Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 96 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 96 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a POLLENA TROCCHIA il 21/09/1993
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 3 ottobre 2024 la difesa del ricorrente ha inoltrato memoria, a sostegno delle ragioni ricorso.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, che – deliberando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dal Prima sezione di questa Corte – ne ha parzialmente riformato il giudizio di colpevolezza per delitto di tentato omicidio in concorso – capo A) di una più articolata imputazione – statui primo grado dal Tribunale di Noia, sancendone l’affermazione di responsabilità a titolo d
concorso anomalo nel delitto di tentato omicidio, ascritto a COGNOME NOME, ex art. 116 c pen., commesso in pregiudizio di altro nipote, NOME.
2.L’atto d’impugnazione, redatto da difensore abilitato, consta di due motivi, di segu richiamati nei limiti di stretta necessità di cui all’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. 2.1.11 primo motivo ha denunciato vizio di erronea applicazione della legge penale, perché dall’acclarata inconsapevolezza dell’altrui possesso dell’arma da sparo – fatto originariament contestato al ricorrente, poi assolto, a titolo di concorso ex artt. 81,110 cod. pen., 10, 12 L. n. 497/74 – non avrebbe potuto trarsi l’elemento psicologico della colpa in concreto riguardo degli sviluppi logicamente prevedibili dell’azione di COGNOME NOME, che ha estr improvvisamente la pistola e sparato all’indirizzo della vittima.
2.2. Il secondo motivo ha dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione sentenza, che avrebbe individuato un elemento di colpa nella possibilità, per l’imputato – c nulla sapeva dell’arma da sparo portata dal correo – di prefigurarsi l’utilizzo a scopo lesivo mazza da baseball, da lui detenuta, da parte dello zio, COGNOME NOME.
Considerato in diritto
Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato.
1.I motivi di impugnazione, assimilabili nei contenuti, possono essere trattati congiuntament in parte generici e in parte non consentiti in sede di legittimità, si rivelano comunque infon La Corte del giudizio di rinvio, allineandosi alle direttrici tracciate dalla deci annullamento, ha fatto corretta applicazione dell’orientamento di legittimità tradizion secondo il quale la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a qu concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione delitto diverso e più grave, mentre – secondo un’interpretazione coerente con il detta costituzionale in tema di personalità della responsabilità penale (Corte Cost. sentenza n. 42 d 1965) – configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., nel caso in cui l’agente, pur no avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell’azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanz del caso concreto, della dovuta diligenza (Sez. 1, Sentenza n. 4330 del 15/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251849; sez. 3, n. 44266 del 03/04/2013, COGNOME, Rv. 257614; sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014, Cancelli, Rv. 261003; sez.6, n. 15958 del 15/12/2015, COGNOME, Rv. 267363; sez.1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977; sez. 2, n. 52811 del
04/11/2016, COGNOME, Rv. 268788; da ultimo, sez. 5, n. 32162 del 19/06/2024, M., Rv. 286874).
1.1.Ed invero, con proposizioni congrue e certo non illogiche, la sentenza impugnata ha osservato che l’imputato, reso edotto dell’alterco di poco precedente, sfociato in recipro percosse, tra COGNOME Salvatore e il COGNOME, e dunque del movente, aveva concordato con il congiunto un’azione comune a connotazione “punitiva”, ai danni della persona offesa; che l’imputato, evidentemente consapevole degli sviluppi verosimilmente aggressivi della spedizione, si era previamente munito di una mazza da baseball, strumento atto ad offendere, di significativa potenzialità lesiva, anche letale, in caso di utilizzo contro la perso l’imputato, insieme al correo, si è appropinquato al portone d’ingresso dell’abitazione COGNOME – mentre lo zio intimava a quest’ultimo di aprire e di scendere per farsi uccidere – c in mano l’arma impropria, ragionevolmente nella prospettiva di farne simultaneo impiego; che alcun elemento di segno contrario, o indicativo di postuma resipiscenza, è stato riscontrat avendo il ricorrente costantemente affiancato lo sparatore, durante e dopo i colpi esplosi altezza d’uomo. Si tratta di uno scenario complessivo pienamente compatibile con l’affermazione di reità a titolo di concorso anomalo e con l’esclusione della responsabilità ricorrente, per non aver commesso il fatto, in relazione agli illeciti della detenzione e del della pistola, attribuiti al solo COGNOME NOME, perché la contezza dell’arma micidiale sa stata coerente con la concreta rappresentazione dell’ulteriore accadimento di maggiore gravità e con il coefficiente psicologico del dolo, come più volte affermato dalla giurisprudenza questa Corte (sez. U n. 377 del 18/12/2008, COGNOME, Rv. 241754; sez.1, n. 4858 del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285715; sez. 1, n. 12750 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 276175) e come puntualmente rimarcato dalla decisione impugnata (pag.5), con i cui enunciati il ricorso omette qualsiasi pur doveroso confronto (sez. U n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv.268822).
1.2. Precipita nell’inammissibilità l’ulteriore argomento proposto in ricorso, secondo cu estrema rapidità dell’azione di COGNOME NOME avrebbe dovuto indurre ad escludere l prevedibilità dell’evento per il compartecipe. La valutazione della esistenza della colp concreto deve essere effettuata, infatti, in base al “contesto fattuale nel quale l’azione svolta” (Sez. 5, Sentenza n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, Tasca, Rv. 280489) ed all’esame “delle modalità dell’azione e di tutte le circostanze rilevanti del fatto” (Sez. 5, Sente 45356 del 02/10/2019, C., Rv. 277084) e la stima del coefficiente psicologico non può ignorare la specificità di una situazione nella quale è stata concordata con il compartecipe una inizi condotta dolosa e ci si è affidati anche all’attività altrui, finalisticamente non dominabile che, al cospetto di un’azione collettiva, si dilata l’onere di previsione in capo a chi aderi progetto comune (sez. 5, n. 32162 del 19/06/2024, M., Rv. 286874; sez.6, n. 17502 del 13/12/2017, Rv. 272893; sez. 1, n. 7328 del 29/04/1985, Rv. 170183).
E allora, come ricordato nella sentenza impugnata, il ricorrente si è prestato a contribuire avvicinare la vittima brandendo una mazza, in sinergia con l’incedere del complice, profondamente adirato per l’affronto subìto; non è dunque illogica la valutazione della Cor
territoriale, promanante da un apprezzamento appropriato delle acquisizioni processuali, di competenza esclusiva del giudice di merito (ex multis, sez. U n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.214794), che ha negato l’influenza di fattori eccezionali nel determinismo eziologico ritenuto sussistesse la concreta prevedibilità di una degenerazione del disegno iniziale in evento più grave, comunque conseguenza della propria condotta.
2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso segue la condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 23/10/2024
Il consi irx stensore
Il Presidente