Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40984 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40984 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CODIGORO il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato a MONCALIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE COGNOME
COGNOME
che ha concluso chiedendo
Il PG conclude perché codesta On. Corte di cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso di COGNOME NOME; dichiarare inammissibili il ricorso di NOME e quello d COGNOME NOME quanto alle statuizioni penali, dichiarando irrevocabile la sentenza impugnata relativamente alle stesse, nonché alle statuizioni civili di condanna in favore di COGNOME NOME; annullare con rinvio alla Corte d’appello, sezione civile, le statuizioni relative alle alla condanna del NOME e del NOME al risarcimento del danno
nei confronti delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME.
udito il difensore
AVV_NOTAIO COGNOME per COGNOME NOME, si riporta ai motivi depositati e ne chiede l’accoglimento.
L’AVV_NOTAIO COGNOME nell’interesse di NOME e NOME, dopo aver argomentato alcuni motivi del ricorso presentato ne chiede l’integrale accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Milano ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna degli imputati COGNOME, NOME e COGNOME a pena di giustizia per i delitt cui agli artt110 624, 625 nr 5 cp per essere il fatto compiuto da più di tre persone, qualificata l’originaria imputazione di rapina, confermando nel resto la condanna degli imput per il delitto di lesioni con strumento atto ad offendere ai danni di COGNOME e di COGNOME delitto di danneggiamento aggravato, oltre che le statuizioni civili quanto alla provvisi posta a carico di tutti gli imputati ed il risarcimento del danno nei confronti della altre p costituite;fatti di Aprile e Giugno 2019.
Avverso la decisione hanno proposto ricorso gli imputati, tramite i rispettivi difensore di f articolando i seguenti motivi di ricorso.
1.COGNOME, col primo motivo lamenta la contraddittorietà logica della motivazione quanto all responsabilità per il delitto di furto. Infatti, la Corte territoriale aveva ritenuto la sot telefono cellulare da parte di taluno degli imputati un fatto privo di collegamento c spedizione punitiva ed uno sviluppo assolutamente non prevedibile e non previsto, frutto di un successiva ed autonoma determinazione. Da tali premesse non si era tratta la logica conclusione dell’assenza della fattispecie concorsuale ma si era ritenuto che tutti i partecipi dovevano es giudicati responsabili per il contesto unitario in cui si era realizzata la condotta di racco cellulare e per la consapevolezza dell’avvenuta apprensione. La difesa deduce che il contesto unitario era stato in precedenza escluso e la consapevolezza dell’apprensione sarebbe irrilevante, in considerazione della sua qualificazione come fatto imprevedibile rispetto al di lesioni.
Per altro verso era stato ignorato il tema del concorso anomalo ex art 116 cp, che sarebbe stat riconosciuto in primo grado per l’originaria imputazione di rapina.
Nel secondo motivo ci si duole ancora di manifesta illogicità di motivazione quanto bilanciamento delle circostanze. La sentenza impugnata avrebbe ponderato esclusivamente gli elementi di segno negativo senza considerare il comportamento, sostanzialmente ammissivo di responsabilità e determinante per l’individuazione dei correi, tenuto da COGNOME. Per altro v non sarebbe stata considerata l’attenuante ex art 116 cp riconosciuta in primo grado ma dell quale non vi sarebbe traccia nella determinazione della pena. Sotto quest’ultimo profilo lamenta la mancanza di giustificazione quanto al considerevole allontanamento dal minimo edittale.
3.L’imputato NOME con il primo motivo ha dedotto l’errata applicazione degli artt 74 e 53 cpp in relazione alla mancata esclusione delle parti civili COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME de quali già con i motivi di appello la difesa aveva richiesto l’esclusione, per non avere rel parentali né di convivenza con la persona offesa. La Corte territoriale aveva osservato che da certificato di stato di famiglia presente in atti emergeva la convivenza more uxorio della pr la convivenza della figlia NOME con la persona offesa. La difesa eccepisce che non si trattere
di un certificato di residenza storica ed al più attesterebbe la convivenza al momento de emissione.
Col secondo motivo è stata dedotta la illogicità di motivazione NOME la declarator responsabilità per il delitto di furto, con argomentazioni in sostanza sovrapponibili a quel primo motivo del ricorso precedente.
5.Tramite il terzo motivo – collegato al primo – si deducono vizi motivazionali e viola dell’art 62 nr 6 cp, quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento danno. La Corte territoriale aveva argomentato che la somma di cinquemila euro riconosciuta come provvisionale dal Tribunale e corrispondente all’offerta reale fatta prima dell’apertura dibattimento, non fosse integrale e che non si fosse risarcito il danno provocato alle altre civili.
La difesa puntualizza che l’imputato è ritenuto responsabile solo del delitto di lesioni e sentenza di primo grado aveva ritenuto solo COGNOME persona offesa del delitto, non essendo quindi, l’attuale ricorrente tenuto a risarcire il danno nei confronti della altre persone off
Nel quarto motivo si lamentano vizi di motivazione quanto al giudizio di bilanciamento de circostanze ed alla determinazione della pena.Per il primo aspetto si lamenta l’omess considerazione dell’attenuante ex art 116 cp, che avrebbe una forza intrinseca ben superior all’aggravante del numero dei compartecipi. Per la definizione della pena si lamenta l’assenza motivazione quanto al significativo scostamento dal minimo edittale della pena per il furto.
Infine, si censura l’assenza di motivazione quanto alla negatoria dei doppi benefici, decisi fondata esclusivamente sulla gravità del fatto, senza formulare una prognosi, ex art 133 c NOME i comportamenti futuri dell’imputato.
7.L’imputato COGNOME col primo motivo ha avanzato censure in sostanza sovrapponibili a quelle proposte tramite il primo motivo dell’impugnazione precedente.
8.Nel secondo motivo si critica la illogicità motivazionale quanto alla ritenuta responsabilità delitto di danneggiamento, fondata sull’unico indizio costituito dall’aggancio del telefono al ricorrente ad una cella sita in prossimità del luogo del delitto. Per altro verso s incongruo il rilievo dato all’ammissione di responsabilità fatta da NOME NOME coimputato NOME NOME il fatto che NOME NOME avevano fatto esplodere un ordigno nel giardino della perso offesa.
Tramite il terzo motivo si propongono critiche quanto all’affermazione di responsabilità delitto di furto, in termini sovrapponibili a quelle enunciate nei precedenti atti di impugnaz
10.Col quarto motivo, nell’ipotesi di sentenza di proscioglimento per delitto di danneggiame di cui al capo a), ci si duole del mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento danno con le medesime osservazioni già riassunte per il ricorso immediatamente precedente.
Tramite il quinto motivo ci si duole del bilanciamento delle circostanze e determinazione della pena come nell’impugnazione proposta per NOME.
La difesa degli imputati NOME e NOME ha presentato motivi nuovi, con i quali ha dedotto mancata considerazione della presenza del dolo specifico necessario ad integrare il fine profitto del delitto di furto, fine, che la sentenza impugnata in una certa misura avrebbe escl A seguito di istanza di trattazione orale presentata dalla difesa è stata fissata l’odierna ud nel corso della quale il PG,dr COGNOME, ha concluso per l’annullamento con rinvio al giudice ci competente per valore in grado di appello in relazione alle statuizioni civili in favore di NOME COGNOME e per l’inammissibilità dei ricorsi nel resto. I difensori presenti, avvocati COGNOME NOME e COGNOME nell’interesse di NOME e COGNOME NOME, hanno insistito pe l’accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
1.1 ricorrenti COGNOME – col primo motivo – e COGNOME – col secondo – hanno dedotto il vizio di il di motivazione quanto al ritenuto concorso degli imputati nel delitto di furto, censuran giustificazione resa dai Giudici di merito nella parte in cui, nel riqualificar originariamente contestato come rapina, nella fattispecie di furto aggravato per essere st compiuto da più di tre persone, lo ha attribuito alla responsabilità di tutti gli impu avendo ritenuto che l’apprensione del telefono cellulare rappresentasse un fatto estraneo quanto accaduto, cioè al pestaggio della persona offesa; ha precisato il Giudice di appello c nessun collegamento si può rilevare in astratto tra la spedizione punitiva e la sottrazion bene, avulsa dalla vicenda del pestaggio, né si può affermare che gli autori abbiano deciso utilizzare le minacce e le violenze finalizzate ad altro, per realizzare il profitto deri possesso del cellulare, profitto che, peraltro, è stato successivamente ritenuto non rilev tanto che gli aggressori lo hanno abbandonato. Ne consegue che la sottrazione del cellulare non rappresentando un prevedibile sviluppo del reato di lesioni originariamente programmato ma una successiva ed autonoma determinazione debba essere correttamente riqualificato ai sensi degli artt 624,625 nr 5 cp. Ha aggiunto la Corte di appello che l’apprensione del bene rappresenta un fatto estraneo a quanto accaduto ed è stata effettuata per una casual coincidenza, essendo scaturita dalla favorevole circostanza … che ha reso semplice portare termine l’atto di appropriazione…. In conclusione la Corte milanese ha posto a carico degli imputati il diverso delitto di furto, opinando che della condotta di raccogliere il c materialmente eseguita da uno dei soggetti di origine straniera, tutti dovevano essere rite partecipi per il contesto unitario nella quale si è svolta e con la consapevolezza dell’avven apprensione.
1.1. Le censure COGNOME avanzate dalle difese sono condivisibili, poiché la giustificazione ci l’affermazione di responsabilità appare intrinsecamente contradditoria, in quanto fondata su presenza di un contesto unitario solo assertivamente ritenuta e sbrigativamente spiegat mentre per gran parte della motivazione si è valorizzata – nei termini innanzi ripor
l’estraneità dell’apprensione del telefono, posta in essere da uno solo dei soggetti parteci pestaggio, rispetto alle condotte lesive ai danni della persona offesa.
1.2. Sotto un diverso profilo è ravvisabile, come segnalato dalle difese, la denunziata violazi dell’ad 110 cp sul concorso di persone, oltre che la mancata considerazione dell’ipotesi concorso anomalo ex art 116 cp.
In proposito non è inutile ricordare il principio affermato da questa Corte regolatrice, per il in tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., il soggetto che non ha voluto il rea diverso, pur avendolo previsto e ritenuto sicuramente evitabile, risponde di un reato doloso su base di un atteggiamento colposo, consistente nell’essersi affidato, per realizzare l’altra con concorsualmente prevista con dolo, anche all’attività altrui, la quale come tale no finalisticamente controllabile. In motivazione questa Corte ha precisato che al cospetto un’azione collettiva – come nella fattispecie in esame – si dilata l’onere di previsione a dell’aderente al progetto comune, specie nel caso di azione violenta contro una persona. (Sez. 6, Sentenza n. 17502 del 13/12/2017 Ud. (dep. 18/04/2018) Rv. 272893.
1.3 Sul tema del concorso anomalo va, altresì, posto in evidenza che l’attenuante è sta riconosciuta in primo grado ma il Giudice di appello, pur a fronte di una sollecitazione i senso presente nell’atto di appello di COGNOME – pagina undici della sentenza impugnata – non s ne è occupato. La suddetta lacuna argomentativa neppure può essere colmata valutando la sentenza emessa dal Tribunale, non essendo conformi le pronunzie sul punto. Infatti, il prim Giudice ha spiegato – alla pagina 47 del testo – che il delitto voluto da tutti era stato lesioni ed anche la rapina doveva essere ascritta a tutti, essendo prevedibile che qualcuno d partecipi sottraesse il telefono dalla persona offesa per impedirgli di chiedere aiuto o chiama forze di polizia; tuttavia, pur avendo ritenuto la presenza dell’attenuante ex art 116 cp, n applicato alcuna diminuzione di pena.
1.4. Ai sensi dell’art 587 cpp l’impugnazione proposta dai ricorrenti COGNOME e Mih, ed acco giova anche al terzo coimputato COGNOME,che non ha proposto ricorso sul punto, non essendo il motivo esclusivamente personale.
I ricorrenti NOME e COGNOME – entrambi col primo motivo – hanno posto la question dell’esclusione delle parti civili COGNOME COGNOME COGNOME NOMENOME figlia della prima, prospettando due donne non avrebbero relazioni di parentela, né di convivenza con la persona offesa. Le doglianze non hanno relazione con la giustificazione che intendono censurare, poiché it la Cor territoriale ha affrontato esplicitamente il tema,osservando che negli atti vi era un certif stato di famiglia,attestante come COGNOME COGNOME COGNOME risultassero conviventi con la persona offesa fronte di questa corretta e logica affermazione la difesa si limita a porre in luce di non stata a conoscenza della presenza del documento negli atti e che non si tratterebbe di u certificato di stato di famiglia storico; tali affermazioni appaiono la prima di nessun ril come semplicisticamente formulata, e la seconda versata in fatto e non autosufficiente, quanto priva di ogni allegazione a sostegno.
3. Sono fondatelgv le critiche espresse nel terzo e quarto motivo formulate rispettivamente nell’interesse di NOME e NOME NOME il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno. Invero, dalla sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha condannato gli imputat in solido al pagamento di una provvisionale di 5000 euro in favore del solo COGNOME, in conseguenza dei fatti reato per cui si procede, essendo, quindi, chiaro che la statuizione riguarda sia il delitto di lesioni che il delitto di danneggiamento, di cui al capo a), per i Tribunale – pagina 49 – ha ritenuto che fosse lesivo dell’integrità psicofisica delle pe presenti in casa. Nel dispositivo la condanna generica al risarcimento dei danni indifferenziatamente posta a carico di tutti gli imputati e per tutte le imputazioni.
La Corte territoriale, a fronte dell’eccezione proposte dalla difesa di NOME COGNOME quanto mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno, ha opinato che non potesse essere riconosciuta non solo perché la somma di 5000 euro a titolo di provvisionale non coprirebbe l’entità del danno subito da COGNOME ma anche per la ragione che le altre parti c costituite non erano state risarcite. Nel dispositivo, dopo la riqualificazione del fatto di ra delitto di furto si è semplicemente confermata la sentenza di primo grado nel resto.
In conclusione emerge una situazione processuale di contrasto tra il dispositivo di primo grad che ha condannato tutti gli imputati al risarcimento del danno nei confronti delle parti civ entrambe le imputazioni mentre è pacifico, e risulta dalla lettura della motivazione resa Tribunale, che gli imputati NOME e NOME debbano rispondere solo dell’imputazione sub b). Sul punto la sentenza di appello – investita del relativo motivo – non ha spiegato le ragioni p quali il risarcimento del danno posto a carico di NOME e NOME per il delitto di lesioni in dan COGNOME‘Ara possa riguardare anche le persone con lui conviventi, per le quali il Tribun perlomeno in parte motiva, sembra aver limitato il risarcimento al delitto di danneggiamento cui al capo a).
4. Il secondo motivo proposto nel’interresse di COGNOME COGNOME il delitto di danneggiamento con l’ordigno è inammissibile. Nella sentenza impugnata si legge, infatti, che nella notte delitto ed in orario prossimo all’esplosione, il cellulare del ricorrente agganciò la cella te vicina al luogo del delitto mentre il giudicabile risiedeva in Piemonte e nel corso del gi non aveva chiarito per quale ragione si trovasse molto distante da casa;la Corte milanese h valorizzato le dichiarazioni del coimputato COGNOME, secondo le quali COGNOME gli aveva riferito c NOME e COGNOME – quest’ultima mandante dei delitti – avevano fatto esplodere un ordigno ne giardino di casa della persona offesa, deflagrazione che aveva provocato l’incendio delle tende Giudici di merito hanno correttamente chiosato che COGNOME dimostrava di essere a conoscenza del fatto per come effettivamente realizzato, e dei suoi autori, anche per la precision racconto sulle modalità e sulle sue conseguenze dannose; infine, si è razionalmente apprezzato il fatto che NOME fosse in stretti rapporti con NOME e NOME, il primo nuovo compagno del seconda.
4.1. A fronte di tale congrua ed esatta giustificazione della decisione la doglianza dife risulta versata in fatto e non ha relazione con la plausibile ed ampia motivazione confeziona
dalla Corte territoriale, che ha correttamente operato la valutazione complessiva ed unitaria d plurimi elementi indiziari a disposizione e non – come dedotto dal ricorrente – del solo d dell’aggancio del telefono in uso alla cella prossima al luogo del delitto.
4.2. La sentenza impugnata è in armonia con i principi da tempo elaborati da questa Corte e consolidati nella giurisprudenza di legittimità. In proposito la nota sent Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231678, COGNOME ha sancito la necessità del metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendi probatorio con necessità di valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propri valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla in una prospet globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.
5.Gli altri motivi presentati dai ricorrenti sono assorbiti dalle precedenti statui accoglimento.
Alla luce dei principi e delle considerazioni COGNOME e suesposti la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di cui al capo b) ed alle statuizioni civili a carico di COGNOME NOME in favore delle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, con rinvio per nuovo giudizio detti punti ad altra sezione della corte di appello di Milano.
6.Nel giudizio di rinvio si terrà conto – se del caso – del principio recentemente affermato SU di questa Corte /in tema di delitto di furto / all’udienza del 25.5.2023, per il quale il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere an un fine di natura non patrimoniale. I ricorsi nel resto sono dichiarati inammissibili.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) ed alle statuizioni civi carico di COGNOME NOME e NOME in favore delle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della corte di appello di Mil Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto.
Il consigliere estensore
NOME COGNOME
Deciso il 8.9.2023
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE