Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24520 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24520 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Napoli ha confermat quella resa il 27 ottobre 2022 con la quale il Giudice per le indagini prelim del Tribunale di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato COGNOME responsabile del tentato omicidio di NOME COGNOME, mentre – s concorde richiesta delle parti – ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME COGNOME lo stesso reato in sei anni di reclusione.
1.1. Centrali, ai fini della ricostruzione del fatto, secondo i Giudici di erano le dichiarazioni – costanti, genuine e, come tali, reputate attendibili vittima la quale ha ammesso che la sera dei fatti si era allontanata, dopo lite, insorta per ragioni di gelosia, dal gruppo di persone composto d fidanzata, NOME COGNOME, dal fratello di COGNOMEa, NOME COGNOME, e da un lo amico, rimasto ignoto.
Una volta rientrati nell’abitazione dove convivevano, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano ripreso a litigare, venendo reciprocamente alle mani. Sopraggiungeva NOME COGNOME, unitamente all’amico, e sulle prime stigmatizzava il comportamento di entrambi i litiganti, ma – una volta appre dalla sorella che era stata picchiata da COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME‘ultimo con p alla testa e schiaffi al viso, in ciò aiutato dall’amico che lo COGNOME con ca schiena.
Dopo pochi secondi dall’inizio dell’aggressione giungeva presso l’abitazio NOME COGNOME, armato di una spranga di ferro, e – mentre COGNOME COGNOME chino n tentativo di proteggersi dai colpi che COGNOME e l’ignoto complice continuava a infliggergli a mani nude – lo COGNOME con la spranga sulla testa, facen perdere i sensi.
Sulla scorta del puntuale scrutinio di tutte le risultanze investigative è giudicata non credibile la versione alternativa prospettata dall’impu COGNOME secondo la quale COGNOME era sopraggiunto del tutto fortuitamente imprevedibilmente e, comunque, aveva colpito COGNOME quando lui e l’amico si stavano già allontanando dall’abitazione teatro dei fatti.
1.2. L’insieme degli elementi valutati ha condotto i giudici,di merito f conforme conclusione che era stata acquisita la piena prova t 4 ‘ r ato di tentato omicidio, sia in punto di elemento oggettivo, con riferimento all’idonei all’univocità degli atti, sia in punto di elemento soggettivo.
Segnatamente, quanto a COGNOME, anche alla stregua del contenuto dei messaggi inviati a COGNOME subito dopo i fatti, l’elemento psicologico individuato nel dolo alternativo di uccisione della vittima, sulla scorta del nu dei colpi sferrati (non meno di due), in rapida successione, con un micidi
corpo contundente (spranga di ferro), in una regione corporea vitale (capo Riguardo alla posizione di COGNOME era ritenuta sussistente l’ipotesi concorso anomalo, di cui all’art. 116 cod. pen.
Il Giudice di primo grado, invero, evidenziava (p. 15) come proprio l cennate conversazioni via chat descrivessero una «disposizione d’animo parzialmente diversa», e rimarcava la circostanza che il giovane si certamente recato nell’abitazione della vittima con intenti tutt’altro che pac ma che né lui, né l’ignoto correo avevano utilizzato armi micidiali. Il conc anomalo era, dunque, ravvisato nella colpa in concreto di COGNOME per no avere previsto l’utilizzo da parte di COGNOME di un mezzo micidiale, esse COGNOME‘ultimo amico di famiglia e particolarmente legato ad NOME COGNOME, ed era intervenuto, perché chiamato in NOME per l’aggressione, secondo u sviluppo non eccezionale, bensì preventivabile, dell’azione.
La Corte di appello (p. 7 e s.) – nel respingere le doglianze difensiv COGNOME in punto d’insussistenza del concorso nella forma “anomala” di cui all’art. 116 cod. pen. – ne ribadiva la sicura configurabilità, valorizza circostanza che si trattò di una aggressione violenta e contestuale poiché COGNOME colpì la vittima con la spranga in ferro mentre COGNOME e l’ignoto complice stavano percuotendo con calci e schiaffi. COGNOME era sopraggiunto quando l’azione delittuosa era già cominciata ed ancora in itinere, sicché il Giudice di secondo grado (p. 10) ha rimarcato che entrambi gli imputati avevano agito mossi dalla medesima intenzione e contribuito a cagionare le gravi reazion riportate dalla vittima.
Riteneva, dunque, corretta la configurabilità dell’ipotesi di cui all’ar cod. pen., poiché l’utilizzo di un oggetto contundente potenzialmente leta inserito un’azione di gruppo, costituiva eventualità concreta e preventivab anche in considerazione della conoscenza da parte di COGNOME del temperamento di COGNOME e del legame con la sorella del primo. Era altre valorizza la circostanza obiettiva dell’inferiorità numerica della vittima ri agli aggressori, da ciò inferendo che COGNOME aderì totalmente alla condot del coimputato.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia NOME COGNOME, affidandolo a du motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia erronea applicazione dell’articolo 116 cod pen. e vizio di motivazione, dovuto a travisamento della prova, in punto di ritenuta sussistenza del concorso di persone nei reato, anche nella forma cosiddetto concorso “anomalo”.
La Corte di appello non avrebbe fornito adeguata motivazione alle specifiche censure poste alla sua attenzione, ritenendo la sussistenza in capo all’imput del concorso anomalo in conformità a circostanze fattuali travisate e, comunque in spregio ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità: una co analisi del contesto fattuale in cui si svolse l’azione e, segnatamente, la lettura dei messaggi intercorsi tra i due coimputati, avrebbe condotto a conclusione che COGNOME non poté prevedere il diverso e più grave reato.
E’, d’altro canto, lo stesso Giudice di primo grado che ha affermato che giovane si recò da COGNOME con intenti tutt’altro che pacifici, ma che all’ingresso di COGNOME, nè COGNOME né il suo ignoto complice aveva utilizz armi micidiali: COGNOME, dunque, si recò presso l’abitazione di COGNOME non certo fine di aggredirlo, tant’è che l’azione aggressiva scaturì solo dopo c sorella gli riferì di essere stata picchiata da COGNOME.
In COGNOMEo quadro fattuale, è dunque errato ritenere esigibile la previsi dell’utilizzo di un’arma da parte di COGNOME, non vertendosi nell’ipotesi accordo finalizzato a un’aggressione ovvero di una spedizione punitiva. Ne richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui vi sarebbe l’ipotesi concorso “anomalo” con riferimento all’agire di COGNOME, il giudice di second grado ha trascurato di considerare che, per la sua sussistenza, è necessario vi sia un’azione criminosa concordata.
Inoltre, il giudizio in merito alla prevedibilità del reato più grave non essere effettuato in astratto, bensì va fatto in concreto.
In punto di prevedibilità, secondo il ricorrente, la sentenza di appel errata nella parte in cui giudici si desume l’adesione di COGNOME all’aggress di COGNOME dai messaggi whatsapp scambiatisi tra i due, in quanto fondata su una circostanza fattuale intervenuta quando la condotta materiale si era già del t esaurita.
2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
A fronte della richiesta di riconoscimento di detto beneficio, articolata motivi di appello in conformità a specifiche circostanze fattuali, il giudi secondo grado si è limitato ad affermare la mancanza di qualsiasi segno d resipiscenza rispetto alla condotta attuata.
Tale affermazione, tuttavia, si scontra con la motivazione del Giudice per indagini preliminari che ha differenziato il trattamento sanzionatorio dei coimputati, in ragione della «diversa personalità mostrata dall’imputato (ndr COGNOME), del suo comportamento successivo ai fatti, della circostanza per c si ritiene responsabile per la sorella e del rapporto con essa» (p. 16 senten primo grado).
Il Giudice di appello ha altresì trascurato di valutare la situazione perso di COGNOME, orfano di madre e abbandonato dal padre, nonché lo svolgimento di regolare attività lavorativa.
2.3. Con conclusioni scritte, depositate in data 1 febbraio 2024, il difens di COGNOME è tornato, ulteriormente articolandole, sulle considerazioni svo nel ricorso, con particolare riguardo a quelle in punto di insussistenza concorso “anomalo”.
Ricorre per cassazione anche NOME COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, il quale ne ha chiesto l’annullamento sul base di un unico motivo.
Deduce il ricorrente che la rinuncia a tutti i motivi di gravame, fa eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, non esimeva la Corte appello dal valutare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ne loro massima estensione.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME intervenuto mediante requisitoria scritta depositata in data 25 gennaio 2024, ha prospettat declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME deduce censure manifestamente infondate.
1.1. Com’è agevolmente desumibile dalla sua formulazione, riportata in sintesi, esso s’incentra, anzitutto quanto all’elemento psicologico che ha sorr la condotta di COGNOME di concorso nel tentato omicidio, su aspetti di meri adeguatamente ricostruiti e congruamente apprezzati dalla Corte territoriale, cui riesame è precluso in sede di legittimità.
La sentenza impugnata, invero, ponendosi nel solco tracciato da quella del Giudice per le indagini preliminari, ha in primo luogo rilevato l’evidente l’idon dell’azione posta in essere dagli imputati alla realizzazione dell’evento mor ha, quindi, ineccepibilmente identificato gli elementi (numero dei colpi sferr reiterazione degli stessi da parte di una pluralità di aggressori, mezzo utili e regione corporea attinta) da cui fondatamente desumere la diversa componente psichica che sorresse l’agire di COGNOME rispetto a COGNOME.
Ha, in proposito, ricordato che, in base alla concezione unitaria del concor di persone nel reato, l’attività che ne integra gli estremi può e rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi d’ideazione, organizzazione ed ese zi c.) ,
alla realizzazione collettiva, ed ha precisato che non è necessario un pre accordo diretto alla causa azione dell’evento, ben potendo il concorso esplica in un intervento di carattere estemporaneo, sopravvenuto a sostegno dell’azion altrui ancora in corso quand’anche iniziata all’insaputa del correo (Sez. U n del 22/11/2000, Sormani, Rv. 21825; Sez. 1, Sentenza n. 28794 del 15/02/2019 Peveri, Rv. 276820; Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, I., Rv. 274126).
Se, dunque, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, perché l’attività costitutiva del concorso può ess rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi d’ideazione, organizzazione o esecuzione, realizzazione dell’altrui proposito criminoso, è corretta la conclusione c approdata la Corte di merito nel ravvisare la piena compartecipazione d COGNOME alla condotta di aggressione con il corpo contundente di COGNOME.
Occorre ricordare che «sussiste la responsabilità per concorso anomalo in ordine al reato più grave e diverso da quello voluto (art. 116 cod. pen.) qua vi siano la coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione d reato, un evento diverso, voluto e cagionato da altro compartecipe, e l’esiste di un nesso causale e psicologico, tra la condotta del compartecipe che ha volu solo il reato concordato e l’evento diverso, nel senso che COGNOME‘ultimo d essere prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato, senza ch peraltro, l’agente abbia effettivamente previsto o accettato il rischio, in quan tal caso sussisterebbe il concorso di cui all’art. 110 cod. pen.» (Sez. 5, n. del 25/10/2006, dep. 15/3/2007, Ciurlia, Rv. 236512).
La Corte di appello si è posta nel solco di tale principio e ha correttame valorizzato la circostanza della contestualità dell’azione dei tre aggressori e motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto del tutto irrilevan accertare l’identità della persona che aveva chiamato NOME in NOME, poi ciò che doveva reputarsi rilevante era il contributo causale da ciascuno fornit verificarsi dell’evento lesivo: la vittima – si è spiegato con imotiva logicamente coerente – non riuscì a difendersi dai colpi inferti con la sprang ferro da COGNOME, perché intenta a proteggersi dai pugni e dai c contestualmente ricevuti da COGNOME e dall’ignoto complice.
Altrettanto ineccepibile, la motivazione del giudice di secondo grado che tal contestualità ha tratto dall’analisi delle conversazioni whatsapp intercorse tra COGNOME e COGNOME, ritenute confermative della circostanza che COGNOME‘ultim sopraggiunse quando l’azione aggressiva di COGNOME era ancora in itinere e che COGNOMEi, lungi dal dissociarsi dall’azione di COGNOME, vi aderì.
Si trattò, dunque, di un episodio criminoso connotato da un elevato grado d solidarietà tra i soggetti agenti che, difetti, agirono contemporaneamen
condividendo l’obiettivo finale, quello ossia di “punire” la condotta aggress serbata poco prima da COGNOME COGNOME riguardi di NOME COGNOME.
Fermo è, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui in te di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., la responsabilità del concorrent quali che siano il suo grado di partecipazione e il suo ruolo, trova fondamento necessario affidamento alla condotta e alla volontà dei compartecipi, che g impone di non sottovalutare il pericolo che taluno di essi, deviando dall’azi esecutiva, possa realizzare un reato diverso da quello inizialmente previsto (S 1, n. 11495 del 12/10/2022, dep. 2023, NOME COGNOME, Rv. 284246).
La componente psichica del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. si colloca, com’è noto, in un’area compresa fra la mancata previsione di un sviluppo in effetti imprevedibile (situazione nella quale la responsabilità r esclusa) e l’intervenuta rappresentazione dell’eventualità che il diverso ev potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabi (situazione nella quale si realizza un’ordinaria fattispecie concorsuale su dolosa) (Sez. 1, n. 2652 del 26/10/2011, dep. 2012, Papa, P.v. 251827). L configurabilità dell’art. 116 cod. pen. è, invero, soggetta a due limiti nega cioè che l’evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del d alternativo o eventuale e che l’evento più grave, concretamente realizzato, n sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Sez. 1, 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977; Sez. 6, n. 20667 del 12/02/2008, Scambia, Rv. 240060).
L’uso della spranga di ferro da parte di COGNOME e, più in generale la condo violenta da COGNOMEi attuata pur di contribuire al pestaggio nel quale er impegnati COGNOME e il complice, è stato correttamente ritenuto svilupp normalmente prevedibile e non già fattore autonomo sopravvenuto, dotato di carattere di tale eccezionalità da sfuggire alle capacità di prevision concorrente nel reato originariamente programmato. Può, difatti, escludersi ch la sequenza degli accadimenti sia stata influenzata da circostanze eccezional imprevedibili e non ricollegabili all’azione criminosa, tali da interrompere il n causale tra la condotta voluta e il reato più grave, sicché l’atteggiam psicologico che sorresse l’agire di COGNOME va senz’altro ricondotto – co ritenuto dai Giudici di merito – alla prevedibilità e, in ultimo, alla co concreto (in COGNOMEo senso, cfr. Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, COGNOME, dep. 20 Rv. 280489; Sez. 5, n. 34036 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 257251).
1.2. A non miglior sorte è destinato il secondo motivo di ricorso.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata da una motivazione esente da manifesta illogicità (segnatairén
l’assenza di resipiscenza a fronte del grave fatto commesso e, più in generale, elementi suscettibili di positiva valutazione) ed è, pertanto, è insindacabi COGNOMEa sede (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509 Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 d 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio più volte affermato d COGNOMEa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivar il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazio tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dag ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comun rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione ( n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, COGNOME, Rv. 248244).
2. Non supera, del pari, il vaglio di ammissibilità il ricorso di NOME COGNOME Lo stesso è stato presentato avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 59 bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che dispone che «La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codice fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in pa dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pe pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo».
In seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, de ritenersi nuovamente applicabile il principio – elaborato dalla giurisprudenza d legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4, proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 secondo cui il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordat causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai mot d’impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza esse neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale dive tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e l’i esame (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, COGNOME, Rv. 226707; Se 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919).
La rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto – non soltanto in punto affermazione di responsabilità – deve ormai ritenersi non essergli devolut
sicché è inammissibile il ricorso per cassazione concernente COGNOMEioni, anch rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’a sulla pena in appello e che non si siano trasfuse nella illegalità della san inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Il ricorso p cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. risul per contro, ammissibile qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazion della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso d Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia d giudice.
Nel caso in esame, la difesa di NOME COGNOME e il Procuratore general territoriale hanno concordato, davanti al giudice di secondo grado, l’accogliment del motivo riguardante la misura della pena applicata, con la conseguent rinuncia a qualsiasi differente motivo di censura da parte dell’imputato.
Dev’essere, a COGNOME‘ultimo proposito, ribadito che il giudice di secon grado, nell’accogliere la richiesta formulata ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen., non è tenuto a motivare sulle residue COGNOMEioni devolute con l’appello quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta ch l’imputato abbia rinunciato ad alcuni motivi di appello, la cognizione del giud resta circoscritta a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; nello stesso senso cfr., tra le altre, Sez. 1, 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
Nel caso di specie, infine, la dosimetria cristallizzata nell’accor certamente pena legale, sicché – come anticipato – il ricorso dev’esse dichiarato inammissibile.
3. All’inammissibilità di entrambi i ricorsi, ai sensi del disposto dell’art cod. proc. pen., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spes processuali, nonché – valutato il contenuto dei ricorsi e in mancanza di elemen atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibil (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) – al versamento della somma, ritenu congrua, di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 13 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente