di stretta conseguenzialità tra le condotte dell’autore della condotta violenta e quelle con le quali il ricorrente ha fornito il suo apporto causale alla consumazione del reato di cui al capo di imputazione (vedi pag. 2 della sentenza impugnata e pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
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