Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51166 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51166 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ADRANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 4 aprile 2023 il Tribunale del riesame di Catania ha parzialmente riformato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catania.
In particolare, il fatto oggetto di valutazione in sede cauielare è un tentato omicidio, perpetrato il 15 febbraio 2023, mediante aggressione effettuata da quattro uomini, di cui due (individuati in COGNOME e COGNOME NOME) armati di bastoni o spranghe, e due (individuati in COGNOME e COGNOME NOME) non armati, in danno di un uomo disarmato.
La condotta materiale tenuta da COGNOME in quel contesto è stata l’aver sferrato un paio di colpi all’indirizzo della vittima, e poi essersi allontanato mentre due dei correi continuavano ad infierire su di essa.
Il Tribunale ha ritenuto che il fatto commesso da NOME NOME NOME qualificato come concorso anomalo nel reato di tentato omicidio commesso dai coimputati COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME in quanto sviluppo prevedibile della originaria volizione di cagionare lesioni alla persona offesa.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato, per il tramite del difensore, con unico motivo, di seguito esposto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui deduce l’illogicità della motivazione della ordinanza per aver escluso da un lato in capo a COGNOME la volontà di uccidere ed aver ritenuto dall’altro che l’omicidio potesse NOME uno sviluppo prevedibile dell’azione commessa, anche in ragione delle modalità estremamente rapide in cui era avvenuta l’azione.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
Nell’unico motivo di ricorso si ritiene che sia contraddittoria la motivazione del Tribunale che, da un lato ha escluso il dolo del concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., e dall’altro ha riconosciuto la prevedibilità dell’evento che integra il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., ma si tratta di argomento infondato, perché sul punto la decisione del Tribunale è applicazione pedissequa dell’orientamento di legittimità che distingue le due fattispecie proprio in ragione dell’esistenza del dolo nel primo caso e della mera prevedibilità dell’evento nel secondo (cfr., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 4330 del 15/11/2011, dep. 2012, CannIco, Rv. 251849: la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., nel caso in cui l’agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell’azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza).
Non può, pertanto, proprio esservi contraddittorietà tra l’aver escluso nel ricorrente il dolo dell’evento, ma aver ammesso la prevedibilità dello stesso, perché in tale differenza consiste l’essenza dell’autonomia dell’istituto del concorso anomalo.
E’ infondato anche l’argomento proposto in ricorso, secondo cui la estrema rapidità dell’azione dovrebbe indurre ad escludere la prevedibilità dell’evento. La valutazione della esistenza della colpa in concreto deve NOME effettuata, infatti, in base al “contesto fattuale nel quale l’azione si è svolta” (Sez. 5, Sentenza n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, Tasca, Rv. 280489) ed all’esame “delle modalità dell’azione e di tutte le circostanze rilevanti del fatto” (Sez. 5, Sentenza n. 45356 del 02/10/2019, C., Rv. 277084), ed in un contesto in cui, come ricordato nell’ordinanza impugnata, il ricorrente si avvicina alla vittima insieme a due correi armati e compie a sua volta un gesto aggressivo in sinergia con i complici / non è illogica la valutazione del Tribunale che ha ritenuto sussistesse la prevedibilità dell’evento morte come conseguenza della propria azione.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 6 settembre 202:3
Il consigliere estensore
Il presidnte