Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25276 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25276 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato in Ucraina il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 13 settembre 2023 dalla Corte di appelli° di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. Sentito l’AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha coniFermato la sentenza resa l’ 1 marzo 2023 dal Tribunale di Roma, che aveva dichiarato la responsabilità di COGNOME NOME per il reato di rapina aggravata dal numero di persone riunite.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo:
2.1 mancanza della motivazione in ordine all’invocata riqualificazione del reato di rapina in furto semplice, per difetto dell’elemento psicologico, previa esclusione dell’aggravante prevista dall’art. 625 n. 7 codice penale, in quanto la condotta posta in essere dall’imputato non era riconducibile al delitto di rapina, ma doveva essere qualificata come furto o quantomeno come concorso anomalo ai sensi dell’art. 116 cod.pen., inteso
quale evoluzione assolutamente non prevedibile né voluta del programmato delitto di furto.
La violenza e la minaccia erano infatti state poste in essere esclusivamente dal correo e l’odierno imputato non aveva al riguardo fornito alcun contributo e palesato adesione. La Corte di appello, a fronte di questi articolati motivi di doglianza, si limitava a riba che gli imputati avevano agito di concerto, sicché anche se l’azione materiale è stata posta in essere da uno solo di essi, la stessa va attribuita ad entrambi. Un corretto adempimento dell’onere avrebbe dovuto imporre ai giudici di indicare le ragioni in forza delle quali si ipotizza un concorso morale del COGNOME, mentre il passaggio motivazionale con cui la censura è stata respinta non tiene conto di tutte le argomentazioni formulate dalla difesa.
2.2 Mancanza di motivazione e violazione dell’art. 1.16 cod.pen. poiché il comportamento effettivo del ricorrente che ha deciso di fornire la propria versione dei fatti non è st correttamente valutato e la Corte si è limitata ad affermare che manca la prova che il reato meno grave non sia stato voluto, neppure a titolo di dolo eventuale, anche in considerazione del silenzio dell’imputato durante le fasi del procedimento a suo carico. Osserva il ricorrente che in sostanza l’imputato non viene ritenuto meritevole di tale istituto in considerazione del silenzio serbato.
3.11 ricorso è manifestamente infondato e generico.
Giova ricordare che trattandosi di una doppia affermazione conforme di responsabilità le due sentenze di merito si integrano reciprocamente e, nel caso in esame, la sentenza di primo grado si sofferma con scrupolo a ricostruire la vicenda da cui è scaturito l’odierno processo, sottolineando che il coimputato NOME, dopo essersi impossessato di due bottiglie sottraendole da un supermercato, mentre era in compagnia del COGNOME, fece ricorso alle minacce e alla violenza proprio per far riottenere la libertà di moviment al correo che era trattenuto dal cassiere; COGNOME approfittando della reazione di NOME era riuscito a sottrarsi alla presa e a fuggire, così palesando di condividere l’inten criminoso e la condotta del complice, aderendo anche al segmento di condotta idonea a trasformare il delitto di furto in rapina.
Si tratta di considerazioni che, saldandosi con quanto poi ribadito dalla Corte di appello, escludono la possibilità invocata dalla difesa di derubricare la condotta in furto, poiché due soggetti hanno fatto ricorso alla violenza per garantirsi l’impunità, così integrando un’ipotesi di rapina impropria.
La Corte ha correttamente escluso i presupposti in favore del COGNOME per riconoscere la attenuante prevista dall’art. 116 codice penale, poiché l’imputato si è avvalso della violenza agita dal complice per riuscire a scappare, manifestando piena adesione alla reazione violenta del correo, che si pone come sviluppo prevedibile della condotta di furto, risultando funzionale al conseguimento dell’impunità per l’impossessamento; il collegio ha correttamente risposto alle censure con l’atto di gravame, evidenziando che dagli atti emerge che gli imputati hanno agito di concerto e pertanto anche se la violenza
è stata posta materialmente in essere da uno solo dei due correi anche l’altro, che peraltro se ne è giovato, ne risponde; che non sono emersi elementi da cui desumere che l’imputato non volesse il reato più grave anche perché questi non ha reso dichiarazioni nel corso del procedimento; che al contrario dalla ricostruzione della dinamica dei fatti emerge che l’imputato ha collaborato sulla base di un pregresso accordo con il correo e con la sua condotta ha reso possibile e agevolato l’esecuzione del reato.
4.Per le considerazioni che precedono il ricorso è inammissibile e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione e proporzione del grado di colpa manifestato nell’impugnare la sentenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende . Roma 23 aprile 2024