Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3357 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3357 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA in Marocco
avverso l’ordinanza del 26/06/2025 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio ha proposto ricorso per cassazio avverso l’ordinanza in data 26/6/2025 con la quale il giudice per le indagini preliminari stesso Tribunale non ha convalidato l’arresto di NOME nella flagranza del delitto di ten rapina aggravata, in concorso con NOME.
Nella ricostruzione dei fatti di cui al provvedimento impugnato, una pattuglia della P recatasi all’ingresso della locale stazione ferroviaria su indicazione della centrale oper aveva appreso dalla persona offesa NOME che due persone – ancora ferme all’ingresso della stazione – lo avevano aggredito e gli avevano sottratto il cellular portafogli. In particolare, lo NOME, avvicinatosi all’NOME, fermo sulla sua bicicle aveva abbracciato all’apparenza amichevolmente, “toccandolo da tutte le parti”, ma in realt sottraendogli cellulare e portafogli, per poi restituirgli solo quest’ultimo, nel quale no denaro contante.
In un secondo momento, mentre la persona offesa cercava di chiudere la bicicletta per inseguire a piedi l’autore della sottrazione, era intervenuto l’NOME, afferrando la persona o per il collo e poi tentando di colpirla con una bottiglia di vetro, verosimilmente per cons allo COGNOME di darsi alla fuga ed assicurare il possesso della cosa sottratta, ma lo stesso COGNOME notando l’aggressione ai danni della persona offesa, era tornato sui suoi passi, restitue spontaneamente alla persona offesa anche il telefono cellulare.
In considerazione di tale spontaneo intervento dello COGNOME, “sicuramente autore di un fur ai danni dell’ NOME“, con la restituzione del cellulare, il giudice per le indagini prel ha ritenuto non potersi riconoscere una partecipazione di questo alla tentata rapina contestat né come concorso materiale, quale supporto o sostegno all’esecuzione di questa, né come concorso morale, quale incitamento o rafforzamento del proposito criminoso del coindagato. Conseguentemente, con l’ordinanza impugnata non ha convalidato l’arresto del predetto, né applicato nei suoi confronti alcuna misura cautelare.
2. Il ricorso del pubblico ministero si fonda su due motivi di impugnazione:
2.1. Con il primo motivo di ricorso, ha dedotto l’erronea applicazione di legge “ai s dell’art. 606, comma 1, lett. A) cod. proc. pen.” per avere il giudice della convalida escl configurabilità del concorso (eventualmente anche ai sensi dell’art. 116 cod. pen.) di NOME nel reato di rapina impropria tentata, valorizzando il dato della restituzione, da pa questi, del telefono cellulare precedentemente sottratto con destrezza alla persona offesa dop che il coindagato, NOME COGNOME, aveva aggredito quest’ultima che aveva iniziato a urla richiamando l’attenzione dei presenti, intervenuti in suo aiuto.
Ad avviso del ricorrente, invece, l’NOME avrebbe restituito il cellulare alla persona o soltanto perché questa urlando aveva richiamato l’attenzione dei presenti, che stavan
intervenendo, sicché tale restituzione non sarebbe idonea ad escludere il concorso del predett nel tentativo di rapina. Inoltre, anche qualora si ritenesse che lo COGNOME volesse compiere in d della persona offesa esclusivamente un furto, aggravato dalla destrezza, lo stesso dovrebbe comunque rispondere della rapina quantomeno a titolo di concorso anomalo ai sensi dell’art. 116 cod. pen., dovendosi ritenere l’uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa uno sviluppo logicamente prevedibile del deli di furto.
2.2. Con il secondo, il pubblico ministero lamenta il vizio di motivazione in relazione mancata convalida dell’arresto con riferimento al delitto di furto con destrezza, fattispecie quale il giudice avrebbe potuto – e dovuto – riqualificare la condotta dello COGNOME valutan sussistenza dei presupposti per procedere all’arresto facoltativo nella quasi flagranza menzionato reato.
Con requisitoria scritta il AVV_NOTAIO COGNOME, ritenuta la fondatezza del ricorso entrambi i profili, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi di impugnazione sono fondati e, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio.
In coerenza con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di convalida dell’arresto, alla quale occorre dare seguito, va ribadito che il giudice è tenu accertare, con valutazione “ex ante” – ossia tenendo conto esclusivamente della situazion conosciuta o conoscibile al momento in cui l’arresto fu effettuato e non anche di elemen successivi – l’astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità al arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 3, n. 12 12/01/2021, Pmt, Rv. 280896 – 01; conf. Sez. 1, n. 2082 del 05/10/2023, dep. 2024, Pmt, Rv. 285657 – 01; Sez. 3, n. 8422 del 18/01/2018, P.m. in proc. glory, Rv. 272392 – 01).
2.1. Alla luce di tali principi deve ritenersi che l’intervento dell’NOME, che ha a la persona offesa per il collo, tentando poi di colpirla con una bottiglia di vetro, non cons escludere, con una valutazione ex ante, l’astratta attribuibilità anche allo NOME del re rapina solo perché questo si è precipitato a restituire il telefono cellulare, e non il portaf persona offesa. Anche qualora non si volesse aderire alla prospettazione dell’ufficio ricorr secondo la quale la parziale restituzione del maltolto era solo finalizzata ad evitare l’int dei presenti, la cui attenzione era stata richiamata dalle urla dell’ NOME“, infatti, comunque evidente l’astratta configurabilità di una responsabilità dello COGNOME per il deli rapina impropria quantomeno ai sensi dell’art. 116 cod. pen., in quanto lo sviluppo dell’azi
delittuosa sfociato nella perpetrazione della rapina era ragionevolmente prevedibile da par dello COGNOME, tenuto conto, tra l’altro, come rilevato dal ricorrente, del fatto che la p dell’NOME, autore materiale dell’aggressione, non potrebbe diversamente spiegarsi se non con la necessità di fornire eventualmente ausilio al complice nel caso in cui la persona off avesse reagito. Ciò in coerenza con il principio di diritto in tema di concorso anomalo, secon il quale può essere ritenuto prevedibile sviluppo dell’azione inerente ad un furto l’uso eventu di violenza o minaccia che, se realizzato, fa progredire la sottrazione della cosa mobile altr rapina, di cui è responsabile, ai sensi dell’art. 116 cod. pen., anche il concorrente, a meno ch diverso e più grave reato realizzato dai due compartecipi costituisca un fatto anormal eccezionale e, quindi, non prevedibile (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 52811 del 04/11/2016 Cc., dep 13/12/2016, Rv. 268788 – 01).
2.2. GLYPH Anche il secondo motivo di ricorso è fondato, in quanto in sede di convalida dell’arresto il giudice può attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa da prospettata dal pubblico ministero, ai limitati effetti del giudizio di convalida, in quant tra i suoi poteri di controllo quello di individuare in concreto l’ipotesi di reato al fine se sia consentito l’arresto in flagranza (Sez. 5, Sentenza n. 14314 del 29/01/2010 Cc., dep 14/04/2010, Rv. 246708 – 01): nel caso di specie, avuto riguardo alle circostanze e modalit del fatto accertato, era evidente la sua riconducibilità alla fattispecie di furto aggravat destrezza, rispetto alla quale il giudice avrebbe dovuto valutare il ricorrere dei presup individuati dall’art. 380, comma 4 cod. proc. pen.
L’arresto dello COGNOME, pertanto, è stato legittimamente eseguito, sicché ordinan impugnata va annullata senza rinvio, alla luce delle considerazioni di questa Corte di legitti secondo cui il ricorso del pubblico ministero, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase or perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell’operato della polizia giudi sicché l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concret effetti giuridici (cfr. Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022 Cc., dep. 11/04/2023, Rv. 284323 – 0
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deliberato in camera di consiglio, il 24 ottobre 2025