Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45126 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45126 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 08/01/1995
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, ha confermato la sentenza del 6 maggio 2021 del Tribunale di Palermo che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per i reati di rissa aggravata, danneggiamento e lesioni personali aggravate e, ritenuto il vincolo della continuazione, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Sebbene il termine prescrizionale sia scaduto successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, stante l’inammissibilità del ricorso, è preclusa ogni possibilità di far valere e di rilevare d’ufficio l’estinzione del reato per prescrizione (cfr. SS.UU. n 12602 del 17/12/15, COGNOME, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, COGNOME, Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, COGNOME, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, COGNOME, Rv.231164);
rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono indeducibili in questa sede perché – fondati su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi dunque i suddetti motivi considerare non specifici e soltanto apparenti omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. in particolare pag. 2-5 sent. impugnata e pag. 3-5 sent. primo grado, che integrano una c.d. doppia conforme sulla responsabilità, che precisano che il ricorrente è stato con certezza individuato e identificato tra i corrissanti dagli agenti di PG, che hanno seguito l’azione dall’inizio della sua evoluzione);
ritenuto che, in ogni caso, detti motivi siano volti a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità: esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettu degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza, a suo carico, del
concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. nei fatti di lesioni personali aggravate, è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. L’orientamento consolidato di questa Corte ha affermato che la configurabilità per il reato di rissa aggravata da lesioni o morte non esclude, a carico dei corrissanti non autori materiali né morali della lesione o dell’omicidio, la concorrente responsabilità, a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. per questi ulteriori delitti, a condizione che le caratteristiche della contesa consentissero di prevedere tali sviluppi (Sez. 5, n. 45356 del 02/10/2019, C., Rv. 277084). Nel caso di specie, come pianamente puntualizzato dalla Corte territoriale (pag. 5, in piena adesione all’articolato di primo grado, pag. 8), risulta inverosimile che l’imputato non si sia rappresentato, quantomeno entro i confini della concreta prevedibilità, la naturale conseguenza dell’episodio al quale ha partecipato attivamente e coscientemente sin dalla fase della programmazione; con ciò invero è stata messa in rilievo la sussistenza di un nesso non solo causale, ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto il reato meno grave e l’evento diverso, conformemente a quanto affermato da questa Corte secondo cui, in tema di concorso anomalo, ai fini dell’affermazione della responsabilità per il reato diverso commesso dal compartecipe, è necessaria la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto il reato meno grave e l’evento diverso, nel senso che quest’ultimo deve essere oggetto di rappresentazione come potenziale, logico sviluppo della condotta voluta, secondo l’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani (Sez. 5, n. 34036 del 18/06/2013, P.G., P.C. in COGNOME e altri, Rv. 257251);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024
Il Consigliéiestepsore
Il Presidente