Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40514 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40514 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI 04C8UXI), nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO P.AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, il quale ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al secondo e quarto motivo, dichiarandosi inammissibile il ricorso nel resto.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022, conv. con modif. I. n. 14/2023.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 27/02/2024, con la quale è stata confermata la sentenza del Gup del Tribunale di Genova che ha condannato l’imputato alla pena di giustizia in ordine al delitto di concorso anomalo in rapina aggravata.
La difesa affida il ricorso a quattro motivi che, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Il Pubblico ministero, con requisitoria del 9/09/2024, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al secondo e quarto motivo, dichiarandosi inammissibile il ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo. È, invece, inammissibile nel resto.
Con il primo motivo si deduce la violazione di legge ed inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale (artt. 628 e 116 cod. pen.) e vizio di motivazione quanto all’erronea qualificazione giuridica del fatto che la Corte d’appello avrebbe dovuto ricondurre nella differente fattispecie del furto.
Il motivo è manifestamente infondato sia perché il ricorrente pone a fondamento della censura una non consentita rivalutazione degli elementi di merito attinenti alla ricostruzione del fatto, sia perché la ricorrenza di un’autonoma fattispecie di furto a carico dell’imputato risulta essere stata motivatamente esclusa dalla sentenza impugnata, essendosi correttamente ritenuto il concorso anomalo.
Tale ipotesi, infatti, ricorre quando l’evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa, sempre che il compartecipe avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell’azione convenuta, facendo uso della dovuta “diligenza”, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto (Sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014, cancelli, Rv. 261003 – 01).
In particolare, si è affermato, con orientamento che si attaglia al caso in esame, che:
la responsabilità del concorrente ex art. 116 cod. pen., quali che siano il suo grado di partecipazione e il suo ruolo, trova fondamento nel necessario affidamento alla condotta e alla volontà dei compartecipi, che gli impone di non sottovalutare il pericolo che taluno di essi, deviando dall’azione esecutiva concordata per fronteggiare eventuali difficoltà improvvisamente sopravvenute, possa realizzare un reato diverso da quello inizialmente previsto (Sez. 1, n. 11495 del 12/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284246 – 01, Sez. 2, n. 42328 del 20/10/2005, papa, Rv. 232680 – 01);
in tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l’uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l’azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all’esecuzione materiale della violenza o minaccia. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, per la valutazione della circostanza di cui all’art. 116, comma secondo, cod. pen., la condanna pronunciata ai sensi dell’art. 110 cod. pen., in una fattispecie nella quale l’imputat aveva concorso all’esecuzione materiale di una sottrazione all’interno di un locale commerciale in orario di chiusura in assenza di addetti e la degenerazione violenta dell’azione era stata determinata dall’imprevisto sopraggiungere di uno dei dipendenti che era stato spinto da altro correo durante la fuga).(Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, 3., Rv. 274467 – 01; Sez. 2, n. 45446 del 6/10/2016, COGNOME, Rv. 268564 – 01).
Posta l’esistenza del contributo causale fornito dal ricorrente alla rapina impropria commessa dalla concorrente, avendo svolto sia il ruolo di palo che aiutando a caricare in una borsa la merce sottratta dalla complice, le modalità concrete di svolgimento del furto, ai danni di un centro commerciale – peraltro preso nuovamente di mira dallo stesso imputato alcuni giorni dopo – ove è notoria la presenza di addetti alla vigilanza, unitamente alla possibilità di essere scoperti dal personale addetto, costituiscono modalità concrete di svolgimento del fatto che lasciano prevedere un esito deviante del tipo di quello verificatosi.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione ed erronea applicazione dell’art. 628 cod. pen., assumendo il ricorrente che al caso in esame può applicarsi l’attenuante del fatto di lieve entità per come sancito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86 del 13 maggio 2024.
Il motivo è fondato.
Anzitutto deve ritenersi ammissibile il motivo con cui si lamenta l’omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento
dell’attenuante della lieve entità del delitto di rapina, prevista dalla sentenz della Corte cost. n. 86 del 16/04/2024, dep. 13/05/2024, in quanto la questione non era proponibile in sede di appello (sia con i relativi motivi, con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni), essendo l’intervento additivo del Giudice delle Leggi successivo alla deliberazione della sentenza impugnata (deliberata il 27 febbraio 2024).
Inoltre, alla Corte di cassazione è consentito tanto applicare che denegare l’attenuante laddove dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge con chiarezza che ci si trovi al cospetto di un fatto che nei suoi elementi descrittivi possa o meno prestarsi ad essere sussunto nell’alveo della diminuente.
Allorché, invece, la risoluzione della questione involga accertamenti di fatto che non risultano essere stati compiuti nel relativo giudizio di merito, la sentenza impugnata deve essere necessariamente annullata, altrimenti demandandosi alla Corte di legittimità lo svolgimento di un compito proprio del giudice del merito.
Dalla lettura della sentenza impugnata, pur avendo la Corte di merito negato, in ragione del non modesto valore delle cose sottratte, l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e, dunque implicitamente escluso che possa ricavarsi la diminuente sul rilievo della particolare tenuità del danno, non si evincono, al contempo, altri argomenti che possano ragionevolmente far ritenere che tale negativo giudizio sia stato espresso con riguardo agli altri elementi che possono assumere rilievo ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto (natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell’azione, ovvero la particolare tenuità del pericolo).
Né, al riguardo, può ritenersi implicitamente ostativo al riconoscimento dell’attenuante l’apodittico e generico riferimento contenuto nella sentenza impugnata “alla complessiva gravità del fatto”, non seguito da alcun ulteriore riferimento ai relativi indici dimostrativi.
Posto, dunque, che il giudizio negativo già espresso sull’esclusione dell’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. non esaurisce la complessiva valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere sulla scorta di altri e differenti elementi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge (artt. 111 Cost., 6 par. 1 e 3 CEDU, 417 e 522, comma 2, cod. proc. pen.), in relazione all’aggravante delle persone riunite, non contestata in fatto dal pubblico ministero, ma solo indicata genericamente in rubrica col riferimento “all’art. 628, commi 2 e 3 c.p.”.
Il motivo è inammissibile perché non dedotto in appello; la censura, attenendo alla determinatezza del capo di imputazione, andava, semmai, sollevata entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (in relazione all’art. 181, comma 3, cod. proc. pen.).
Inoltre, vi è anche carenza di interesse, in quanto essendo all’imputato state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 116, comma 2, cod. pen., con giudizio di prevalenza sull’aggravante delle persone riunite, era compito della difesa indicare le ragioni di ulteriore pregiudizio per l’imputato che deriverebbero dal riconoscimento in fatto di detta circostanza.
Con il quarto motivo si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicare l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Se è vero che la Corte di merito, sollecitata nelle conclusioni con l’atto di appello in ordine alla concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., non ha provveduto benché ne fosse tenuta ai sensi dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., è anche vero, però, che dalla lettura delle sentenze di merito non risulta che la condotta tenuta dall’imputato abbia avuto importanza minima nella esecuzione del reato avuto di mira, considerato che lo stesso ha svolto sia la funzione di “vedetta” che aiutato la complice nell’occultare le cose furtivamente sottratte.
Sul tema ve richiamato il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui l’opera del cosiddetto “palo”, non ha importanza minima nella esecuzione del reato, poiché tale funzione facilità la realizzazione dell’attività criminosa e rafforza l’efficienza dell’opera dei correi, garantendo l’impunità di costoro. Ne deriva che non è applicabile la circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen (in termini Sez. 2, n. 9491 del 07/06/1989, dep. 1990, Rv. 184773; Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, Rv. 251223).
Con la conseguenza che il motivo dedotto risulta inammissibile, alla luce del principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui «è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile “ab origine” per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio». (Fattispecie in tema di mancata concessione delle attenuanti generiche, in cui l’imputato si doleva della mancata pronuncia della Corte di Appello, a fronte di un motivo di appello manifestamente inammissibile perché non specificava le ragioni poste alla base dell’invocato riconoscimento delle stesse circostanze e non adduceva una motivata censura all’argomento al riguardo impiegato dal giudice di
primo grado; Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv. 277281).
6. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente all’attenuante del fatto di lieve entità con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
Va, invece, dichiarato inammissibile nel resto e irrevocabile l’affermazione di responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’attenuante del fatto di lieve entità con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso, il 24 ottobre 2024.