Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44256 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44256 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE
L. GLYPH
nato a GLYPH omissis
avverso la sentenza emessa il 05/02/2024 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
RAGIONE_SOCIALE
1. Con sentenza del 28 marzo 2023 il Tribunale di Napoli giudicava
colpevole del reato ascrittigli ai capi A (artt. 56, 110, 112, 575, 577, primo comma, n. 4, cod. pen.) e B (art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110), condannando l’imputato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di sette anni e due mesi di reclusione.
L’imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.
Con sentenza del 5 febbraio 2024 la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi sull’appello dell’imputato RAGIONE_SOCIALE , in riforma della decisione impugnata, concesse le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 116 cod. pen., che venivano ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, condannava l’appellante alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione.
L’imputato, inoltre, veniva assolto dal reato di cui al capo B per non aver commesso il fatto.
La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata.
Dalle sentenze di merito, che divergevano nei termini di cui si è detto, emergeva che, la sera del agendo in concorso con il minore NOME , nei cui confronti si procede separatamente, partecipava all’accoltellamento di GLYPH D.L. GLYPH , che veniva eseguito materialmente dal complice, che attingeva la persona offesa, nell’area toracica sinistra. omissis , poco dopol omissis I S.L.
L’accoltellamento della persona offesa aveva luogo nei pressi del omissis
17- 1 ubicato nel quartiere di GLYPH omissis GLYPH , in GLYPH omissis , dove i due aggressori erano giunti a bordo di un motoveicolo, in compagnia di un terzo soggetto, che, poco prima dell’aggressione armata, si era allontanato dal luogo del delitto.
Si accertava, in particolare, che, ricevuta la segnalazione del ricovero nell’Ospedale di nell’area toracica, la polizia giudiziaria aveva acquisito informazioni dalle persone che avevano accompagnato presso il nosocomio il giovane, identificato in NOME.NOME. omissis di un giovane attinto da ferite da arma da taglio
, provvedendo ad acquisire le immagini del sistema di videosorveglianza installato sul luogo dove la vittima era stata accoltell+.
Veniva, in questo modo, accertato che la vittima era stata aggredita da due giovani, giunti a bordo di uno scooter, del quale era stato possibile individuare il numero di targa, da cui si risaliva all’intestataria del mezzo, NOME , che era la madre di NOME NOME COGNOME ; dopo l’individuazione dell’intestataria del veicolo, attraverso la comparazione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, dapprima, veniva identificato, il figlio della proprietaria del mezzo, il minore NOME NOME GLYPH e, successivamente, il secondo giovane, identificato in GLYPH S.L.
GLYPH
Veniva, inoltre, individuato il movente dell’aggressione armata di NOME che aveva luogo nel corso di un litigio verificatosi a causa del furto di una coperta, riposta su uno stendino posizionato nel balcone della nonna di NOME COGNOME I, avvenuto alcune ore prima dell’accoltellamento, di cui gli aggressori accusavano la vittima
In questa cornice, la partecipazione consapevole all’aggressione armata di S.L. era documentata dalle immagini che immortalavano sia l’attività di ricerca della vittima, sia la discussione animata che precedeva lo scontro fisico, sia, l’accoltellamento, che faceva seguito al reperimento della vittima nei pressi del omissis di omissis . In queste fasi, l’imputato era stato sempre a fianco dell’amico, che, però, aveva accoltellato GLYPH D.L. GLYPH sulla base di un’iniziativa estemporanea alla quale il ricorrente doveva ritenersi estraneo, pur rilevando il suo contributo concorsuale, secondo affermato dalla Corte di merito, ai sensi dell’art. 116 cod. pen.
Tali elementi probatori venivano corroborati dalle dichiarazioni della persona offesa, che riconosceva S.L. e I G.M. ‘nei due soggetti che lo avevano aggredito la sera dell omissis I dopo averlo trovato nei pressi del locale pubblico dove si verificava lo scontro; la vittima precisava anche che era stato aggredito a causa di un litigio causato dal fatto che, alcune ore prima, aveva preso una coperta dal balcone di un’abitazione privata, di cui non conosceva i soggetti che l’abitavano, perché era infreddolito, essendo, in quel periodo, senza fissa dimora.
Le dichiarazioni della persona offesa si riteneva corroborate dalle sommarie informazioni rese dalla madre della vittima, I GLYPH G.A. GLYPH acquisite nel giudizio di primo grado con il consenso delle parti, che riferiva di avere appreso, durante il ricovero ospedaliero del figlio, che quest’ultimo era stato aggredita da tre giovani ed era stato accoltellato da un ragazzo di nomel omissis I
GLYPH
Nel giudizio di primo grado, venivano anche esaminati
B.L.
C.F.
P.M.
C.M.
e GLYPH
RAGIONE_SOCIALE GLYPH
, le cui dichiarazioni, pur non rivelandosi decisive ai fini dell’individuazione degli autori dell’accoltellamento di COGNOME D.L. GLYPH , consentivano di ricostruire il
contesto nel quale si era verificata l’aggressione armata oggetto di vaglio giurisdizionale.
Veniva, inoltre, acquisita la consulenza tecnica di parte, svolta dal dott. NOME.NOME COGNOME I, finalizzata a dimostrare l’erroneità della ricostruzione della sequenza degli accadimenti criminosi, fondata sull’esame dei fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza installato nei pressi del luogo del delitto, atteso che da tali immagini emergeva che lo scontro fisico era stato provocato da D.L.
Nell’interesse dell’imputato, veniva depositata anche la consulenza tecnica medico-legale del dott. NOMECOGNOME che si soffermava sulle connotazioni di D.L. I, che non consentivano di ritenere l’accoltellamento idoneo a provocare la morte della vittima. modesta entità nosografica delle ferite riportate da
Occorre precisare ulteriormente che l’imputato, già nel corso delle indagini preliminari, aveva confermato il suo coinvolgimento materiale nell’aggressione di RAGIONE_SOCIALE, pur precisando che l’accoltellamento della persona offesa derivava da un’iniziativa estemporanea, che non era stata concordata preventivamente, di
G.M.
Ricostruita in questi termini la sequenza degli accadimenti criminosi, veniva riconosciuto colpevole del tentato omicidio commesso in danno di GLYPH D.L. GLYPH aggravato ai sensi degli artt. 61, primo comma, n. 1, e 112, primo comma, n. 4, cod. pen., pur risultando le decisioni di merito parzialmente divergenti, atteso che, nel giudizio di appello, al ricorrente venivano concesse le attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 116 cod. pen., la cui applicazione, esclusa dal Giudice di primo grado, derivava dalle modalità estemporanee dell’accoltellannento, attribuibile all’esclusiva iniziativa di SL
G.M.
Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l’imputato NOME.LCOGNOME veniva condannato, per il reato di cui al capo A, alle pene di cui in premessa.
Avverso la sentenza di appello l’imputato RAGIONE_SOCIALE , a mezzo dell’avv. NOME COGNOME ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto della configurazione del reato ascritto a S.L. al capo A, atteso che la dinamica degli eventi criminosi e le modalità con cui si era concretizzato l’accoltellamento di D.L. non consentivano di affermare la
ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata all’imputato, essendo l’accoltellannento attribuibile al solo GLYPH G.M. GLYPH ed esclusivamente finalizzato a impartire una lezione alla vittima.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento alle aggravanti di cui agli artt. 61, primo comma, n. 1, e 112, primo comma, n. 4, cod. pen., per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistenti le aggravanti dell’induzione di un minore a commettere un reato e della futilità dei motivi che aveva determinato l’aggressione armata di
D.L.
, la cui configurazione discendeva da un’incongrua ricostruzione degli accadimenti criminosi, che traevano origine dal furto di una coperta, commessa in danno di una congiunta di G.M. che costituiva l’antefatto dell’accoltellamento.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto della configurazione del reato ascritto a S.L. al capo A, atteso che la dinamica degli eventi criminosi e le modalità con cui si era concretizzato l’accoltellarnento di D.L. non consentivano di affermare la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata all’imputato, essendo l’accoltellamento attribuibile al solo G.M. ed esclusivamente finalizzato a impartire una lezione alla vittima.
Osserva il Collegio che l’assunto difensivo, secondo cui la dinamica dell’aggressione armata posta in essere da GLYPH G.M. GLYPH , alla cui esecuzione il ricorrente era estraneo, non era stata correttamente ricostruita, risulta smentito dalla sequenza dell’accoltellamento, dall’arma da taglio utilizzata per colpire la persona offesa e dalla circostanza, incontroversa, che l’imputato, pur non avendo accoltellato materialmente NOME.L. , aveva partecipato alla sua aggressione fisica, culminata con il ferimento della vittima, colpita ripetutamente e con violenza nell’area toracica.
Né risultava corroborata dal compendio probatorio la versione alternativa, sostenuta dall’imputato, di avere tentato, in più occasioni, di distogliere l’amico
dai suoi propositi vendicativi, risultando provato che il ricorrente aveva aggredito la vittima unitamente al minore.
Non possono, in senso contrario alla prospettazione difensiva, non richiamarsi le considerazioni espresse nelle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui, sulla base dei fotogrammi estratti dalle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi del luogo del delitto, si osservava che «le immagini del sistema di videosorveglianza consentivano non soltanto di individuare gli aggressori ma anche di ricostruire le fasi dell’aggressione stessa ed in particolare evidenziare come fosse stato il minore GLYPH G.M. GLYPH ad alzare un arnese di punta e taglio e colpire con violenza il GLYPH D.L. GLYPH mentre il
RAGIONE_SOCIALE COGNOME si trovava in sua compagnia concorrendo nella aggressione fino al momento precedente».
Su questi profili valutativi la sentenza impugnata, dunque, si soffermava con un percorso argonnentativo immune da censure motivazionali, chiarendo le ragioni per cui l’azione criminosa di GLYPH G.M. GLYPH , rispetto alla quale il ricorrente risultava coinvolto nei termini riconosciuti dalla Corte di merito ex art. 116 cod. pen., doveva ritenersi idonea a provocare la morte di GLYPH D.L. , avendo la coltellata sferrata dall’imputato attinto la vittima nell’area toracica sinistra, pochi centimetri dal cuore, provocando una grave emorragia, in conseguenza della quale la persona offesa pativa un ricovero ospedaliero d’urgenza, dapprima presso l’Ospedale di omissis e successivamente presso l’Ospedale omissis
Su tali aspetti medico-legali, nelle pagine 5 e 6 della sentenza di primo grado, venivano acquisite le dichiarazioni della dott. NOMECOGNOME che era la responsabile dell’Unità operativa di rianimazione dell’Ospedale omissis
, che segnalava la gravità delle lesioni personali riportate dalla persona offesa nell’area toracica sinistra, conseguenti alla significativa penetrazione dell’arma da taglio, giunta a quindici centimetri dal cuore, che aveva interessato organi e strutture vascolari. La dott.ssa NOMECOGNOME inoltre, precisava che la vittima, che al momento del suo ricovero ospedaliero era “sicuramente in pericolo di vita”, era stato sottoposto a una terapia di sostentamento della funzione respiratoria ed era stato sedato farmacologicamente.
Non può, infine, dubitarsi del fatto che GLYPH G.M. GLYPH era in possesso del coltello, descritto al capo B, utilizzato per colpire D.L , come evidenziato dalla Corte territoriale, che, in proposito, richiamava le dichiarazioni dell’imputato, che ammetteva di avere incontrato la vittima con cui, unitamente all’amico, aveva iniziato a discutere animatamente a causa del furto di una coperta, costituente l’antefatto degli eventi criminosi.
2.1. Sulla scorta di tale ricostruzione dell’aggressione armata eseguita nei confronti di NOMECOGNOMELCOGNOME , che veniva correlata alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali maturava la sua determinazione criminosa, nel contesto di contingente tensione che l’aveva provocata, la Corte di merito formulava un giudizio positivo sull’idoneità degli atti posti in essere dall’imputato a provocare la morte della vittima, che appare rispettoso della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «L’idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio “ex ante”, tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Tundo, Rv. 209688 – 01).
Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Al fine di una corretta applicazione dell’art. 56 cod. pen., occorre ricostruire, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell’agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. Tutti gli ipotizzabili eventi ulteriori suscettibili di essere posti in relazione causale con la detta condotta, ma non voluti dall’agente come conseguenza della propria azione o omissione, sono pertanto destinati a collocarsi al di fuori della sfera di applicazione della norma che punisce il tentativo, acquistando essi rilievo nel solo caso di effettiva lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, COGNOME, Rv. 1912421 – 01).
2.1.1. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistenti le aggravanti dell’induzione di un minore a commettere un reato e della futilità dei motivi che avevano determinato l’aggressione armata di D.L. , la cui configurazione discendeva da un’incongrua ricostruzione degli eventi criminosi, che traevano origine dal furto
di una coperta, commessa in danno di una congiunta di GLYPH G.M. COGNOME I, che costituiva l’antefatto dell’accoltellannento.
Sulle due doglianze attraverso cui viene articolata la censura difensiva in esame occorre soffermarsi separatamente.
3.1. Occorre, innanzitutto, soffermarsi sull’insussistenza degli elementi costitutivi dell’aggravante di cui all’art. 112, primo comma, n. 4, cod. pen., che l’assunto difensivo appare smentito dalle emergenze processuali, sulle quali ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi 2 e 2.1, cui si deve rinviare, atteso che la ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata dalla Corte di appello di Napoli, nella sua consistenza materiale, appare incontroversa e non consente di dubitare del contributo di rafforzamento del proposito di punire la vittima fornito
Ne discende che l’entità del contributo concorsuale fornito da RAGIONE_SOCIALE all’accoltellamento della persona offesa, pur rilevante ai sensi dell’art. 116 cod. pen., deve ritenersi pienamente idoneo a ritenere configurabile l’aggravamento circostanziale in questione, il cui riconoscimento tiene conto del pieno coinvolgimento del ricorrente nella prima fase dell’aggressione, che precedeva il ferimento della vittima.
A queste considerazioni deve aggiungersi che l’aggravante di cui all’art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen., svolge una funzione di inasprimento della pena irrogata al concorrente maggiorenne, che, stricto sensu, prescinde dal ruolo svolto dal minorenne e dal suo sviluppo psichico, rendendo ulteriormente prive di rilievo le censure difensive sull’atteggiamento di S.L. , in linea con quanto affermato da Sez. 2, n. 27975 del 01/03/2017, P., Rv. 270173 – 01, secondo cui: «In tema di reato concorsuale, qualora il reato sia realizzato da soggetto maggiore di età in concorso con un minorenne, l’accertamento della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen. nei confronti del maggiorenne prescinde dalla verifica circa la capacità del minore di resistere alle azioni suggestive altrui, atteso che la “ratio” della predetta aggravante è soltanto quella di inasprire il trattamento sanzionatorio nei confronti del maggiorenne che commetta, in concorso con minori, reati per i quali è previsto l’arresto in flagranza».
Occorre, pertanto, ribadire che, a fronte delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel giudizio di merito e dall’ammissione di responsabilità dell’imputato, prive di rilievo appaiono le doglianze relative al grado di coinvolgimento concorsuale di S.L. nell’azione armata del minore, non potendosi dubitare del ruolo attivo svolto dal correo nell’aggressione fisica di D.L.
, ancorché sfociata in un accoltellannento frutto dell’estemporanea decisione del correo.
3.2. GLYPH Parimenti GLYPH infondata GLYPH risulta GLYPH la GLYPH correlata GLYPH doglianza, GLYPH relativa all’insussistenza dell’aggravante dei futili motivi,
Osserva, in proposito, il Collegio che il presupposto da cui muove la difesa del ricorrente nel formulare la doglianza in esame nell’ambito del secondo motivo – secondo cui S.L. non era personalmente coinvolto nella discussione scaturita del furto della coperta da cui traeva origine il litigio tra COGNOME G.M. GLYPH e la vittima -, non è congruo rispetto alle emergenze probatorie, che smentiscono la prospettazione difensiva.
Deve, invero, rilevarsi che la ricostruzione degli accadimenti criminosi fornita dalla Corte di appello di Napoli appare pienamente compatibile con la circostanza aggravante dei futili motivi, essendo incontroverso che l’aggressione, dapprima fisica e successivamente armata, posta in essere in danno di D.L. era assolutamente sproporzionata rispetto alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali maturava, che non apparivano correlabili, nemmeno indirettamente, alla reazione violenta del ricorrente.
Non è, del resto, contestabile che il comportamento del ricorrente trovava il suo antecedente comportamentale nel furto di una coperta, riposto su uno stendino, di proprietà della nonna di NOME avvenuto la sera prima dell’aggressione. Sul punto, non possono condividersi le conclusioni alle quali perveniva la Corte di merito, che, a pagina 9 della sentenza impugnata, nel ribadire la futilità del movente dell’aggressione, evidenziava che «tale non potendo non essere la sottrazione di una coperta da uno stendino, anche ammesso e non concesso il valore affettivo attribuito alla stessa, peraltro, assolutamente sfornito di dimostrazione».
Ricostruita in questi termini la causale degli accadimenti criminosi culminata nell’accoltellamento di NOME.LCOGNOME deve rilevarsi che l’aggressione è stata correttamente ricostruita dalla Corte di merito, che la riteneva connotata da futilità, risultando assolutamente sproporzionata e indipendente rispetto al comportamento della vittima.
Queste conclusioni, del resto, si impongono alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento» (Sez. 5, n. 41052 del 19/06/2014, COGNOME, Rv. 260360 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M.,
Rv. 280103 – 01; Sez. 5, n. 38377 del 01/02/2017, Plazio, Rv. 271115 – 01;
Sez. 1, n. 59 del 01/10/2013, COGNOME, Rv. 258598 – 01).
Queste considerazioni impongono di ribadire l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.
4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da
GLYPH
RAGIONE_SOCIALE
deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Si dispone, infine, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 16 ottobre 2024.