Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44242 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44242 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Georgia il giorno 4/4/1985 rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso l’ordinanza n. 1071/2024 in data 4/9/2024 del Tribunale di Catania in funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che nonostante sia stata richiesta la trattazione orale del procedimento il difensore del ricorrente non è comparso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 4 settembre 2024, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Catania ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 17 agosto 2024 con la quale era stata
disposta la misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di concorso in rapina pluriaggravata ex artt. 110, 628, commi 2 e 3 nn. 1 e 1-bis cod. pen. (capo A della rubrica delle imputazioni) e di lesioni personali volontarie ex artt. 110, 582, 585, 576 in relaz. all’art. 61 nn. 2 e 5 cod. pen. (capo B).
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo:
2.1. Violazione dell’art. 116, comma 2, cod. pen. in ordine al contestato concorso anomalo nonché in ordine all’omessa e, al più, carente motivazione con riferimento alla prevedibilità dell’evento violento successivo (art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.).
Rileva parte ricorrente che i Giudici della cautela non avrebbero operato una corretta qualificazione giuridica della vicenda in quanto la fuga posta in essere dal COGNOME-allorquando al sopraggiungere del proprietario fu scoperto, insieme ad altri, a svaligiare un appartamento-è stata del tutto passiva al punto da essere stato placcato dalla persona offesa senza fare resistenza in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine, il che escluderebbe un suo diretto coinvolgimento nel ferimento del figlio della persona offesa anche nelle forme del ritenuto concorso anomalo ex art. 116, comma 2, cod. pen. > atteso che il rientro del proprietario presso l’abitazione dove si sono svolti i fatti era un evento del tutto imprevedibile.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato nonché carenza ed erronea motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Rileva la difesa del ricorrente che l’unico elemento che emerge con chiarezza nella vicenda de qua è consistito nel tentativo di fuga del COGNOME allorquando è sopraggiunto il proprietario dell’appartamento.
L’ordinanza impugnata non avrebbe, quindi ; adeguatamente valorizzato l’attualità del pericolo di reiterazione dell’azione delittuosa che è stata dedotta dalla “notevole capacità organizzativa mostrata” trascurando le doglianze difensive sul punto – ivi compreso il fatto che il Pubblico Ministero aveva in un primo tempo disposto la liberazione dell’indagato per poi ricredersi – ed affermando apoditticamente l’esistenza di “una particolare propensione per la commissione di nuovi reati” laddove tale tesi è priva di qualsiasi addentellato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato in entrambe le sue articolazioni.
E’, innanzitutto, doveroso ricordare che secondo un consolidato orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).
2. Quanto al primo motivo di ricorso risulta dall’ordinanza impugnata che la persona offesa NOME COGNOME rientrando di notte presso la propria abitazione unitamente ai propri familiari aveva notato una chiusura anomala della porta di ingresso e che all’interno dell’immobile vi era la luce accesa e si udivano delle voci. A quel punto, aveva visto uscire di corsa tre persone una della quali aveva colpito il figlio ad un sopracciglio causandogli delle lesioni riuscendo, poi, ad allontanarsi. Il COGNOME aveva i quindi g cercato di bloccare gli altri due uomini che lo avevano spintonato al fine di darsi alla fuga e,mentre uno dei due riusciva a sua volta ad allontanarsi, il terzo uomo (poi identificato nell’odierno ricorrente) ingaggiava con lui una colluttazione; entrambi cadevano lungo le scale ma, alla fine, veniva bloccato in attesa che sopraggiungessero i Carabinieri.
Il COGNOME indossava dei calzini sulle mani con all’interno diversi monili in oro e monete.
Rileva, al riguardo, l’odierno Collegio che del tutto corretta risulta la qualificazione giuridica dei fatti operata dai Giudici della cautela con una motivazione del tutto logica ed anche congrua sol che si pensi alla semplicità ed alla palmare evidenza dei fatti.
Correttamente la condotta del COGNOME è stata ricondotta alla fattispecie del c.d. “concorso anomalo” di cui all’art. 116, comma 2, cod. pen. ciò in quanto appare del tutto prevedibile e tutt’altro che anormale o eccezionale, il fatto che,in occasione di un furto in un appartamento,possa sopraggiungere il proprietario che
si attiva per bloccare la fuga dei malviventi e- che c”‘-‘), uogo ad una colluttazione tra le parti.
I Giudici della cautela hanno, quindi, fatto corretta applicazione del principio secondo il quale «In tema di concorso anomalo, può essere ritenuto prevedibile sviluppo dell’azione inerente ad un furto l’uso eventuale di violenza o minaccia che, se realizzato, fa progredire la sottrazione della cosa mobile altrui in rapina, di cui è responsabile, ai sensi dell’art. 116 cod. pen., anche il concorrente, a meno che il diverso e più grave reato realizzato dai compartecipi costituisca un fatto anormale, eccezionale e, quindi, non prevedibile» (ex multis: Sez. 6, n. 15958 del 15/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267363).
La manifesta infondatezza, come già accennato, caratterizza anche il secondo motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari.
Anche in tal caso il Tribunale, con motivazione congrua e logica, ha sottolineato una serie di profili nella condotta dell’odierno ricorrente – gravità del fatto, azione compiuta in orario notturno, assenza di resipiscenza, notevole capacità organizzativa nel compimento dell’azione delittuosa (provenienza da altra Regione, organizzazione dell’azione delittuosa in più persone e non in maniera estemporanea) – oltre a quanto rilevato in precedente parte dell’ordinanza (calzini indossati sulle mani, artifizio notoriamente utilizzato di chi non vuoi lasciare impronte digitali), che denotano un concreto quanto attuale pericolo di reiterazione della condotta delittuosa.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
00 GLYPH Così deciso il 13 novembre 2024.