Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36865 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36865 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LORETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione e il vizio di violazione di legge per mancata assoluzione del ricorrente per non aver commesso il fatto di cui agli artt. 110, 628, comma secondo e comma terzo cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e puntualmente disattese dalla corte di merito, che ha adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità concorsuale del ricorrente, riqualificandone il contributo nei termini di cui all’art. 116 cod. pen. in assenza di aporie o manifesta illogicità (si vedano pagg. 6-7 della sentenza impugnata, ove il giudice di merito ha ritenuto che lo sviluppo della condotta verso il delitto di rapina, di cui il ricorrente ebbe ad avvantaggiarsi, potesse apparirgli prevedibile in ragione delle specifiche modalità del fatto) risolvendosi in una non consentita lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01), in assenza di qualsiasi travisamento del compendio probatorio, dedotto, tra l’altro in modo del tutto generico, in assenza di qualsiasi considerazione in ordine alla decisività dello stesso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione e il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 624 cod. pen. e alla mancata assoluzione ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, i quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, nuovamente, le pagine 6-8 con riferimento alla riconosciuta applicabilità dell’art. 116 cod. pen., con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, al quale consegue logicamente l’esclusione dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di carenza o contraddittorietà della motivazione e/o il vizio di violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 e 62-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, giacché la graduazione della pena è compresa nell’ambito della discrezionalità del giudice di merito, che
la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e perché, con specifico riferimento alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli rite decisivi o comunque rilevanti;
rilevato che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.)
che, nella specie, il giudice di merito ha adeguatamente motivato le ragioni alla base del diniego (si veda pag. 8 della sentenza impugnata ove il giudice di merito, facendo corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, rileva l’incompatibilità della circostanza di cui all’art. 114 cod. pen. con quella di cu all’art. 116, comma secondo, cod. pen., già applicata al ricorrente, e di seguito esclude l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche per mancanza di elementi positivamente valutabili diversi da quelle già considerati dal giudice di primo grado);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.