Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33151 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33151 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della Corte d’appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni presentate nell’interesse dei ricorrenti dagli AVV_NOTAIO
COGNOME e NOME COGNOME, che insistono per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 2 ottobre 2023, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME, entrambi per il delitto di illecita concorrenza con minaccia o
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violenza, nonché il secondo anche per il delitto di lesioni personali aggravate, ha ritenuto per entrambi assorbito nel delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen. quello d violenza privata, ed ha rideterminato le pene, riducendole, per il primo in due anni e due mesi di reclusione e per il secondo in due anni e quattro mesi di reclusione.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tra I’l maggio e il 25 luglio 2015, avrebbero costretto almeno tre “concorrenti” nell’attività di venditori ambulanti a cedere loro i posti migliori l’esposizione delle merci in luogo pubblico dell’area portuale dell’isola di Vulcano, e a non svolgervi i loro commerci, agendo con minacce e violenze, sfociate anche nell’aggressione fisica mediante l’uso di un bastone in danno di un “concorrente” e in lesioni personali guaribili in dieci giorni in danno di altro “concorrente”.
Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe NOME COGNOME e NOME COGNOME, con un unico atto sottoscritto dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto o comunque alla sua ascrivibilità agli attuali ricorrenti.
Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi con le puntuali critiche, formulate nell’atto di appello, in ordine significato attribuito dal Giudice di primo grado alle dichiarazioni dei testi escussi e, anzi, ne ha travisato il contenuto. Si segnala, in particolare, che impropriamente sono state valorizzate le dichiarazioni: a) dell’ufficiale di polizia giudizia maresciallo COGNOME, in quanto questi non ha mai effettuato alcun rilievo personale e diretto dei fatti; b) della venditrice ambulante NOME COGNOME, la quale ha riferito solo di alterchi verbali, ma non anche di aggressioni ed intimidazioni. Si aggiunge che un singolo episodio di violenza o minaccia, ammesso e non concesso si sia verificato, può integrare la fattispecie di cui all’art. 513-bis cod. pen. solo abbia la effettiva capacità di condizionare il “concorrente” destinatario della condotta illecita nello svolgimento della sua attività economica.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 131-bis cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha omesso di applicare la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, perché la vicenda è di minimo rilievo ed attiene al commercio di oggetti di infimo valore.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 133 e 61 cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto ha giustificato il diniego sulla base di una circostanza fattuale, quella della «particolare efferatezza delle condotte e del contesto locale», in realtà non accertata.
I due ricorrenti, con atto sottoscritto dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, in data 31 maggio 2024, hanno presentato memoria di replica alla requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di cassazione.
Nell’atto, si ripropongono le censure formulate nel ricorso, rispondendo ai rilievi del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e si chiede, inoltre, la pronuncia di sentenza di non doversi procedere perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate.
Prive di specificità, e comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l’affermazione della responsabilità dei ricorrenti, deducendo che la sentenza impugnata, nel ritenere provate le aggressioni e le intimidazioni da parte degli imputati, ha travisato il contenuto delle prove testimoniali acquisite, e, comunque, non ha accertato la capacità condizionante di tali condotte sulla libertà di iniziativa economica dei concorrenti.
2.1. Appare utile muovere dalla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello, del tutto in linea con quella effettuata nella sentenza di primo grado.
La Corte d’appello, precisamente, ritiene che: a) i due attuali ricorrenti, NOME COGNOME e NOME COGNOME, esercenti l’attività di venditori ambulanti, sono responsabili del delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen. per avere usato, tr 11 maggio 2015 e il 25 luglio 2015, minacce e violenze in danno di diversi cittadini extra-comunitari, anche percuotendo due di essi, NOME COGNOME e NOME COGNOME, il secondo pure con un bastone, per accaparrarsi i posti migliori dell’area adibita a mercato all’aperto nell’isola di Vulcano, e per indurre l vittime a desistere dal ritornare in quella località a vendere le loro mercanzie; b) il solo NOME COGNOME è responsabile anche del delitto di cui agli artt. 61, n. 2, 582, 585 e 576 cod. pen. per avere, in data 1 maggio 2015, cagionato ad NOME COGNOME, mediante percosse, lesioni personali consistite in trauma periorbitale i e zigomatico emilato destro, giudicate guaribili in dieci giorni, al fine di indu non vendere le sue merci nel mercato di Vulcano.
A base di questa ricostruzione, la sentenza impugnata richiama non solo le dichiarazioni delle persone offese, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ma anche le dichiarazioni del maresciallo dei Carabinieri, NOME COGNOME, e della teste NOME COGNOME, nonché il referto medico relativo alle lesioni subite da NOME COGNOME.
In particolare, il Giudice del gravame osserva che le dichiarazioni delle persone offese sono attendibili anche perché le stesse non si sono costituite parti civili. Sottolinea, poi, in particolare, che NOME COGNOME ha detto che egli e le altre persone offese vendevano collane e cappelli proprio come gli attuali ricorrenti, e che costoro avevano intimato loro di non vendere tale genere di beni.
La Corte distrettuale, poi, segnala che il maresciallo dei Carabinieri NOME COGNOME ha affermato: a) di essere ripetutamente intervenuto nell’area del mercato all’aperto di Vulcano per sedare i contrasti tra i venditori ambulanti attivi in quel zona, tra l’1 maggio 2015 ed il 10 agosto 2015; b) di aver constatato come, sebbene non vi fossero regole prefissate ai fini dell’attribuzione dei posti nel mercato, gli spazi migliori fossero sempre occupati dai due attuali ricorrenti; c) di aver «personalmente ascoltato» i due attuali ricorrenti, durante gli alterchi, minacciare i venditori ambulanti extra-comunitari sia di morte, sia della revoca del permesso di soggiorno, anche millantando amicizie presso la Questura di Messina; d) di avere assistito ad un’aggressione effettuata dai due attuali ricorrenti in danno di NOME COGNOME con l’uso di bastoni in legno tratti da una sedia, e di essere prontamente intervenuto unitamente ad un collega.
Il Giudice di secondo grado, ancora, espone che la teste NOME COGNOME, altra venditrice ambulante attiva nel mercato all’aperto di Vulcano, ha ricordato di aver assistito nel maggio 2015 ad alterchi tra i due attuali ricorrenti alcuni venditori nordafricani, per i prezzi di vendita delle merci, e al ferimento d uno di questi ultimo, costretto ad accasciarsi per terra, ed ha precisato che le lit cessavano per l’intervento dei Carabinieri.
Aggiunge, pure, per completezza, che le persone offese non versavano in alcuna situazione di abusivismo, perché erano in regola con i pagamenti delle concessioni alla locale Capitaneria di Porto.
2.2. La ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello, in ragione dei precisi e congrui elementi istruttori richiamati, e sulla base delle massime di esperienza applicate, è immune da vizi.
Le critiche contenute in proposito nel ricorso inoltre sono prive di specificità. Ciò innanzitutto perché non si confrontano compiutamente con il contenuto delle fonti di prova precisamente esposto nella sentenza impugnata e sopra riassunto nel § 2.1. E poi perché sostanzialmente chiedono una reinterpretazione delle 21 risultanze istruttorie, tra l’altro allegando assertivamente, ma non documentando, il travisamento delle stesse.
2.3. Ritenuta immune da vizi la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello, risulta poi corretta anche la qualificazione giuridica dei fatti.
In particolare, le condotte dei due attuali ricorrenti, consistite in minacce percosse e lesioni in danno dei concorrenti nell’attività di commercio ambulante, al fine di accaparrarsi i posti migliori dell’area adibita a mercato all’aperto nell’is di Vulcano, e di indurre le vittime a desistere dal ritornare in quella località vendere le loro mercanzie sono state correttamente qualificate a norma dell’art. 513-bis cod. pen.
In proposito, è sufficiente richiamare la recente decisione delle Sezioni Unite in argomento, ad avviso della quale, ai fini della configurabilità del reato di cu all’art. 513-bis cod. pen. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente (Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278735 – 01).
E, per maggior chiarezza, può essere evidenziato che le Sezioni Unite, in applicazione del principio, ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 513cod. pen. in una fattispecie esattamente sovrapponibile a quella in esame nella specie: nella vicenda sottoposta alla cognizione delle Sezioni Unite, agli imputati era «contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non far più ritorno a Pomigliano D’Arco per lavori di spurgo», e nel cagionare, colpendolo con calci e pugni, lesioni giudicate guaribili in tre giorni a NOME COGNOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE, la quale effettuava lavori di spurgo nel medesimo ambito territoriale ove gli imputati, operanti nel medesimo settore, rivendicavano l’esclusiva» (cfr. Sez. U, COGNOME, cit., § 1 del Ritenuto in fatto).
Diverse da quelle consentite sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la mancata applicazione della casa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., deducendo che la sentenza impugnata avrebbe dovuto rilevare il minimo rilievo della vicenda.
Invero, in disparte da ogni altra considerazione, la censura in questione risulta proposta per la prima volta in sede di legittimità, quando poteva essere sollevata già in sede di appello.
D conseguenza, trova applicazione la regola di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., secondo la quale il ricorso è inammissibile se è proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.
Manifestamente infondate sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che lo stesso è stato fondato su una circostanza fattuale, quella della «particolare efferatezza delle condotte e del contesto locale», in realtà non accertata.
In effetti, la sentenza impugnata, per escludere il beneficio di cui all’art. 62 bis cod. pen., ha sì valorizzato la «particolare efferatezza delle condotte e del contesto locale», ma la ha ravvisata specificamente nel «descritto ed acclarato comportamento pressoché da “ras” del mercato all’aperto di Vulcano da parte dei COGNOME». E questo riferimento, oltre che congruo, è sicuramente puntuale ed ancorato agli accertamenti compiuti, perché evoca in modo univoco le reiterate e gravi condotte di minaccia e violenza poste in essere dagli attuali ricorrenti, nell’arco di diversi mesi, al fine di eliminare la concorrenza di una pluralità di al venditori ambulanti dello stesso settore merceologico.
Non consentite, ancora, sono le deduzioni proposte nella memoria con riferimento alla richiesta di pronuncia di sentenza di non doversi procedere perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.
In proposito, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01).
E, in linea con questo principio, si è anche precisato che l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di esaminare il motivo nuovo concernente l’eccezione di prescrizione, ancorché maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza d’appello, poiché l’inammissibilità dei motivi principali di impugnazione si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (così Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 282021 – 01, la quale ha pure osservato che il principio vale, a maggior ragione, in relazione all’eccezione di prescrizione contenuta in successivi atti di parte, per i quali opera, oltre alla preclusione anzidetta, anche quella più AVV_NOTAIO del termine di quindici giorni prima dell’udienza per la presentazione dei motivi nuovi, fissata dall’art. 585 comma 4, prima parte, cod. proc. pen.).
Nella vicenda in esame, da un lato, i motivi del ricorso per cassazione sono inammissibili, per le ragioni indicate nei §§ 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3 e 4.
Dall’altro, la questione della maturazione del termine di prescrizione in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello non risulta dedotta né in quella sede, né mediante ricorso per cassazione, e neppure con motivi nuovi, ma solo
con una memoria depositata il 31 maggio 2024, ossia soli sette giorni prima della data fissata per la presente deliberazione.
Di conseguenza, in applicazione dei principi richiamati, deve ritenersi preclusa in questa sede la possibilità di esaminare la questione concernente l’eccezione di prescrizione, sebbene asseritannente maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza d’appello.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, a carico di ciascuno di essi, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 07/06/2024.