Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28052 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28052 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME natdil DATA_NASCITA 4
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
AVV_NOTAIO ha presentato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze confermava la responsabilità del ricorrente per concorso anomalo in rapina e per il reato di lesioni, reati entrambi consumati in data 25 aprile 2022, per due ricettazioni, nonché per altre due reati di lesioni consumati il luglio 2022 ed, infine, per due condotte di evasione.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di appello si sarebbe limitata a riportare il contenuto dell’impugnazione ed il ragionamento svolto dal tribunale e senza effettuare autonome valutazioni.
2.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di merito non si è limitata a riportare il contenuto della sentenza di primo grado, ma ha effettuato autonome valutazioni con specifico riferimento ai motivi proposti con l’atto di appello. E, segnatamente, ha analizzato la verosimiglianza della versione alternativa proposta dalla difesa in ordine al movente delle aggressioni, al ruolo del ricorrente, alla definizione del trattamento sanzionatorio ed alla sussistenza delle condizioni per applicare la misura di sicurezza dell’espulsione (pagg. 16-23 della sentenza impugnata).
2.2 Con ulteriori motivi si deduceva violazione di legge (art. 116, 628 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il concorso anomalo nella rapina e nelle lesioni consumate il 25 aprile 2022 (punti secondo, terzo, sesto, decimo, undicesimo e dodicesimo del ricorso): si deduceva che la motivazione sarebbe carente, contraddittoria, fondata sul travisamento delle prove e non rispettosa del canone valutativo de “l’al di là di ogni ragionevole dubbio”; il ricorrente sarebbe stato riten concorrente “anomalo” nella rapina, nonostante la stessa non fosse uno sviluppo prevedibile dell’azione delittuosa concordata. Si deduceva che la conferma della responsabilità sarebbe stata effettuata nonostante (a) le persone offese non avessero accusato il ricorrente, (b) le telecamere installate non avessero ripreso la scena, (c) le dichiarazioni di COGNOME non avessero trovato alcun riscontro e non fossero credibili a causa dell’alta conflittualità con il ricorrente.
2.2.1. I motivi non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, e non indicano vizi logic manifesti e decisivi della motivazione, né discrasie tra prove raccolte e prove valutate.
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha offerto una motivazione persuasiva ed esaustiva su tutti i punti contestati.
La Corte di appello effettuava, infatti, un’accurata analisi delle emergenze processuali (comprensive delle dichiarazioni degli offesi, ritenute pienamente attendibili anche tenuto conto del fatto che le stesse non necessitano di “riscontri” esterni”: Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, COGNOME, Rv. 253214). E rilevava che il gruppo del quale faceva parte il ricorrente aveva come obiettivo quello di vendicarsi non soltanto per le violenze fisiche subite, ma anche per una sottrazione patrimoniale. E che il ricorrente ed i correi non intendevano rivolgersi all’autorità giudiziaria, dato che erano soliti gestire le controvers per via privata.
L’aggressione a COGNOME COGNOME COGNOME aveva, infatti, l’obiettivo di ristabilir criminale del gruppo ed, in questo quadro, la commissione della rapina non si configu come un elemento occasionale, o scollegato dal programma criminoso, ma era prevedibil e compreso nel progetto, giustificando la conferma della responsabilità ai sensi de 116 cod. pen. (pag. 17 della sentenza impugnata).
2.3. Violazione di legge (art. 628, comma 3, n. 1) cod. pen.) e vizio di motivazio ordine al riconoscimento dell’aggravante dell’uso delle armi in relazione alla rapi sarebbe contraddetta dall’ assoluzione dal reato di porto d’arma.
2.3.1. GLYPH Si tratta di doglianza manifestamente infondata in quanto non sussis nessuna correlazione tra l’assoluzione per il porto d’arma ed il riconosci dell’aggravante contestata.
Tale circostanza, di natura oggettiva, è estensibile ai concorrenti e d dall’accertamento dell’uso della stessa da parte di uno dei correi. Nel caso in e correo COGNOME ha ammesso di avere usato l’arma, confermando le dichiarazioni dell’offe sicché la sussistenza dell’aggravante è stata legittimamente ritenuta (pag. 1 sentenza impugnata).
2.4. Violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al m riconoscimento della continuazione in relazione a tutti i reati contestati, nonostante presenti tutti gli indicatori e, segnatamente, quelli relativi all’unitarietà criminoso.
2.4.1 La censura non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve richiesta di rivalutare la capacità dimostrative delle prove poste a fondamento del della continuazione.
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte, con motivazione logica ed aderente a emergenze processuali, rilevava che tra reati contestati non fosse configurabile un di criminoso unitario, tenuto conto dei periodi distinti in cui erano stati consumati ritenuti privi di ogni collegamento (pag. 21 della sentenza impugnata).
A ciò si aggiunge che il riconoscimento della diminuente prevista dall’ art. 116 pen. esclude il riconoscimento della continuazione tra i più reati commessi, in quanto concorso anomalo e la continuazione sono categorie concettualmente incompatibili, ch postulano, l’una, la mera prevedibilità dell’evento ulteriore, l’altra la piena volizi di quest’ultimo nel quadro della programmazione unitaria del piano delittuoso (tra le Sez. 1, n. 11595 del 15/12/2015, dep. 2016, Cinquepalnni, Rv. 266648 – 01).
2.5. Violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ord conferma della responsabilità per i reati di ricettazione: sarebbe stata illogicamente la responsabilità per il reato di furto svalutando la confessione del ricorrente.
2.5.1. La doglianza è manifestamente infondata.
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha fornito una motivazione log e persuasiva in ordine alla conferma della responsabilità per le ricettazioni con ritenendo che l’affermazione del ricorrente relativa alla sottrazione personale dei provenienza furtiva fosse generica, priva di riscontri, e contraddittoria.
In conclusione, si ritiene che la valutazione negativa in ordine alla credibili dichiarazioni “confessorie” non si presti ad alcuna censura, in quanto risulta fon argomenti logici, non contraddittori ed aderenti alle emergenze processuali (pag. 19 sentenza impugnata).
2.6. Violazione di legge (art. 628, comma 3, n. 1) cod. pen.) e vizio di motivazi ordine al riconoscimento dell’aggravante delle più persone riunite: non sarebbe sufficiente la prova della simultanea presenza di più persone, ma sarebbe stato nece un atto di istigazione o d’incitamento.
2.6.1. La doglianza è manifestamente infondata.
Il collegio riafferma che per il riconoscimento della sussistenza dell’aggr contestata è sufficiente la compresenza dei correi sul luogo del delitto, circosta acuisce la gravità dell’azione predatoria e che, pertanto, giustifica l’inflizione de di pena (Sez. 2, Sentenza n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino, Rv. 273521).
2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione doglianze proposte con l’atto d’appello in ordine alla espulsione.
La doglianza è manifestamente infondata in quanto, contrariamente a quanto dedotto alle pagine 22 e 23 della sentenza impugnata, la Corte di appello ha offerto a una esa risposta alle censure mosse con l’appello nei confronti dell’espulsione.
La Corte ha rilevato che le circostanze emerse avevano offerto un quadro de personalità del ricorrente incompatibile con la revoca della misura di sicurezza inflit COGNOME appariva, infatti, incline alla violenza ed alla sopraffazione, che utilizza mezzo di risoluzione delle controversie; a ciò si aggiungeva che lo stesso, dura sottoposizione agli arresti domiciliari, era evaso numerose volte.
Tali emergenze – con motivazione ineccepibile – venivano ritenute ostative alla re dell’espulsione.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 6 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonch versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 25 giugno 2024
L’estensore
La Presidente