Concorso Anomalo: La Cassazione e la Prevedibilità del Reato Diverso
Nel diritto penale, la responsabilità di chi partecipa a un reato è un tema complesso. Una delle figure più dibattute è il concorso anomalo, disciplinato dall’art. 116 del codice penale. Questa norma si applica quando, durante l’esecuzione di un reato pianificato, uno dei complici ne commette uno diverso e più grave. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata sul punto, chiarendo il confine tra questa ipotesi e il concorso ordinario, basandosi sul criterio della prevedibilità.
I Fatti del Caso
Tre individui sono stati condannati in concorso per un reato. Durante l’esecuzione del piano criminoso, è avvenuta anche la sottrazione di alcuni beni a danno della persona offesa. Gli imputati hanno presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che la loro responsabilità dovesse essere inquadrata nella fattispecie del concorso anomalo. A loro dire, la sottrazione dei beni era un evento non voluto né previsto, commesso da uno solo di loro, e quindi non avrebbero dovuto risponderne a titolo di concorso ordinario.
L’analisi del concorso anomalo e la decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando la decisione dei giudici di merito. Il punto centrale della decisione risiede nella valutazione della prevedibilità del reato diverso. Secondo gli Ermellini, per poter parlare di concorso anomalo, il reato più grave non deve essere semplicemente ‘non voluto’, ma deve rappresentare uno sviluppo imprevedibile ed eccezionale rispetto al piano originario.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che i ricorsi fossero meri tentativi di ridiscutere valutazioni già correttamente effettuate nei gradi di giudizio precedenti, senza addurre nuove e valide argomentazioni giuridiche.
Le Motivazioni
Il cuore della motivazione dell’ordinanza si fonda sulla distinzione tra ‘conseguenza occasionale’ e ‘sviluppo logico’. La Corte ha evidenziato come la sottrazione dei beni della vittima non potesse essere considerata una conseguenza puramente occasionale e imprevista. Al contrario, essa rappresentava «lo sviluppo logico dell’azione eziologicamente ricollegabile alla comune condotta criminosa di base e agevolmente prevedibile da parte di tutti gli autori della stessa».
In altre parole, la Corte ha stabilito che, data la natura del reato principale concordato, la possibilità che si verificasse anche un furto era una conseguenza del tutto plausibile e prevedibile. La prevedibilità in concreto dell’evento esclude quindi l’applicazione della disciplina più favorevole del concorso anomalo e radica la piena responsabilità di tutti i concorrenti per il reato commesso, secondo le regole del concorso ordinario.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale in materia di concorso di persone nel reato. La responsabilità penale si estende non solo agli atti direttamente voluti, ma anche a tutte le conseguenze che possono essere ragionevolmente previste come sviluppo della condotta illecita iniziale. Per invocare con successo il concorso anomalo, non è sufficiente dimostrare di non aver voluto il reato più grave, ma è necessario provare che tale evento fosse un’aberrazione imprevedibile rispetto al piano concordato. Questa ordinanza serve da monito: chi partecipa a un’azione criminale si assume il rischio di tutte le sue logiche e prevedibili evoluzioni.
Quando si applica il concorso anomalo secondo questa ordinanza?
Si applica solo quando il reato diverso e più grave, commesso da uno dei concorrenti, rappresenta una conseguenza occasionale e non uno sviluppo logico e agevolmente prevedibile dell’azione criminosa di base concordata tra tutti i partecipanti.
Perché la Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché riproponevano le stesse censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito, il quale aveva correttamente argomentato che il reato contestato non era occasionale ma uno sviluppo logico e prevedibile dell’azione principale.
Qual è il criterio distintivo tra concorso ordinario e concorso anomalo evidenziato dalla Corte?
Il criterio distintivo fondamentale è la ‘prevedibilità’. Se il reato diverso è uno sviluppo logico e facilmente prevedibile del piano originario, si applica il concorso ordinario e tutti i partecipanti ne rispondono. Se, invece, è un evento imprevedibile, si può configurare il concorso anomalo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19097 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19097 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME, NOME, NOME;
ritenuto che l’unico motivo, comune a tutti i ricorrenti, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità a titolo di concorso ordinario nei confronti dei ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME in luogo di quella a titolo di c.d. “concorso anomalo”, di cui all’art. 116 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura g adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, nelle pagine 3-4 della sentenza impugnata, ha evidenziato come la sottrazione dei beni della p.o. non rappresenti “una conseguenza occasionale” e non voluta neppure sotto il profilo del dolo indiretto, bensì «lo sviluppo logico dell’azione eziologicamente ricollegabile alla comune condotta criminosa di base e agevolmente prevedibile da parte di tutti gli autori della stessa» (Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Rv. 265479-01);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024
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Il Consi liere Est’ nsore
Il Presidente