Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18865 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5
Num. 18865 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a NAPOLI il 13/04/1964 NOME nato a COGNOME DI NAPOLI il 21/05/1966
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Milano datata 16.11.2023, ha ridotto la pena inflitta nei confronti di NOME COGNOME, rideterminandola in anni due e mesi nove di reclusione, oltre ad euro 767 di multa. Ha confermato nel resto la decisione di primo grado con cui lo stesso COGNOME e i coimputati NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati per una serie di imputazioni (ciascuno, rispettivamente, solo per talune di esse) di truffa aggravata ai danni di automobilisti, simulando urti e danni mai avvenuti tra veicoli da loro condotti e altri guidati dagli imputati (con rottura dello specchietto dell’auto: cd. truffa dello specchietto); COGNOME e COGNOME erano stati condannati anche per un’imputazione di furto con strappo.
Hanno proposto ricorso gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME con unico atto di impugnazione formato dal comune difensore di fiducia, deducendo due distinti motivi.
2.1. La prima ragione di censura eccepisce violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui al capo l (tentata truffa ai danni di NOME COGNOME).
Il difensore evidenzia che, nel giorno in cui risulta sia stata attuato il reato, non vi Ł certezza che l’auto usata per la truffa da falso incidente fosse in uso all’imputato: nonostante egli avesse sottoscritto il contratto di noleggio, risulta che l’auto utilizzata per la tentata truffa sia stata riportata nella sede della società di noleggio il giorno 6.5.2021 (data del reato), in orario incompatibile con la commissione da parte del ricorrente.
Inoltre, la persona offesa non aveva riconosciuto con certezza nessuno dei due uomini che l’avevano fermata sostenendo l’avvenuto urto tra i veicoli.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di cui al capo 7 (furto con strappo ai danni di NOME COGNOME) a titolo di dolo eventuale piuttosto che con applicazione del criterio attributivo del reato previsto dall’art. 116 cod. pen.
Secondo la difesa, gli elementi di fatto conducono a ritenere il concorso anomalo del ricorrente nel reato commesso dal complice COGNOME poichØ il primo, che ha svolto il ruolo di autista nella tentata truffa programmata insieme, non avrebbe accettato il rischio della commissione del piø grave e diverso delitto realizzato di furto con strappo.
La stessa persona offesa ha confermato che il ricorrente -vale a dire colui che era alla guida dell’auto con cui si era tentato l’approccio truffaldino era rimasto sempre nel veicolo e non aveva mai interloquito con lei.
Tutta l’azione era, dunque, da attribuirsi, nel suo sviluppo di furto con strappo, all’autore protagonista materiale della condotta diversa da quella programmata (vale a dire il coimputato COGNOME) e non poteva essere ascritta al ricorrente come ipotesi di concorso nel reato diverso e piø grave, attribuendogli il coefficiente soggettivo del dolo eventuale.
Si mette in risalto, al fine di rafforzare la tesi difensiva, la circostanza che mai NOME COGNOME Ł stato condannato per furto con strappo (ancorchŁ lo sia stato per contestazioni di furto ex art. 624 cod. pen.), il che alimenta la plausibilità dell’ipotesi del concorso anomalo nel reato, non prevedibile e voluto in concreto, ma solo rappresentabile come sviluppo logicamente prevedibile dell’azione convenuta, facendo uso della normale diligenza (si richiama Sez 1, n. 4330 del 15/11/2011, dep. 2012).
L’evento piø grave, dunque, sarebbe riconducibile alla sola sfera della prevedibilità e non al dolo eventuale inteso come accettazione del rischio del verificarsi della condotta diversa e piø grave; per questo ci si troverebbe dinanzi ad un’ipotesi di concorso anomalo e non di concorso pieno a titolo di dolo eventuale.
Il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME Ł inammissibile.
L’unico motivo proposto (relativo alla truffa contestata al capo l dell’imputazione) Ł formulato in fatto, secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità.
Come noto, sono precluse alla Corte di cassazione a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione della vicenda al centro del processo, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le piø recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Nel caso di specie, il ricorrente si limita a riproporre argomenti già sollevati con l’atto di appello e ciò fa anche in modo poco chiaro, nel tentativo di sostenere la tesi dell’incompatibilità tra il tempo di disponibilità dell’autovettura usata per il reato e presa a noleggio da COGNOME e il tempo del delitto stesso.
I giudici di merito, invece, hanno ritenuto di nessun rilievo le asserite discrasie temporali tra il momento in cui si colloca la restituzione dell’auto a noleggio e quello della tentata truffa, peraltro non meglio specificate neppure dal ricorrente nel motivo di censura da lui proposto, che, dunque, si rivela anche generico (si fa riferimento al fatto che l’auto Ł stata restituita alle 17 .lO e la truffa Ł avvenuta “nel pomeriggio”, indicazione aspecifica, riferibile ad un range temporale che va al piø tardi collocata a partire dalle ore 13 del giorno).
Infatti, elemento fondamentale del percorso logico-probatorio che ha condotto la sentenza impugnata a condannare il ricorrente Ł la circostanza che, nonostante il suo incerto
riconoscimento da parte della persona offesa del reato, egli Ł stato sorpreso dalla polizia in flagranza di un analogo reato, commesso nelle medesime circostanze di quello di cui al capo 1, il giorno successivo e ai danni di una diversa vittima: gli operanti hanno assistito direttamente alla dinamica della “truffa dello specchietto” e hanno fermato ed identificato proprio il ricorrente e il medesimo complice del delitto avvenuto il giorno precedente, NOME COGNOME
Il motivo, in conclusione, Ł anche manifestamente infondato.
Il ricorso di NOME COGNOME Ł invece fondato, nella misura in cui propone censure limitate al capo 7 dell’imputazione per la quale Ł stato condannato.
3.1. La tesi del ricorrente punta a mettere in crisi l’affermazione di responsabilità nei suoi confronti ai sensi dell’art.110 cod. pen. e a titolo di dolo eventuale nel reato.
Secondo il ricorrente, vi sarebbero le condizioni di prova utili a sostenere nei suoi riguardi unicamente la condanna secondo il paradigma dell’art. 116 cod. pen. e, dunque, a titolo di concorso anomalo nel reato.
La figura del concorso anomalo lo si rammenta sinteticamente trova fondamento nel fatto che, mentre colui il quale commetta da solo il reato Ł in grado, in ogni momento, di controllare lo sviluppo della sua condotta e dirigere la stessa verso l’evento previsto e voluto, invece colui il quale si unisce ad altri per porre in essere un’azione criminosa Ł costretto ad affidarsi anche alla condotta e alla volontà dei complici, quale che ne sia il grado di partecipazione e il ruolo, per il compimento dell’azione stessa. Ne deriva che in tale situazione egli non deve sottovalutare il pericolo che i compartecipi o taluno di essi abbiano a deviare dall’azione principale con l’assumere iniziative per fronteggiare eventuali difficoltà sopravvenute improvvisamente, così eccedendo dai limiti del concordato concorso e realizzando un reato diverso e piø grave di quello inizialmente dovuto (Sez. l, n. 10795 del 25/06/1999, Gusinu, Rv. 214113 – 01).
La configurabilità del concorso cosiddetto “anomalo” di cui all’art. 116 cod . pen. Ł soggetta a due limiti negativi e cioŁ che l’evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l’evento piø grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Sez. l, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977; Sez. 6, n. 20667 del 12/02/2008, Scambia, Rv. 240060).
La responsabilità del compartecipe ai sensi dell’art. 116 cod. pen. presuppone, infatti, che il reato diverso commesso dal concorrente si rapporti alla psiche dell’agente, nell’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente e concretamente prevedibile di quello voluto, in tal modo configurandosi l’elemento necessario della colpevolezza, sotto le forme del dolo per il reato concordato e della colpa per l’evento realizzato (così, tra le tante, Sez. l, n. 12740 del 09/11/1995, COGNOME, Rv. 203347- 01).
In altre parole, la responsabilità del concorrente a titolo di concorso anomalo, quali che siano il suo grado di partecipazione e il suo ruolo, trova fondamento nel necessario affidamento
alla condotta e alla volontà dei compartecipi, che gli impone di non sottovalutare il pericolo che taluno di essi, deviando dall’azione esecutiva concordata per fronteggiare eventuali difficoltà improvvisamente sopravvenute, possa realizzare un reato diverso da quello inizialmente previsto (Sez. 1, n. 11495 del 12/10/2022, COGNOME, Rv. 284246).
Con lucida sintesi Ł stato esposto un criterio ermeneutico (cfr. Sez. 1, n. 2652 del 26/10/2011, dep. 2012, Papa, Rv. 251827) che conviene ribadire: la componente psichica del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. si colloca in un’area compresa fra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile (situazione nella quale la responsabilità resta esclusa) e l’intervenuta rappresentazione dell’eventualità che il diverso evento potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità (situazione nella quale si realizza un’ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa).
La giurisprudenza di legittimità ha recepito l’interpretazione del principio di colpevolezza offerta dalla Corte costituzionale (cfr. in particolare la sentenza n. 364 del 1988 e la n. 322 del 2007), offrendone una ricostruzione particolarmente articolata con la sentenza COGNOME delle Sezioni unite (Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, COGNOME, Rv. 243381), che, pur essendo intervenuta in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, ha enunciato una serie di princìpi di diritto di portata generale e senz’altro riferibili anche all’istituto del concorso anomalo.
Il criterio di attribuzione soggettiva del concorso anomalo si identifica, così, con la colpa in concreto, necessario coefficiente di colpevolezza rispetto al piø grave reato commesso dal concorrente. In questo senso, si Ł affermato che ai fini dell’affermazione della responsabilità per il reato diverso commesso dal compartecipe, Ł necessaria la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l’evento diverso, nel senso che quest’ultimo deve essere oggetto di possibile rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, fermo restando che la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente va effettuata in concreto, valutando la personalità dell’imputato e le circostanze ambientali nelle quali l’azione si Ł svolta (Sez. 5, n. 34036 del 18/06/2013, Rv. 257251; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 39339 del 08/07/2009, Rizza, Rv. 245152).
Il coefficiente psicologico quale elemento costitutivo della responsabilità ex art. 116 cod. pen. deve, dunque, essere ricondotto al «paradigma della colpa», richiedendo, in particolare, «la previsione o prevedibilità ed evitabilità dell’evento, accertabili in concreto, tenuto conto di tutte le circostanze che accompagnano l’azione dei concorrenti e col parametro dell’homo eiusdem professionis et condicionis» (Sez. 5, n. 44359 del 18/03/2015, COGNOME, Rv. 265728).
3.2. Alla luce di tali coordinate, la Corte d’Appello avrebbe dovuto indagare la sussistenza di una mera prevedibilità in concreto del reato piø grave di furto con strappo commesso dal coimputato del ricorrente, alla luce della circostanza che il ricorso evidenzia, vale a dire l’inconsapevolezza da parte sua del fatto che il suo complice potesse rivelarsi un agente criminale capace di abbandonare la strada delittuosa consueta del furto, e dei reati, in generale, senza
diretta incisione della sfera personale e fisica della vittima, per giungere a commettere un delitto quale quello ex art. 624-bis cod. pen., strappando dalla spalla della persona offesa la borsa.
In altre parole, la previsione che egli possa aver immaginato circa la possibile deviazione dall’azione esecutiva concordata per fronteggiare una difficoltà improvvisamente sopravvenuta e non già l’accettazione del rischio di un reato diverso da quello inizialmente previsto e piø grave.
Ferma, pertanto, la possibiltà concreta di tale previsione “colpevole” ex art. 116 cod. pen., questa deve essere oggetto di miglior indagine da parte del giudice d’appello, che troppo sinteticamente ha risolto la questione in tali termini sottoposta al suo giudizio, determinandosi per la tesi del concorso pieno a titolo di dolo eventuale.
La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata nei confronti di COGNOME Antonio, limitatamente al capo 7) dell’imputazione, mentre deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di COGNOME, che va condannato alle spese del procedimento e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cast. n.186 del 2000).
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME Antonio limitatamente al capo 7), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 marzo 2025.