Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1473 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1473 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste
avverso la sentenza emessa in data 13/02/2023 dalla Corte di appello di Trieste nel procedimento nei confronti di
NOME COGNOME nato a Durazzo il 22/10/1988
-e letti gli atti, il ricorso e GLYPH impugnata; udita la relazione del Consigliere, NOME COGNOME
lette la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con impugnata sentenza la Corte di appello di Trieste, decidendo a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, in riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trieste del 29 maggio 2020, ha riconosciuto la sussistenza dell’attenuante del cosiddetto concorso anomalo, prevista dall’art. 116 cod. pen., ed ha rideterminato la pena inflitta all’imputato riducendola in quella di anni tre e mesi quattro di reclusione per il reato di rapina impropria, in concorso con NOME e NOME COGNOME.
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2. Avverso C…dija s tilg ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla esclusione del concorso ordinario. In particolare, deduce il ricorrente che la programmazione di un furto in orario notturno in una villa in cui poteva essere prevedibile la presenza di persone in casa rendeva probabile la progressione del furto in rapina, in presenza di altra abitazione vicina da cui potevano intervenire in soccorso altre persone, così da potersi sostenere che tale progressione criminosa oltre ad essere prevedibile è stata accettata nella forma del dolo eventuale o alternativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le valutazioni della Corte sono sorrette da una motivazione che appare immune da vizi logici, coerente con le risultanze processuali, oltre che aderente al principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione.
È stato evidenziato nella sentenza impugnata che il furto è avvenuto in una villa in cui non solo non risulta vi fossero persone al suo interno, ma che neppure la presenza di persone potesse essere ritenuta probabile al momento in cui gli autori del furto sono entrati al suo interno.
Sul punto il ricorso del Procuratore generale nulla deduce, se non facendo riferimento all’astratta eventualità che delle persone potessero essere presenti all’interno della villa.
Non viene fatto alcun riferimento ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella vagliata dalla Corte di appello e posta a presupposto della diversa qualificazione giuridica operata in riforma della sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto la sussistenza del concorso pieno a carico dell’odierno ricorrente pur dando atto della sola mera prevedibilità dell’evento del reato più grave.
Ne consegue che la circostanza di fatto che l’intervento del vicino di casa armato potesse essere al più prevedibile, e quindi tale da giustificare il concorso anomalo ex art. 116 cod.pen., non può essere ritenuta indice certo dell’accettazione del rischio, nella forma del dolo eventuale, da parte del correo rimasto in attesa, all’esterno dell’abitazione, alla guida dell’autovettura.
In particolare, la Corte di cassazione con sentenza del 12 luglio 2022 / ha ritenuto illogica la motivazione con cui il G.u.p. aveva ravvisato il concorso pieno del COGNOME nel delitto di rapina, per aver svolto il ruolo di autista rispetto ad un
programmato furto in abitazione, valorizzando la prevedibilità delle condotte violente poste in essere dai correi dopo essere entrati nell’abitazione di NOME COGNOME ed essersi impossessati di numerosi monili, per darsi alla fuga ed assicurarsi la impunità, una volta sorpresi da NOME COGNOME il vicino di casa, accorso armato dopo aver sentito l’allarme proveniente dall’abitazione dei derubati.
La Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio sul punto, dopo aver ribadito i criteri per la sussistenza del concorso anomalo in ordine al reato più grave e diverso da quello voluto (art. 116 cod. pen.), evidenziando la necessaria verifica dell’elemento negativo della mancanza del dolo del concorso di cui all’art. 110 cod. pen., nel senso che il concorso anomalo ex art. 116 cit. ricorre soltanto nel caso in cui l’evento diverso e più grave sia rimasto nella sfera della mera prevedibilità, mentre ricorre il concorso pieno ex art. 110 cod. pen. allorché detto evento sia stato in concreto previsto e accettato come rischio, in assenza di esplicita dissociazione, considerando che in quest’ultima ipotesi la condotta del correo è connotata, sotto il profilo soggettivo, da dolo eventuale ed è inquadrabile nella responsabilità concorsuale ordinaria.
La Corte di appello, adeguandosi ai principi di diritto affermati dalla Cassazione, ha escluso la sussistenza del concorso ordinario, ravvisando la mera prevedibilità del reato più grave ma non anche l’accettazione del relativo rischio da parte dell’imputato, non emergendo dalla ricostruzione della vicenda profili fattuali che potessero far ritenere altamente probabile l’intervento del vicino di casa, e, conseguentemente, la sussistenza del dolo eventuale per il correo rimasto fuori all’esterno dell’abitazione in attesa dei suoi complici. l GLYPH l
L’orario notturno t come anche la circostanza che si trattava di una villa isolata non rappresentano circostanze diverse da quelle apprezzate nel giudizio / di merito, e, soprattutto, non contraddicano la mera prevedibilità del reato più grave, non trattandosi della presenza dei proprietari, comunque risultati non presenti nell’abitazione, ma dell’intervento del vicino di casa accorso sul luogo del furto perché svegliato dai rumori provocati dagli autori del furto, e dunque di un evento più grave radicalmente diverso da quello rispetto al quale, in via del l tutto ipotetica, avrebbe potuto semmai ravvisarsi il dolo eventuale.
Pertanto, poiché la valutazione della mera prevedibilità dell’evento relativo al reato più grave non è suscettibile di una diversa valutazione in questa sede, trattandosi di apprezzamento di fatto sorretto da una motivazione immune da vizi logici, in assenza di censure per travisamento della prova in ragione della mancata allegazione di fatti specifici diversi da quelli valutati nel giudizio di merito, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma il 7 dicembre 2023
Il Consi li re estensore
Il Presidente