Concorso anomalo e rapina: i limiti del ricorso in Cassazione
Il concetto di concorso anomalo rappresenta uno dei pilastri più delicati della responsabilità penale concorsuale. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a delimitare i confini del ricorso di legittimità in relazione a una condanna per rapina aggravata, chiarendo quando le doglianze difensive risultano inammissibili.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di rapina aggravata in concorso. L’imputato aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello, lamentando principalmente due profili: l’errata affermazione della propria responsabilità penale e il mancato riconoscimento dell’attenuante del concorso anomalo prevista dall’art. 116 del Codice Penale. La difesa sosteneva che i dati processuali fossero stati letti in modo errato dai giudici di merito, auspicando una diversa ricostruzione della dinamica criminale.
La decisione della Corte di Cassazione
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ribadito che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Non è infatti consentito alla Cassazione sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, né saggiare la tenuta logica della sentenza attraverso modelli di ragionamento alternativi proposti dalla difesa.
Inoltre, la Corte ha rilevato che le contestazioni relative al concorso anomalo erano state formulate in modo generico. Il ricorrente si era limitato a reiterare pedissequamente le medesime lamentele già esposte e puntualmente disattese in appello, senza offrire una critica argomentata e specifica contro la motivazione della sentenza impugnata.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del ricorso per Cassazione. Il primo motivo è stato rigettato poiché mirava a ottenere una rilettura dei dati processuali, operazione preclusa in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è esente da vizi logici. La sentenza impugnata aveva infatti esplicitato con chiarezza le ragioni del convincimento sulla responsabilità dell’imputato.
Quanto al secondo motivo, relativo al concorso anomalo, la Corte ha evidenziato il difetto di specificità. Per contestare validamente il mancato riconoscimento dell’art. 116 c.p., non basta ripetere le tesi difensive dell’appello, ma occorre dimostrare dove e come la sentenza di secondo grado sia incorsa in un errore di diritto o in una lacuna motivazionale. La mancanza di questo confronto diretto rende il motivo solo apparente e, dunque, inammissibile.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte portano alla definitiva conferma della condanna e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza sottolinea l’importanza di una tecnica redazionale del ricorso che sia ancorata a vizi di legittimità precisi, evitando di sollecitare un riesame del fatto che la legge non consente. La corretta applicazione della disciplina sul concorso anomalo richiede una prova rigorosa della divergenza tra il reato voluto e quello realizzato, che deve essere contestata con argomenti nuovi e specifici rispetto a quanto già deciso nei gradi precedenti.
Quando si configura il concorso anomalo nel reato?
Si configura quando un concorrente commette un reato diverso e più grave di quello originariamente pianificato, a condizione che l’evento fosse prevedibile come conseguenza della condotta comune.
Perché la Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso sulle prove?
Perché la Cassazione valuta solo la legittimità e la logica della sentenza, non può riesaminare i fatti o le prove per fornire una versione alternativa della vicenda.
Cosa comporta la reiterazione dei motivi d’appello in Cassazione?
Comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, in quanto l’impugnazione deve contestare direttamente le motivazioni della sentenza di secondo grado e non limitarsi a ripetere tesi già respinte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41640 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41640 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Bousleh RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di leg della motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imput concorso nel reato di rapina aggravata, proponendo una diversa lettura dei dati p non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione p cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processu compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronun alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la s eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez 31/05/2000, lakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle censure di merito oggetto dell’atto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di dell’imputato e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8)
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si cont violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine al mancato riconosci circostanza attenuante del cd. concorso anomalo di cui all’art. 116, secondo comma, è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle g puntualmente disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici proposito, pag. 8), dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto ap quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Presidente