Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7855 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 7855  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e itricorsqt; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo
Il PG conclude per il rigetto dei ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e per l’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
udito il difensore
AVV_NOTAIO deposita conclusioni e nota spese per la parte civile;
AVV_NOTAIO NOME insiste per l’accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi;
AVV_NOTAIO riportandosi al ricorso ne chiede l’accogliento;
LAVV_NOTAIO COGNOME NOME conclude per il proprio assistito e per COGNOME NOME insistendo per l’accoglinnento dei motivi di ricorso;
AVV_NOTAIO NOME si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza pronunciata (all’esito del rito abbreviato) il giorno 7 settembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli dei reati loro ascritti e, applicata la diminuente prevista per il ri prescelto, aveva loro irrogato le pene di seguito indicate: – anni 20 di reclusione a NOME COGNOME per l’omicidio volontario di NOME COGNOME (commesso in Crotone il 7 settembre 2019) e per i connessi reati in materia di armi di cui ai capi 1), 2) e 3) della rubrica, con esclusione dell’aggravante di cui all’art.416bis.1. cod. pen.; – anni 18, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 20.000 di multa a NOME COGNOME, per i reati di cui ai capi 1),2),3) e 4) della rubrica (quest’ultima ipotesi relativa alla detenzione ai fini di spaccio di eroina), riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ritenuta la continuazione limitatamente i primi tre reati ed esclusa l’aggravante di cui all’art.416-bis.1. cod. pen.; – anni 18, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 20.000 di multa a NOME COGNOME, per i reati di cui ai capi 1),2),3) e 4) della rubrica (quest’ultima ipotesi relativa alla detenzione ai fini di spaccio di eroina), riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ritenuta la continuazione limitatamente i primi tre reati ed esclusa l’aggravante di cui all’art.416-bis.1. cod. pen.; – anni 14, mesi 1 e giorni 10 di reclusione a NOME COGNOME per i reati di cui ai capi 1),2) e 3) della rubrica, esclusa l’aggravante di cui all’art.416-bis.1.1. cod. pen.; – anni 9, mesi 5 e giorni 10 di reclusione per i reati di cui ai capi 1),2) e 3) della rubrica, riconosciuta l’attenuante di all’art.89 cod. pen., esclusa l’aggravante di cui all’art.416-bis.1. cod. pen.; – anni 12, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 20.000 di multa a NOME COGNOME NOME, per i reati di cui ai capi 1),2),3) e 4) della rubrica (quest’ultima ipote relativa alla detenzione ai fini di spaccio di eroina), riconosciute le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione limitatamente i primi tre reati ed esclusa l’aggravante di cui all’art.416-bis.1. cod. pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1. La Corte di assise di appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe, giudicando sugli appelli proposti dagli imputati, tra l’altro ha: – rideterminato la pena irrogata a NOME COGNOME, esclusa la recidiva e ritenuta la continuazione
tra tutti i reati ascrittigli, in anni 11 e mesi 4 di reclusione; – rideterminat pena irrogata a NOME COGNOME, ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati ascrittigli, in anni 14 e mesi 8 di reclusione; – rideterminato la pena irrogata a NOME COGNOME, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in anni 10, mesi 9 e giorni 10 di reclusione; – rideterminato la pena a NOME COGNOME NOME, ritenuta la continuazione tra tutti i reati ascrittigli, in anni 1 reclusione; – ha assolto NOME COGNOME dai reati ascrittigli perché non imputabile in quanto incapace di intendere e di volere al momento del fatti.
1.2. Le imputazioni a carico dei predetti riguardavano le seguenti condotte; 1) reato di cui agli artt. 110, 575, 416-bis.1. cod. pen., perché in concorso tra loro cagionavano la morte di NOME COGNOME che, attinto, da numerosi colpi di pistola TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO nella parte inferiore del corpo, dai glutei in giù, decedeva presso il nosocomio di Crotone, con i seguenti ruoli: COGNOME NOME nella qualità di ideatore e mandante dell’agguato, NOME COGNOME quale esecutore materiale dell’atto; NOME COGNOME quale organizzatore e pianificatore dell’agguato assieme a COGNOME; NOME COGNOME in ausilio all’esecutore materiale; NOME COGNOME NOME in qualità di autista del gruppo; NOME COGNOME quale supporto avendo monitorato la zona dove sarebbe avvenuto l’agguato immediatamente prima lo stesso (fatto commesso in Crotone il 7 settembre 2019); 2) reato di cui agli artt. 61 n.2, 110, 416-bis.1. cod. pen., 23 I. 110/75 perché, in concorso materiale e morale tra loro, al fine di commettere il reato di cui al capo 1), portavano in luogo pubblico una pistola semiautomatica TARGA_VEICOLO, arma clandestina avente matricola abrasa (commesso in Crotone il 7 settembre 2019); 3) reato di cui agli artt.110,648, 416-bis.1. cod. pen. perché, in concorso tra loro, ricevevano una pistola semiautomatica TARGA_VEICOLO provento di un altro delitto in quanto avente matricola abrasa (accertato in Crotone il 7 settembre 2019); 4) reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 309/90 perché i soli COGNOME, COGNOME e COGNOME, in concorso tra loro, detenevano presso l’abitazione dell’ultimo 1,9 Kg di sostanza stupefacente del tipo eroina, che per il quantitativo e le modalità di confezionamento appariva destinato allo spaccio (accertato in Crotone il 7 settembre 2019), con la recidiva reiterata specifica per tutti e tre gli imputati. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.3. I fatti sono stati ricostruiti da entrambi i giudici di merito nei seguent termini. Poco dopo le ore 19:00 del 7 settembre 2019 alcuni individui avevano raggiunto NOME COGNOME mentre si trovava in INDIRIZZO Crotone (noto luogo di spaccio di stupefacenti della città) ed avevano esploso nei suoi confronti diversi colpi di arma da fuoco, che attingevano la vittima nella parte inferiore del corpo. Soccorsa e trasportata al pronto soccorso in condizioni critiche, a causa di una violenta emorragia causata dalle ferite riportate, la persona offesa era deceduta poco dopo la mezzanotte dell’8 settembre 2019 mentre era ancora in corso l’intervento chirurgico cui era stata sottoposta.
1.5. NOME COGNOME aveva riferito che la scelta di sparare a NOME COGNOME era una ritorsione indiretta nei confronti di NOME COGNOME (detto il ‘COGNOME‘) che era solito acquistare grandi quantità di sostanze stupefacenti proprio da COGNOME; in particolare, COGNOME aveva diffuso la notizia che il gruppo criminale facente capo ad COGNOME ed a COGNOME (da poco scarcerati) era intenzionato a ricominciare a spacciare eroina all’interno di Crotone. Tale notizia,
però, aveva provocato le ire degli altri spacciatori operanti nel quartiere di Crotone denominato ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘, poiché – a seguito della carcerazione di COGNOME – gli stessi avevano suddiviso tra loro le piazze di spaccio del crotonese stabilendo che alla distribuzione dell’eroina dovessero provvedere esclusivamente ‘quelli del RAGIONE_SOCIALE (tali COGNOME, COGNOME e COGNOME) e , non appena appreso dal COGNOME delle sopra indicate intenzioni del gruppo di COGNOME, si erano presentati dal COGNOME con l’intenzione di picchiarlo.
La questione si era poi risolta grazie all’intervento dello stesso COGNOME (in ragione del suo elevato spessore criminale e della sua affiliazione alla ‘ndrangheta), il quale aveva assicurato che il proprio gruppo avrebbe agito unicamente nel centro storico di Crotone, senza interferire con l’attività di spaccio del citato ‘RAGIONE_SOCIALE‘; risolta la questione in tali termini, COGNOME ed il RAGIONE_SOCIALE avevano comunque deciso di sparare al COGNOME, responsabile di avere rivelato i loro piani agli altri gruppi criminali ed avevano poi cambiato obiettivo (dato che COGNOME era comunque un ottimo acquirente di stupefacente) decidendo di colpire NOME COGNOME in quanto uomo di fiducia del predetto, per conto del quale deteneva armi e droga.
1.6. La vittima designata, secondo quanto dichiarato da COGNOME, avrebbe dovuto essere soltanto ‘gambizzata’; inizialmente egli aveva proposto al COGNOME di sparare al COGNOME con un fucile caricato a pallini, ma a seguito del rifiuto del predetto di agire personalmente e dopo avere considerato che un’arma di tale portata avrebbe quasi certamente ucciso la vittima, si era optato per l’utilizzo di una pistola TARGA_VEICOLO di cui il propalante aveva la disponibilità.
L’COGNOME ed il COGNOME, per il timore di essere ricollegati all’atto, avevano scelto di rivolgersi per l’esecuzione a NOME COGNOME, nomade catanzarese conosciuto dal primo durante una comune detenzione ed affiliato in precedenza alla ‘ndrangheta; COGNOME aveva accettato l’incarico ed aveva deciso con COGNOME di porre in essere l’attentato sabato 7 settembre 2019.
La mattina di tale giorno il sicario designato aveva contattato l’COGNOME rappresentandogli di non essere in grado di raggiungerlo in quanto rimasto senza auto; pertanto, il secondo (che si trovava in Isola di Capo Rizzuto a bordo di un’auto Citroen C3 condotta da COGNOME con a bordo anche COGNOME) lo era andato a prelevare presso Santa Maria di Catanzaro; il COGNOME nell’occasione
si era fatto accompagziare dal cognato NOME COGNOME al quale inizialmente non aveva r .4 va-te il motivo del viaggio a Crotone, riferendogli che avrebbero potuto acquistare della marijuana dall’COGNOME. La ricostruzione degli spostamenti del gruppo, come riferita dal collaborante, aveva trovato riscontro nei dati del tracciato satellitare dell’autovettura condotta dal COGNOME (intestata al di lui fratello) e dall’analisi dei tabulati telefonici delle utenze in uso a NOME COGNOME e COGNOME. Una volta giunta la Citroen C3 in INDIRIZZO a Crotone intorno alle ore 13:40, da essa era sceso NOME COGNOME che si era recato (come riferito dal collaborante) a recuperare la pistola che si trovava ‘occultata all’interno di un tombino; il gruppo si era successivamente riunito presso un bar del lungomare di Crotone, come confermato anche da una fotografia rinvenuta sul telefono cellulare del COGNOME, per poi recarsi dopo circa un’ora nell’abitazione di COGNOME, dalla quale il conducente dell’auto era uscito alle ore 15:29 senza farvi più ritorno. Da quel momento era stata accertata la presenza anche di NOME COGNOME al quale, secondo quanto riferito dal propalante, era stato assegnato l’incarico di ‘specchiettista’ vale a dire di segnalare la presenza della vittima designata, nonché di donne e di bambini sul luogo dell’agguato la cui esecuzione era stata rinviata di qualche ora proprio per la presenza della proprietaria di un negozio ivi esistente.
A seguito del citato contrattempo NOME COGNOME era stato incaricato dal collaborante di acquistare berretti ed occhiali da sole per travisare il volto dei complici che dovevano sparare alla vittima designata; effettivamente, dalle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza, era stato possibile riconoscere NOME COGNOME recarsi presso l’abitazione dell’COGNOME con in mano una busta bianca per uscirne quasi subito alle ore 16.58 ed a mani vuote. Poco dopo NOME COGNOME e NOME NOME COGNOME erano stati immortalati mentre si aggiravano nelle vie limitrofe al luogo della sparatoria indossando proprio berretti ed occhiali da sole.
Alle successive ore 18:13 lo ‘specchiettista’ aveva effettuato uno squillo (risultante dai tabulati) al telefono di NOME COGNOME (al momento ancora in compagnia di NOME presso l’abitazione di quest’ultimo); secondo quanto riferito u dal collaborante q elio era il segnale convenuto per avvertire della presenza di COGNOME in INDIRIZZO. Intorno alle 18:20 COGNOME (il quale aveva dialogato
con COGNOME, che nel frattempo si era nuovamente recato presso l’abitazione di COGNOME) si era allontanato tenendo nella mano sinistra una borsa di colore bianco, (successivamente recuperata con all’interno la pistola utilizzata per sparare alla vittima) dirigendosi verso INDIRIZZO; dopo varie telefonate intercorse tra lo stesso COGNOME e l’COGNOME (il quale era lui uscito con il propri cane), lasciavano l’abitazione di quest’ultimo anche NOME COGNOME e NOME COGNOME con indosso un cappellino ed occhiali da sole per dissimulare la propria identità, ma comunque riconoscibili dalle immagini tratte dagli impianti di videosorveglianza. Dopo varie perlustrazioni sui luoghi, i quattro erano stati ripresi dalle telecamere mentre discutevano tra loro e, al termine del colloquio, il COGNOME era stato immortalato mentre indossava dei guanti di lattice; il gruppo quindi si separava per compiere ulteriori perlustrazioni per poi ricomporsi presso la chiesa di Santa Chiara distante qualche centinaio di metri da INDIRIZZO pochi minuti prima dell’agguato.
1.7. La dinamica ed i dettagli della sparatoria sono stati ricostruiti grazie ad alcuni testimoni oculari (le cui dichiarazioni aveva trovato conferma in talune intercettazioni) e dalle dichiarazioni di COGNOME; in particolare, NOME COGNOME (giunto in INDIRIZZO Albani in compagnia di NOME COGNOME e NOME COGNOME) aveva individuato la vittima, la quale si trovava vicino alla scalinata di INDIRIZZO Albani, ed aveva esploso due colpi di pistola in aria per richiamarne l’attenzione e dopo averla indicata con la mano sinistra, aveva sparato colpendola alla coscia destra. Il COGNOME, una volta colpito, si era alzato dai gradini cercando di fuggire verso il centro della piazza, ma era caduto a causa della ferita ed era stato così raggiunto dal sicario che esplodeva contro di lui altri colpi di pistola (almeno quattro o cinque secondo quanto riferito da un testimone oculare ed in linea con gli accertamenti medico legali effettuati); immediatamente soccorsa la vittima, già agonizzante, ma ancora NOME aveva detto al soccorritore di essere stato aggredito da due ‘stranieri’ che non era stata in grado di riconoscere.
All’agguato aveva assistito personalmente l’COGNOME rimasto distante e che, nel corso di un colloquio in carcere con alcuni parenti oggetto di intercettazione, aveva descritto nei termini sopra descritti; NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, subito dopo l’agguato, si erano dati subito alla
fuga cercando riparo nelle vie limitrofe, ma erano stati ripresi più volte dalle numerose telecamere esistenti nella zona.
Dai tabulati era anche emerso uno scambio di telefonate tra tutti i soggetti coinvolti, tra i quali anche COGNOME sino a quel momento rimasto in disparte; COGNOME era stato poi immortalato mentre consegnava a COGNOME i guanti di lattice, la pistola e la maglietta di colore blu indossata in occasione dell’agguato, reindossando quella verde che aveva quando era giunto in Crotone. COGNOME aveva cercato di disfarsi di tali oggetti in un luogo che sapeva non essere ripreso dalle telecamere, ma aveva dovuto desistere perché sul posto vi era un tossicodipendente, quindi aveva posto gli oggetti in una busta di plastica bianca (la stessa con cui era uscito da casa di COGNOME) ed era stato ripreso mentre la gettava sul tetto di una abitazione, dove poi sarebbe stata recuperata dalla polizia con all’ interno una pistola semiautomatica TARGA_VEICOLO, con matricola abrasa, colpo in canna e cane armato, una polo di colore blu, un berretto di tipo baseball ed un paio di guanti in lattice. Il COGNOME aveva consegnato a NOME COGNOME anche un borsello nero contenente i suoi documenti di identità, che era stato gettato in un cestino dei rifiuti dove poi era stat recuperato dalla polizia giudiziaria.
Il COGNOME, contattato telefonicamente alle ore 19:09 da NOME COGNOME, aveva quindi fatto salire a bordo della Ford Fusion targata TARGA_VEICOLO da lui condotta (di proprietà della madre) il solo COGNOME e successivamente NOME COGNOME che riaccompagnava presso il quartiere di Santa Maria di Catanzaro immediatamente dopo; lo stesso COGNOME (il quale aveva ammesso di avere dato un passaggio ai due) era stato comunque immortalato mentre faceva rifornimento mentre si recava a Catanzaro.
1.8. Le indagini sull’omicidio si erano sin da subito concentrate su COGNOME e su COGNOME in quanto entrambi erano stati notati – grazie alle riprese delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza – in prossimità del luogo del delitto; il secondo era stato arrestato poiché, proprio a seguito della visione di dette immagini, era stata recuperata la busta da lui lanciata sul tetto di una casa, contenente (come risultante dal relativo verbale di sequestro) anche l’arma del delitto. Inoltre, poiché dall’esame del traffico telefonico dell’COGNOME era stat notato un tentativo di chiamata senza risposta da parte di NOME COGNOME
COGNOME, effettuato in concomitanza con l’omicidio, era stata eseguita una perquisizione presso l’abitazione di quest’ultimo, nel corso della quale era stato rinvenuto più di un Kg. di eroina, con il conseguente arresto in flagranza di reato del COGNOME. COGNOME‘COGNOME, successivamente, aveva ammesso di avere consegnato )d lo stupefacente il giorno 7 settembre 2019 all’arrestato, il quale lo doveva conservare per conto suo e di COGNOME (tale affermazione aveva trovato conferma nelle riprese della telecamera puntata verso l’abitazione dell’COGNOME, immortalato assieme a NOME COGNOME che aveva in mano un involucro di plastica identico a quello nel quale era custodita l’eroina poi sequestrata COGNOME).
Per tali ragioni, all’alba del giorno successivo, l’COGNOME ed il COGNOME erano stati accompagnati presso la Questura di Crotone in qualità, rispettivamente,di persona informata dei fatti e di indagato per l’omicidio; quindi venivano fatti accomodare nella sala di attesa, dove poco dopo arrivava anche COGNOME tratto in arresto per la detenzione dello stupefacente. Nel corso delle conversazioni (oggetto di intercettazione ambientale) i primi due soggetti avevano discusso in modo dettagliato dell’omicidio rivelando così il loro coinvolgimento in detto episodio; una volta arrivato /il NOME aveva riferito agli interlocutori che gli era stato trovato ‘tutto’ dalle forze dell’ordine, a dimostrazione della conoscenza da parte dell’COGNOME e del COGNOME che si trattava dello stupefacente a loro due riconducibile conoscendone anche l’esatta quantità. Analogamente i discorsi tra COGNOME e COGNOME avevano riguardato le modalità con cui era stato commesso l’omicidio, gli elementi indiziari in possesso degli investigatori con anche un riferimento all’altro componente del commando, che aveva portato a termine l’omicidio, indicato con il nome di ‘NOMENOME; nella memoria del telefono dell’autista del gruppo erano state poi rinvenute due fotografie, di cui una ritraente l’intero gruppo presso il bar scattata il giorno dell’omicidio e l’alt (risalente all’il agosto 2019) raffigurante una pistola identica a quella usata per l’omicidio di COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.9. Sulla base degli elementi sopra indicati erano stati identificati i componenti del gruppo e venivano emesse ordinanze di custodia cautelare nei loro riguardi, fatta eccezione per NOME COGNOME, il quale era stato successivamente identificato a seguito della scelta di collaborare da parte dell’COGNOME, che aveva specificato il ruolo svolto dal predetto. Nel contempo
venivano eseguite anche intercettazioni ambientali dei colloqui in carcere tra gli indagati ed i loro visitatori.
1.10. Come sopra esposto, la Corte di appello, investita dei gravami degli imputati, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di tutti (fatt eccezione per NOME COGNOME ritenuto non imputabile in quanto incapace di intendere e di volere al momento del fatti) limitandosi a rideterminare il trattamento sanzionatorio mediante la riduzione della pena ed il riconoscimento della continuazione tra i reati contestati nei termini indicati in precedenza.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, fatta eccezione per NOME COGNOME.
In particolare NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha affidato la propria impugnazione a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l’annullamento della sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro.
3.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto che, a suo parere, dovrebbe essere considerato omicidio preterintenzionale e non già omicidio volontario come invece statuito da entrambi i giudici di merito. In particolare, secondo il ricorrente, mancherebbe la prova dell’elemento soggettivo del reato di omicidio volontario tenuto conto che l’arma utilizzata non fu scelta da lui, che la stessa gli era stata consegnata soltanto pochi attimi prima dell’agguato e che i colpi di pistola esplosi erano diretti verso le gambe della vittima e non verso organi vitali. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di quanto dichiarato dallo stesso COGNOME circa l’assenza da parte sua della volontà di uccidere la vittima e che egli aveva sparato alle gambe del COGNOME solo per timore di eventuali ritorsioni da parte del mandante (vale a dire l’COGNOME).
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; al riguardo deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare il diniego nonostante la sua
regolare condotta processuale consistita nell’avere ammesso le proprie responsabilità in sede di udienza preliminare.
NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha affidato il proprio ricorso per cassazione ad un unico ed articolato motivo insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata. COGNOME Egli denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc., violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al giudizio di responsabilità per concorso nell’ omicidio materialmente commesso dal COGNOME ed alla esclusione della ipotesi del concorso anomalo ex art.116 cod. pen. In particolare, osserva che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del rifiuto opposto – rispetto alla specifica richiesta di COGNOME eseguire personalmente l’omicidio e della circostanza che era stato lui a suggerire l’utilizzo di una pistola in luogo del fucile come invece prospettato dal mandante; quindi, nel caso in esame, non poteva configurarsi nei suoi riguardi l’elemento soggettivo sotto forma del dolo eventuale.
NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha affidato la propria impugnazione a tre motivi, insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
5.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica e contraddittoria rispetto all’avvenut riconoscimento del suo concorso nell’ omicidio in questione; in particolare deduce che la sparatoria non era stata la conseguenza dello squillo telefonico da lui effettuato e che egli non aveva fornito elementi idonei al travisamento degli esecutori dell’omicidio, i quali erano tutti pienamente riconoscibili.
5.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica e contraddittoria rispetto a mancato riconoscimento nei suoi confronti della ipotesi del concorso anomalo di cui all’art.116 cod. pen. nonostante egli ignorasse i particolari del programma criminoso ed il tipo di arma utilizzata per l’agguato.
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica e contraddittoria con riferimento al mancato riconoscimento dell’ipotesi ex art.114 cod. pen., nonostante la minima importanza del suo apporto alla commissione dell’omicidio.
NOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha affidato il proprio ricorso per cassazione a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di c all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
6.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la mancata valutazione della prova in relazione alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME il 19 settembre 2020 ed il vizio di motivazione contraddittoria ed illogica per avere confermato il giudizio di responsabilità per concorso in omicidio, nonostante la mancanza di elementi probatori incontrovertibili e di quanto riferito dal collaboratore di giustizia, talché la Corte territoriale sarebbe incorsa nel travisamento della prova.
6.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica e contraddittoria rispetto a mancato riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., che la Corte territoriale avrebbe fondato su di un ragionamento presuntivo e congetturale.
6.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica e contraddittoria con riferimento al mancato riconoscimento, in favore del COGNOME, degli artt. 46 e/o 54 cod. pen.; in particolare, la Corte distrettuale si sarebbe limitata a sostenere la non credibilità della tesi dell’imputato (secondo il quale egli avrebbe agito solo perché minacciato dall’COGNOME) senza però indicare gli elementi in forza dei quali era stata esclusa la dedotta violenza e minaccia.
NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha affidato il proprio ricorso ad un unico ed articolato motivo con il quale lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.111, comma 6, Cost., 125, comma 3, 546 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto al motivo di appello con il quale era stata richiesta l’assoluzione dal delitto di omicidio sotto il profilo della carenza dell’elemento soggettivo e/o di quello della sussistenza della connivenza passiva. In sostanza, secondo il ricorrente, la Corte territoriale si sarebbe limitata ad escludere la imputabilità del COGNOME senza però affrontare le censure contenute nel gravame circa l’insussistenza dell’elemento
psicologico del reato stante la sua inconsapevolezza sia nelle fasi preparatorie che in quelle esecutive dell’agguato.
Infine, nel corso della discussione, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 I ricorsi, i cui motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili, devono essere respinti per le ragioni di seguito illustrate.
Anzitutto va ricordato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in sede di legittimità non è consentita una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessinnone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Da ciò consegue che sono inammissibili i motivi che tendono ad ottenere una ulteriore rivalutazione dei fatti mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, nel caso in cui questi, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento.
2.1. Le modifiche, introdotte con la legge n.46 del 20 febbraio 2006, che hanno riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha infatti mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, di talché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. E’ quindi preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti
o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. La modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ‘ictu °culi’, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099)
2.2. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili anche i ricorsi fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, COGNOME, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596).
2.3. Fatta questa necessaria premessa si osserva che, per quanto di interesse in questa sede, una doppia affermazione di responsabilità è stata pronunciata per l’ omicidio di NOME COGNOME nei confronti di tutti gli imputati, fat eccezione per NOME COGNOME.
2.4. Ciò posto, può procedersi alla disamina delle singole impugnazioni evidenziando che esse non investono i capi relativi alla violazione della legge stupefacenti riguardanti soltanto alcuni dei ricorrenti.
Il ricorso di NOME COGNOME, come visto, censura la decisione della Corte territoriale per non avere riqualificato il fatto come omicidio preterintenzionale e per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3.1. Con riferimento al primo motivo deve ricordarsi che si configura il delitto di omicidio volontario – e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida – qualora la condotta dell’agente, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte del medesimo anche solo dell’eventualità che dal suo comportamento potesse derivare la morte del soggetto passivo. (Sez. 1, Sentenza n. 3619 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 272050 – 01). Orbene, la Corte territoriale ha confermato la sussistenza del reato di omicidio dando rilievo, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, alla reiterazione dei colpi esplosi a distanza ravvicinata e verso la parte inferiore del corpo (sede di importanti vasi sanguigni) ritenendo configurabile, sotto il profilo soggettivo, il dolo alternativo essendosi il COGNOME indifferentemente rappresentato che l’arma utilizzata (una pistola TARGA_VEICOLO) poteva determinare non solo il ferimento della vittima, ma anche la sua morte / come poi effettivamente accaduto. Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, suggerisce una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali, coerentemente valutati dal giudice ‘a quo’.
3.2. Infondata risulta la censura riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; al riguardo va ricordato che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899).
Nel caso di specie la Corte di assise di appello di Catanzaro ha assolto il relativo obbligo motivazionale, mediante un puntuale richiamo alla gravità della condotta caratterizzata dall’inseguimento della vittima, dopo che la stessa aveva cercato di fuggire, e dalla esplosione di ulteriori colpi, nonché per la pervicace capacità a delinquere desunta dalla sua intraneità alla ‘ndrangheta (come riferito dall’COGNOME), dalla assenza di autentici segni di resipiscenza, dai suoi precedenti penali e dalla mancanza di elementi positivi da valutare a tal fine.
4. NOME COGNOME lamenta il mancato riconoscimento, nei suoi confronti, della ipotesi prevista dall’art.116 cod. pen. per il concorso anomalo nell’omicidio oggetto del presente procedimento; come è noto in tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto ‘anomalo’ di cui all’art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l’evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l’evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Sez. 1, Sentenza n. 44579 del 11/09/2018, Rv. 273977 – 01).
La sentenza impugnata risulta rispettosa di tali principi considerato che, con argomentazione adeguata e non contraddittoria, ha confermato il giudizio di responsabilità di COGNOME a titolo di concorso ex art.110 cod. pen. visto che egli è stato (assieme ad COGNOME) il mandante della progettata gambizzazione del COGNOME e che, dopo avere rifiutato di esserne l’esecutore materiale, aveva suggerito l’utilizzo di una pistola in luogo del fucile e che proprio a lui era stat segnalata la presenza della vittima da parte dello ‘specchiettista’ a riprova del suo coinvolgimento nel pianificato agguato.
Tale versione riferita dal collaboratore aveva trovato riscontro nella intercettazione ambientale tra il ricorrente ed il COGNOME e da quanto dichiarato da quest’ultimo; inoltre, egli aveva preso parte attiva all’agguato avendo partecipato alle varie fasi preparatorie ed all’esecuzione dell’agguato medesimo. In particolare, egli aveva messo a disposizione l’arma utilizzata dal sicario, è stato presente alla fase esecutiva fuggendo, subito dopo l’agguato, assieme ai due componenti del gruppo di fuoco ed aveva poi provveduto ad eliminare le tracce del reato gettando l’arma, i guanti di lattice e la maglietta indossata dal COGNOME durante l’omicidio. Pertanto si è escluso, in modo coerente, che il concorso fosse anomalo atteso che la partecipazione alla fase ideativa ed esecutiva costituivano la conferma della sussistenza dell’elemento psicologico, quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale, e della non eccezionalità dell’evento morte dato che l’arma utilizzata (una pistola TARGA_VEICOLO, peraltro fornita proprio da NOME COGNOME) era in ogni caso potenzialmente letale.
Ne consegue che le censure mosse dall’imputato sono dirette ad una non consentita differente valutazione degli elementi probatori non illogicamente considerati dalla Corte territoriale.
NOME COGNOME, con la sua impugnazione, contesta il giudizio di responsabilità come concorrente nell’omicidio nonché l’esclusione della ipotesi del concorso ‘anomalo’ ed il mancato riconoscimento dell’attenuante riguardante il concorso di minima importanza di cui agli artt.116 e 114 cod. pen.; tali censure risultano inammissibili in quanto palesemente dirette ad una valutazione alternativa degli elementi processuali.
5.1. Rispetto alla configurabilità del concorso nell’omicidio la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, , Ø1 il suo apporto alla esecuzione dell’ omicidio (confermato dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di COGNOME, che avevano trovato riscontro nelle immagini degli impianti di videosorveglianza) mediante l’attività di ‘specchiettista2consistita nel segnalare ai complici la presenza della vittima (mediante lo squillo telefonico a COGNOME) ed eventualmente di donne e bambini nel luogo destinato all’agguato (come effettivamente avvenuto), nonché nell’acquisto di berretti ed occhiali da sole poi indossati dal sicario durante la sparatoria e dai due coimputati sopra indicati.
5.2. Infondato risulta il motivo riguardante la richiesta di riconoscimento del concorso ‘anomalo’ per le stesse ragioni già illustrate rispetto alla impugnazione di NOME COGNOME, considerato che la partecipazione alla fase organizzativa ed esecutiva costituivano la conferma della sussistenza dell’elemento psicologico e della non eccezionalità dell’evento morte dato che l’arma utilizzata era potenzialmente letale e che – come dichiarato da NOME – NOME COGNOME era a conoscenza dei dettagli dell’agguato già da una settimana prima dell’omicidio.
5.3. Analogo esito negativo deve essere riservato anche alla censura riguardante il mancato riconoscimento dell’attenuante ex art.114 cod. pen. essendo stato spiegato, in modo coerente, che il ruolo svolto da COGNOME era stato rilevante ed aveva, comunque, agevolato l’esecuzione dell’agguato/ considerato che era stato proprio lui a segnalare la presenza della vittima ed a
reperire quanto necessario per il travisamento, tra l’alttro, dell’esecutore materiale dell’omicidio.
Con riferimento al ricorso presentato nell’interesse di NOME si rileva che, quanto al primo motivo, non sussiste il lamentato vizio di motivazione e di omessa valutazione delle dichiarazioni del propalante.
Invero, la Corte territoriale ha confermato il giudizio di penale responsabilità di COGNOME come concorrente nell’omicidio del COGNOME spiegando, in modo esauriente e non contraddittorio, le relative ragioni; in particolare, è stato sottolineato che (come peraltro ammesso dallo stesso imputato) egli aveva prelevato e riaccompagnato a Catanzaro COGNOME e COGNOME e che aveva partecipato al più volte citato incontro, tenutosi presso un bar la mattina del 7 settembre 2019 tra tutti gli imputati, nel corso del quale – come confermato dall’COGNOME proprio alla udienza tenutasi il 19 settembre 2020 – si era discusso proprio delle modalità esecutive dell’agguato alla presenza anche del ricorrente, il quale pertanto era a conoscenza dell’intenzione di ‘gambizzare’ la vittima. Oltre a ciò la Corte di assise di appello ha valorizzato, sempre in modo non manifestamente illogico, anche la presenza per alcuni minuti di COGNOME presso l’abitazione dell’COGNOME una volta che il gruppo era giunto a Crotone, nonché i contatti telefonici intercorsi tra il ricorrente e gli altri imputati (COGNOME ed NOME in concomitanza e subito dopo l’agguato ed il fatto che egli aveva lasciato la propria autovettura nelle vicinanze del luogo degli spari; nella sentenza impugnata è poi stato dato coerentemente risalto alla falsità della tesi difensiva, secondo cui il ricorrente si era recato presso la citata abitazione soltanto per prendere in consegna la sostanza stupefacente (che poi sarebbe stata sequestrata) considerato che, grazie alle immagini delle telecamere, era stato appurato che la droga in realtà era stata da lui presa in consegna al mattino. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Inoltre il giudice di appello ha preso in considerazione, in modo non contraddittorio, anche il contenuto dei colloqui intercorsi tra COGNOME e COGNOME intercettati nella Questura di Crotone nel corso dei quali il primo aveva dimostrato di essere a conoscenza dei fatti, del numero dei partecipanti e del movente dell’agguato da lui ricollegato ad una lite che sarebbe avvenuta in carcere tra la vittima e NOME COGNOME e per il rinvenimento nel telefono cellulare del ricorrente di una foto raffigurante una pistola uguale a quella utilizzata per
l’omicidio del COGNOME. Ne consegue che il ricorrente vorrebbe in realtà pervenire ad una differente valutazione degli elementi processuali, operazione che però non è consentita in questa sede.
6.1. Quanto poi alle doglianze relative al mancato riconoscimento del concorso ‘anomalo’ si richiama quanto in precedenza illustrato per dichiarare inammissibili analoghe censure sollevate da alcuni degli imputati; in ogni caso deve ribadirsi che la configurabilità del concorso cosiddetto ‘anomalo’ di cui all’art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l’evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l’evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base.
Orbene, la sentenza impugnata non si è discostata da tali principi visto che, con argomentazione adeguata e non contraddittoria, ha confermato il giudizio di responsabilità di COGNOME a titolo di concorso ex art.110 cod. pen. dato che egli era a conoscenza della volontà di ‘gambizzare’ la vittima, aveva prelevato e riaccompagnato COGNOME e COGNOME a Catanzaro subito dopo la sparatoria ed era conscio che sarebbe stata usata un’arma potenzialmente letale, della quale tra l’altro custodiva una foto nel proprio telefono cellulare.
6.2. Con riferimento al terzo motivo deve evidenziarsi che il ricorrente non si confronta in modo specifico con il ragionamento svolto dalla Corte territoriale che, per escludere le invocate scriminanti, aveva dato coerente rilievo al contenuto della intercettazione di un colloquio intercorso tra COGNOME e la madre in carcere, nel corso del quale la donna aveva suggerito al figlio di sostenere di avere agito soltanto in quanto minacciato da NOME.
Infine risulta infondato anche il ricorso proposto da NOME COGNOME per il quale la Corte di assise di appello di Catanzaro aveva pronunciato sentenza di assoluzione per i reati ascrittigli in quanto incapace di intendere e di volere al momento del fatto.
Al riguardo si rileva che, dalla sentenza impugnata, risulta che con il proprio gravame l’imputato aveva chiesto l’assoluzione per carenza dell’elemento soggettivo o perché non imputabile senza indicare il carattere subordinato della
seconda richiesta; inoltre, l’esclusione della imputabilità per vizio totale di mente esclude in radice la sussistenza dell’elemento soggettivo come richiesto dall’imputato.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento – ad eccezione di NOME COGNOME – anche delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile costituita NOME COGNOME (madre della vittima) nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, i ricorrenti, ad eccezione di COGNOME NOME, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 9.000, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2023.