Concorso Anomalo: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Questa pronuncia offre spunti cruciali sull’inammissibilità del ricorso quando i motivi proposti, come la richiesta di applicazione del concorso anomalo, si traducono in una richiesta di rivalutazione delle prove già esaminate dai giudici di primo e secondo grado. Analizziamo insieme i dettagli della decisione.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado per il reato di concorso in rapina aggravata. La Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari, affermando la responsabilità penale dell’imputato per un episodio criminoso avvenuto nell’ottobre del 2023. Ai giudici di merito era parso evidente il suo attivo coinvolgimento nell’azione delittuosa.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo del Concorso Anomalo
La difesa ha articolato il proprio ricorso su tre principali censure:
1. Mancata applicazione del concorso anomalo: Si sosteneva un vizio di motivazione per non aver applicato l’art. 116 c.p., che disciplina il cosiddetto concorso anomalo. Secondo la difesa, l’imputato non avrebbe voluto né previsto lo sviluppo violento che ha trasformato l’azione in una rapina impropria.
2. Errata applicazione dell’aggravante: Veniva contestata l’aggravante delle più persone riunite (art. 628, comma 3 n. 1, c.p.), sostenendo che non vi fossero prove sufficienti a riguardo.
3. Mancato riconoscimento di un’attenuante: Si lamentava la mancata concessione dell’attenuante del fatto di speciale tenuità, alla luce di una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 86/2024).
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità su Tutta la Linea
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo motivazioni distinte per ciascuno dei motivi proposti.
Per quanto riguarda i primi due punti – il concorso anomalo e l’aggravante – la Corte ha stabilito che le censure erano inammissibili perché miravano a una “rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie”. Questo tipo di analisi è precluso in sede di legittimità. La Corte d’Appello, infatti, aveva già spiegato con motivazioni logiche e coerenti perché l’imputato avesse partecipato attivamente al reato e perché la reazione della vittima, che ha portato alla rapina impropria, fosse un’evoluzione prevedibile. Allo stesso modo, era stato dimostrato che la vittima era consapevole della presenza di un secondo aggressore, giustificando così l’aggravante contestata.
Relativamente al terzo motivo, la Corte ha rilevato un vizio procedurale decisivo: la questione dell’attenuante della speciale tenuità, così come argomentata nel ricorso, non era stata specificamente dedotta nei motivi di appello. Un generico riferimento non è sufficiente; le questioni devono essere sollevate in modo puntuale nei gradi di merito. Presentare una censura per la prima volta in Cassazione la rende, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri del diritto processuale penale. In primo luogo, il principio della netta separazione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di primo e secondo grado, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, cosa che nel caso di specie non è stata ravvisata. I motivi di ricorso che invitano a una rilettura delle prove sono per loro natura inammissibili.
In secondo luogo, vige il principio devolutivo dell’impugnazione, secondo cui il giudice del gravame può pronunciarsi solo sulle questioni specificamente indicate nei motivi di ricorso. Se una censura non viene sollevata in appello, non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione. Questo garantisce l’ordine processuale ed evita che il giudizio di legittimità venga utilizzato per sanare omissioni difensive avvenute nei gradi precedenti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sull’importanza di redigere i ricorsi, sia in appello che in Cassazione, in modo tecnicamente rigoroso. Le censure devono essere pertinenti al tipo di giudizio che si sta affrontando: in Cassazione, devono concentrarsi su errori di diritto e vizi logici della motivazione, non sui fatti. Inoltre, ogni questione deve essere sollevata tempestivamente nel grado di giudizio competente. La decisione finale di inammissibilità, con la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, sottolinea le conseguenze di un ricorso che non rispetta questi confini.
È possibile chiedere in Cassazione l’applicazione del concorso anomalo se i giudici di merito lo hanno escluso con una motivazione logica?
No. Secondo la sentenza, se i giudici di merito hanno spiegato in modo logico e coerente perché non si applica il concorso anomalo, il ricorso in Cassazione che mira a una diversa lettura delle prove è inammissibile, in quanto la Suprema Corte non può riesaminare i fatti.
Cosa succede se un motivo di ricorso viene sollevato per la prima volta in Cassazione e non era stato presentato in appello?
Il motivo viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha specificato che una questione non dedotta nei motivi di appello, come nel caso della richiesta di un’attenuante basata su una nuova sentenza, non può essere esaminata in sede di legittimità.
Quando l’aggravante della rapina commessa da più persone riunite è correttamente applicata?
È correttamente applicata quando emerge dalle prove che la vittima era consapevole della presenza di più persone durante l’azione predatoria. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto evidente che la vittima sapesse della partecipazione di un secondo soggetto, giustificando così la conferma dell’aggravante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34998 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34998 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/01/2025 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME NOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 15 aprile 2024 all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME NOME in relazione al reato di concorso in rapina aggravata commesso il 29 ottobre 2023. All’imputato era stata contestata anche la recidiva specifica peraltro esclusa dai giudici di merito.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione dell’art. 116, comma 2, cod. pen.
Vizi di motivazione in relazione alla contestata aggravante di cui all’art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen. nonchØ in relazione al mancato riconoscimento della attenuante del fatto di speciale tenuità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/24
Rilevato che , i motivi di ricorso vertenti sulla omessa applicazione del c.d. ‘concorso anomalo’ di cui all’art. 116 cod. pen. e sull’omessa esclusione della circostanza aggravante delle piø persone riunite di cui all’art. 628, comma 3 n. 1, sono inammissibili in quanto volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito: la Corte di appello ha, infatti, debitamente spiegato, richiamando assunti giurisprudenziali condivisi dall’odierno Collegio come da una lato Ł del tutto evidente che il COGNOME NOME ha partecipato attivamente alla consumazione dell’azione delittuosa non essendo, del resto, imprevedibile l’azione di resistenza posta in essere dalla persona offesa che ha portato alla realizzazione di una rapina impropria e, dall’altro, che risulta evidente che la vittima era consapevole del fatto che all’azione predatoria (da intendersi in senso unitario visto il ristrettissimo contesto spaziotemporale nel quale si sono svolti i fatti) aveva preso parte un secondo soggetto che bene
– Relatore –
Ord. n. sez. 14342/2025
avrebbe potuto concorrere alla commissione della condotta violenta;
che , di conseguenza risulta correttamente contestata (e ritenuta) la circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen..
Considerato poi che il motivo di ricorso, che deduce il vizio di carenza di motivazione in ordine alla riduzione della pena per lieve entità del fatto, concordemente a quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86/2024, non Ł deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione non dedotta nei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (si veda pag. 6 della sentenza per l’infondatezza della richiesta di concessione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sulla base della gravità del fatto nel suo complesso);
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME