Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41412 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41412 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d’appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo: a) con riguardo a NOME COGNOME, l’annullamento senza rinvio per prescrizione del reato descritto al capo 4) e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; rigetto nel resto; (b) con riguardo al NOME COGNOME, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
AVV_NOTAIO in difesa di NOME NOME insisteva per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, decidendo con le forme del rito abbreviato, riqualificata l’estorsione descritta al capo 1) nel reato previsto dall’art. 513bis cod. pen., ha confermato la condanna:
(a) di NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati di illecita concorrenza,
(b) di NOME COGNOME per il reato di rapina aggravata,
(c) di NOME COGNOME per i reati di lesioni e di porto senza giustificato motivo di un coltello.
Si contestava agli stessi, insieme ad altre persone, di avere seguìto le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di averle bloccate, aggredite con calci e pugni sul volto intimando loro di non lavorare più nel territorio palermitano, e di essersi impossessate dei fusti di olio esausto trasportati dagli offesi nonché di un carrellino ed una base a rotelle.
Ricorreva per cassazione il difensore di NOME COGNOME, che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Non sarebbe stata valutata la conclamata ostilità delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei ricorrenti che avrebbe dovuto indurre ad una più accurata valutazione della credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo; si deduceva, inoltre, che le dichiarazioni degli offesi non avrebbero trovato conferme nel contenuto delle immagini riprese dal sistema di sorveglianza, le quali avrebbero consentito solo di accertare che vi sarebbe stata un’accesa discussione;
2.2. violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di rapina. Si deduceva: (a) che l’azione sarebbe stata consumata in un contesto conflittuale caratterizzato dalla attività di concorrenza sleale nel mercato palermitano dello smaltimento degli oli esausti; (b) che quando era stata consumata la rapina, il COGNOME avrebbe agito nella convinzione che le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stessero sottraendo i fusti della ditta per la quale lavorava, e che, pertanto, non sarebbe stato consapevole della ‘ altruità ‘ dei fusti trafugati; (c) che il COGNOME sarebbe giunto dei luoghi in un momento successivo rispetto al ritiro – ad opera della parte civile COGNOME – di un fusto presso il ristorante ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ , come sarebbe confermato dalle dichiarazioni del coimputato; (d) che la confusione tra i fusti della azienda del COGNOME e quelli dell’azienda delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata generata dal fatto che l’azione si sarebbe sviluppata in orario notturno e dal fatto che i fusti delle due ditte avrebbero avuto colori identici;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine riconoscimento del concorso formale tra il reato previsto dall’art. 513bis cod. pen. e la rapina. Tenuto conto che il ricorrente , con l’atto di appello aveva espressamente contestato il concorso formale tra la condotta di estorsione – poi riqualificata in illecita concorrenza e la rapina sarebbe stata necessaria una specifica motivazione, invece omessa, sulla possibilità di ritenere assorbita la rapina nella condotta qualificata ai sensi de ll’art. 513 -bis cod. pen.;
2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. Si deduceva che, avuto riguardo al modico valore dei beni
sottratti ed alle modalità della condotta, l’attenuante avrebbe dovuto essere riconosciuta.
Ricorreva per cassazione l’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME, che deduceva:
3.1. con il primo motivo, travisamento della prova per omissione: la Corte di appello aveva acquisito la produzione documentale prodotta dalla difesa – ovvero la denuncia querela sporta dal ricorrente contro la ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ per minaccia e stoccaggio abusivo di rifiuti ed altri documenti allegati – ma non l ‘ avrebbe valorizzata nonostante la stessa fosse decisiva per assegnare alla condotta la corretta qualificazione;
3.2. con il secondo motivo, il ricorrente instava per l’acquisizione (a) dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura di Marsala nei confronti COGNOME NOME e COGNOME NOME, (b) della sentenza emessa il 21 giugno 2023 nei confronti di COGNOME NOME dal Tribunale di Marsala nell’ambito del procedimento 3936/19, (c) della sentenza emessa il 5 ottobre 2022 nei confronti di COGNOME NOME, sempre nell’ambito del procedimento n. 3936/19; si tratterebbe di documentazione indispensabile per assegnare alla condotta descritta al capo 1) la corretta qualificazione giuridica, che sarebbe quella dell’ esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
3.3. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen.; art. 393 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica assegnata alla condotta descritta al capo 1): il ricorrente avrebbe agito nella ragionevole convinzione di difendersi dalla concorrenza illecita agìta ai suoi danni dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; il diritto che lo stesso avrebbe inteso tutelare sarebbe oggetto di una pretesa ‘ non del tutto arbitraria ‘ e non sfornita di una base legale;
3.4. vizio di motivazione: la sentenza impugnata non avrebbe offerto una giustificazione adeguata alla richiesta di qualificazione della condotta descritta al capo 1) ai sensi dell’art. 393 cod. pen. o, in alternativa, ai sensi dell’art. 610 cod. pen.;
3.5. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME e COGNOME; non sarebbe stata valutata l’attendibilità intrinseca ed estrinseca dello COGNOME e non sarebbe stato considerato che anche il COGNOME si era costituito parte civile, sicché le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere vagliate con RAGIONE_SOCIALEcolare accuratezza;
3.6. violazione di legge (art. 62bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: non sarebbe stato considerato come ‘elemento positivo’ l’atto di transazione
stipulato in data 15 marzo 2023 tra COGNOME NOME e le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che, pur non essendo utile a consentire la concessione dell’attenuante del risarcimento del danno, avrebbe dovuto essere valutata per la concessione delle attenuanti atipiche; si contestava, altresì, la disparità di trattamento tra il COGNOME ed il COGNOME che, al contrario del ricorrente, aveva ottenuto il beneficio invocato;
3.7. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio che sarebbe stato definito senza valutare le condotte susseguenti al reato e, segnatamente, l’atto di transazione intercorso con le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
3.8. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena per il reato di illecita concorrenza ed alla definizione degli aumenti per la continuazione, che non sarebbero stati sorretti da adeguata motivazione;
3.9. violazione di legge (art. 442, comma 2, cod. proc. pen.) l’aumento per la continuazione relativo al reato contravvenzionale previsto dall ‘art. 4 della l. n. 110 del 1975, descritto al capo 4) della rubrica accusatoria non sarebbe stato diminuito della metà, come previsto dall’art. 442, comma 2, del codice di rito, ma solo di un terzo.
Ricorreva per cassazione l’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME, che deduceva:
4.1. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen. e 393 cod. pen.) e vizio di motivazione: in ordine all’inquadramento giuridico della condotta contestata al capo 1), che avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, tenuto conto che la documentazione relativa al procedimento 3936/19 indicherebbe che le condotte contestate sarebbero state dirette ad interrompere la concorrenza illecita altrui e sarebbero state sorrette dalla volontà di far valere una pretesa fondata e non arbitraria;
4.2. vizio di motivazione: la Corte d’appello non avrebbe offerto alcuna giustificazione in ordine alla richiesta di inquadramento delle condotte contestate al capo 1) ai sensi de ll’art. 581 cod. pen. ovvero ai sensi dell’art. 610 cod. pen.;
4.3. violazione di legge (art. 62bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere riconosciute in relazione al comportamento successivo alla consumazione della condotta criminosa, attraverso la valorizzazione dell’atto di transazione intervenuto con le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; si deduceva, altresì, che sebbene la Corte non avesse inteso concedere l’attenuante della provocazione, il contesto nel quale era maturata l’azione illecita avrebbe dovuto condurre alla concessione delle attenuanti de quibus , tenuto conto della buona biografia criminale del
COGNOME e della sua regolare attività lavorativa; si censurava, infine, la disparità di trattamento con il coimputato COGNOME che, invece, aveva ottenuto il beneficio;
4.4. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio che sarebbe stato determinato, senza considerare il contesto nel quale l’attività illecita sarebbe maturata, né il fatto che la stessa sarebbe in rapporto di immediatezza con un atto di concorrenza sleale delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
4.5. vizio di motivazione (artt. 133, 81 cod. pen.) in ordine alla quantificazione degli aumenti per la continuazione ed alla identificazione del reato più grave.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità tenuto conto che le censure rivolte alla valutazione di credibilità dei contenuti accusatori delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle testimonianze, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità ogni volta che – come in questo caso – la motivazione sia persuasiva, immune da vizi logici e coerente con le emergenze processuali.
In materia, il Collegio riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di ‘merito’ in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).
Nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto che le dichiarazioni delle persone offese fossero attendibili e correnti: gli offesi avevano affermato, tanto in sede di denuncia quanto nel corso del dibattimento, di essere state minacciati ed aggrediti dal COGNOME; alla coerenza della progressione dichiarativa si associava inoltre una conferma esterna decisiva, ovvero il contenuto delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza del ristorante ‘A RAGIONE_SOCIALE ‘ che aveva registrato tutta la scena (pag. 7 della sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione logica e coerente con le emergenze processuali che non si presta ad alcuna rivalutazione, o censura, in questa sede.
1.2. Il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto ripropone in modo reiterativo le doglianze già avanzate con la prima
impugnazione circa la sussistenza di condizioni ambientali che avrebbero impedito al COGNOME di riconoscere l’altruità dei bidoni sottratti.
La Corte d’appello, con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, ha rilevato che i bidoni sottratti allo COGNOME erano certamente di pertinenza della ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ in quanto quelli della ditta del COGNOME avevano il contrassegno ‘ TARGA_VEICOLO ‘ ; non consentivano di superare la decisività di tale rilievo neanche le circostanze ambientali, ovvero l’allegata insufficienza della illuminazione; ciò in quanto le immagini di videosorveglianza estrapolate dal sistema che aveva registrato la scena erano nitide e provavano che, malgrado l’ora tarda, la luce pubblica assicurava una sufficiente illuminazione. Inoltre, veniva logicamente rilevato che non era verosimile che un dipendente della ‘ GPN ‘ non fosse in grado di cogliere la differenza tra i fusti adoperati dalla sua azienda e quelli di altre ditte (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata).
La motivazione, immune da vizi logici e coerente con le prove raccolte, si sottrae ad ogni censura in questa sede.
1.3. Il terzo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto non è sorretto da alcun interesse processuale.
E’ vero che con l’atto d’appello il COGNOME aveva chiesto non solo la riqualificazione della condotta descritta al capo 1) nella fattispecie prevista dall’art. 513 -bis cod. pen., ma anche di ritenere ‘ assorbito ‘ il reato di rapina nel delitto come riqualificato. Ed è anche vero che tale argomento, con specifico riguardo al COGNOME, non risulta trattato (la Corte si limita, infatti, ad osservare che il tema dell’assorbimento non era rilevante per il coimputato COGNOME, tenuto che lo stesso era stato assolto dal reato di rapina: pag. 11 della sentenza impugnata).
Tuttavia la omessa valutazione del l’ assorbimento invocato non ha avuto alcun effetto pregiudizievole per il ricorrente in quanto la Corte di appello ha quantificato la sanzione senza considerare la condotta descritta al capo 1), ovvero il delitto di illecita concorrenza limitandosi ad individuare la pena base in relazione al reato di rapina e ad applicare in successione le diminuzioni per le attenuanti generiche e per il rito, senza applicare alcun aumento in continuazione per reato di illecita concorrenza.
Dunque, dalla mancata valutazione dell’assorbimento non è scaturito alcun effetto processuale negativo per il COGNOME che sia idoneo a sostenere il permanente interesse all a valutazione dell’ assorbimento dei due reati.
Il Collegio rileva, inoltre, che non è stata allegata alcuna ragione a sostegno della sussistenza di un ipotetico ‘ulteriore’ i nteresse processuale alla valutazione dell’assorbimento , nonostante la pretermissione del reato descritto al capo 1) nella definizione della sanzione, sicché, anche sotto questo profilo, il motivo deve
ritenersi inammissibile.
1.4. Anche l’ultimo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto dedotto tardivamente.
Il Collegio rileva che al tempo della proposizione dell’appello ovvero nel luglio 2022 la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 non era stata pronunciata, sicché la questione non avrebbe potuto essere devoluta con la prima impugnazione; tuttavia, il giudizio di appello è stato celebrato nell’aprile del 2025, e nel corso della di tale processo – e, segnatamente, nel momento in cui venivano rassegnate le conclusioni – avrebbero dovuto essere dedotte le ragioni a sostegno dell’applicazione d ell’ attenuante in questione. Tale devoluzione, tuttavia, non è stata effettuata, dato che l’attenuante è stata tardivamente richiesta solo con il ricorso per cassazione. Il Collegio rileva, comunque, che la descrizione della condotta emergente dalle due sentenze conformi di merito non consente di ritenere che il fatto sia di lieve entità, tenuto conto delle modalità con le quali è stata consumata la rapina, che si inseriva in un contesto di molteplici azioni violente agite per salvaguardare gli interessi del COGNOME alla gestione esclusiva nel territorio palermitano della raccolta di oli esausti.
Il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME è fondato nei termini che saranno di seguito specificati.
2.1. Si premette che il secondo motivo di ricorso, con la quale si chiede l’acquisizione di documenti da parte della Corte di cassazione non è ammissibile in quanto si risolve nella richiesta di un’ attività di integrazione istruttoria estranea alla competenza della Corte di legittimità.
La competenza della Cassazione è, infatti, limitata alla valutazione della tenuta logica della sentenza impugnata ed alla corrispondenza delle valutazioni delle prove valutate con quelle raccolte delle quali, in ipotesi, si denunci il travisamento, sempre che sia adempiuto l’onere di allegazione. La Corte d i cassazione non dispone invece di poteri istruttori o integrativi.
2.2. Il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono diretti a sostenere che la condotta inquadrata come ‘ illecita concorrenza ‘ ai sensi dell’art. 513 -bis cod. pen. debba essere riqualificata come ‘ esercizio arbitrario delle proprie ragioni ‘; a fondamento di tale diversa qualificazione si deduceva , tra l’altro, il travisamento ‘ per omissione ‘ della denuncia-querela sporta dal ricorrente contro la RAGIONE_SOCIALE (ditta delle RAGIONE_SOCIALE) per minaccia e stoccaggio abusivo di rifiuti, documento acquisito, ma non valutato.
Le doglianze sono manifestamente infondate.
In materia di diagnosi differenziale del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni da altri reati consumati con violenza o minaccia, il Collegio ribadisce che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è rilevabile ove sussista (a) un diritto azionabile in giudizio, (b) un’azione violenza diretta nei confronti della sola persona che deve esaudire le pretese azionabili in giudizio e non di altri, (c) il relativo elemento soggettivo, ritenuto dalle Sezioni unite il discrimine essenziale tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’estorsione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 -02).
Nell’ attivare il controllo sull’elemento soggettivo che sostiene l’azione aggressiva e per poter ritenere l ‘eventuale sussistenza di una pretesa idonea ad essere sostenuta in giudizio, il Collegio prende atto che è vero che il ricorrente aveva sporto una denuncia per minaccia e stoccaggio abusivo di rifiuti, ma non può esimersi dall’evidenziare , tuttavia, che la condotta di illecita concorrenza descritta al capo 1) della rubrica accusatoria è connotata da elementi che escludono che alla base dell’aggressione vi fosse l’obiettivo di sostenere il diritto a ‘ gestire lecitamente’ lo stoccaggio degli oli esausti.
La condotta – descritta ed accertata – risultava infatti pacificamente diretta ad ‘ escludere con violenza ‘ dal mercato palermitano la ditta delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; mentre non si coglie – né nel capo di imputazione, né nel tessuto motivazionale ordito dalle due sentenze di merito – alcun elemento che possa indurre a ritenere che la condotta aggressiva fosse diretta ad impedire lo stoccaggio abusivo, essendo la stessa espressamente (come si coglie dal tenore delle minacce) funzionale ad eliminare la ‘S RAGIONE_SOCIALE ‘ dal mercato palermitano di gestione degli oli esausti.
Risulta, dunque, logica e persuasiva la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui esclude che l’attività contestata potesse integrare il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non potendo sostenersi né che il COGNOME avesse agito nella convinzione ragionevole della legittimità di una pretesa astrattamente tutelabile, né tantomeno che fossero emersi elementi per poter ricondurre il più grave delitto contestato in quelli di violenza privata o di percosse, delitti con condotta generica e residuale rispetto a quella specifica descritta dall’art. 513 -bis cod. pen. ritenuta, con motivazione ineccepibile, aderente alle emergenze del caso di specie.
2.3. Il quinto motivo di ricorso, che contesta il difetto di motivazione in ordine alla credibilità dei contenuti di accusatori riversati nel processo dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non supera la soglia di ammissibilità, in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa di prove che, invece, risultano adeguatamente, e persuasivamente, valutate dai giudici di merito.
In RAGIONE_SOCIALEcolare, in ordine all ‘ attendibilità delle dichiarazioni contestate la
Corte d’appello rilevava – con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali – che le incongruenze rilevate dalla difesa afferenti la dinamica del fatto non fossero decisive ai fini dell’abbattimento della valutazione di credibilità delle accuse, tenuto conto che le stesse, nel loro ‘ nucleo centrale ‘ , erano state sempre confermate e che le discrasie segnalate potevano essere spiegate alla luce della improvvisa ed inaspettata azione criminosa, oltre che della distanza temporale tra la data dell ‘ aggressione e quella in cui le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono state escusse.
A ciò si aggiunge che le dichiarazioni delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risultano confermate ad externo dalle dichiarazioni della polizia giudiziaria e dal referto che attestava le lesioni patite dallo COGNOME.
La Corte di appello ha anche rilevato che non era emersa alcuna inclinazione calunniosa del COGNOME, non ravvisandosi alcuna ragione per la quale lo stesso avrebbe dovuto confermare la versione dello COGNOME.
In conclusione, il Collegio ritiene che la motivazione della sentenza impugnata si sottragga ad ogni censura resistendo alle censure difensive.
2.4. Con il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso si contestava la definizione del trattamento sanzionatorio, con RAGIONE_SOCIALEcolare riferimento al difetto di motivazione in ordine all ‘invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Si tratta di motivi manifestamente infondati in quanto la Corte di appello ha puntualmente rilevato come elemento ostativo alla concessione delle attenuanti in parola l’ intensità del dolo emersa dalle modalità della condotta.
In materia si ribadisce, infatti, che l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986-01).
2.5. Risulta invece fondato l’ultimo motivo di ricorso, con il quale si deduce che la riduzione correlata alla scelta del rito abbreviato per la contravvenzione contestata al capo 4) non era stata applicata nella misura della metà, ma nella misura illegittima di un terzo.
Il Collegio , preso atto della fondatezza dell’eccezione, rileva tuttavia che la contravvenzione in questione risulta prescritta dato che, anche tenuto conto delle due sospensioni (dal 16/02/2022 al 08/04/2025: termine massimo considerabile, anni uno e mesi sei; dal 07/07/2025 al 04/12/2025: termine considerabile integralmente, pari a mesi quattro e giorni ventisette; e così, il termine sospensivo si cumula in complessivi anni uno, mesi dieci e giorni
ventisette di sospensione) derivanti dalla applicazione della l. n. 103 del 2017 (c .d. ‘ Legge Orlando ‘ ), il relativo termine finale complessivo, avuto riguardo alla data di commissione del fatto (10/10/2018), della sanzione edittalmente prevista per il reato in parola (anni quattro) e della durata massima del termine per gli eventi interruttivi (anni uno), risulta definitivamente spirato il 6 settembre 2025.
Il ricorso dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO proposto nell’interesse di NOME COGNOME è manifestamente infondato.
3.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso che invocano la riqualificazione condotta descritta al capo 1) nei reati di esercizio arbitrario di proprie ragioni, di violenza privata e di percosse sono inammissibili per le ragioni indicate al § 2.2. del considerato in diritto.
3.2. Il terzo, il quarto il quinto motivo di ricorso inerenti al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, la mancata concessione delle circostanze atipiche sono parimenti inammissibili per le ragioni indicate al § 2.4. del considerato in diritto.
In conclusione deve ritenersi che il ricorso del COGNOME sia totalmente inammissibile mentre quello del COGNOME sia manifestamente infondato salvo che in relazione alle censure proposte con riferimento al reato di cui al capo 4), di cui va rilevata la maturata prescrizione medio tempore .
In relazione a tale capo la sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e deve essere eliminata la relativa pena di venti giorni di reclusione.
La fondatezza dei rilievi relativi al capo 4) non confligge con la dichiarazione di inammissibilità dei motivi proposti nei confronti degli altri capi dell’editto accusatorio. Sul punto il Collegio riafferma che in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966-01).
All’inammissibilità del ricorso del RAGIONE_SOCIALE s egue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Nessuna condanna alle spese va pronunciata a carico del COGNOME in conseguenza del parziale accoglimento del proprio ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME relativamente al reato di cui al capo 4 (artt. 61 n. 2 cod. pen., 4 l. n. 110/1975) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni venti di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME NOME. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 4 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME