Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37631 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37631 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
NOME NOME cl. 82, nato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
NOME NOME cl. 67, nato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
AVV_NOTAIO generale presso la Corte di appello di Catanzaro, nei confronti di COGNOME NOME NOME, COGNOME NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nonché dei non ricorrenti
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME
avverso la sentenza emessa in data 18/07/2024 dalla Corte di appello di
Catanzaro;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso del AVV_NOTAIO generale presso la Corte di appello di Catanzaro con riferimento al reato di cui al capo 1), l’annullamento con rinvio relativamente ai motivi di cui alle lettere g) e h), e di dichiarare inammissibili i ricorsi degli imputati;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME NOME e di NOME COGNOME, dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME e di NOME COGNOME NOME, dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME NOME, dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso proposto in relazione all’ente.
RITENUTO IN FATTO
1. L’ipotesi di accusa.
Il AVV_NOTAIO della Repubblica di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio, tra gli RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME, NOME COGNOME cl. ’67, NOME COGNOME cl. ’82, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1) e di NOME COGNOME, NOME COGNOME cl. ’67 NOME COGNOME cl. ’82, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen. (capo 2).
A COGNOME NOME, COGNOME NOME cl. ’67 e NOME COGNOME al capo 3) è stato, inoltre, contestato il delitto di cui all’art. 110, 353-bis cod. pen. e a NOME COGNOME cl. 82 e NOME COGNOME cl. 67 il delitto di cui all’art. 323 cod. pen. al capo 4).
Gli enti RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono, inoltre, stati imputati degli illeciti amministrativi di c all’art. 24-ter d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al delitto presupposto di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo I), e di cui all’art. 25-bis.1 del d.lgs. n. 231 2001, in relazione al delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen. (capo II).
Secondo la prospettazione accusatoria gli imprenditori NOME COGNOME e NOME COGNOME, unitamente ad alcuni loro familiari e dipendenti, sarebbero stati partecipi della RAGIONE_SOCIALE di ‘ndrangheta RAGIONE_SOCIALE (art. 416-bis. cod. pen.) e avrebbero commesso plurimi delitti di illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513-bis cod. pen.) nei settori economici delle onoranze funebri e dei
servizi di assistenza sanitaria resi presso l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Le società riconducibili alle famiglie COGNOME (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) e COGNOME (RAGIONE_SOCIALE), parimenti, avrebbero rappresentato i terminali della RAGIONE_SOCIALE COGNOME nei settori economici indicati.
2. La sentenza di primo grado.
Gli imputati, nel corso dell’udienza preliminare, hanno chiesto di essere giudicati nelle forme del giudizio abbreviato e il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, con sentenza emessa in data 29 settembre 2021, ha dichiarato:
NOME COGNOME colpevole del reato ascrittogli al capo 2) e, applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione;
COGNOME NOME COGNOME cl. DATA_NASCITA colpevole del reato ascrittogli al capo 1) -esclusa l’aggravante di cui al quarto comma dell’art. 416-bis cod. pen., 2) e 4), avvinti dalla continuazione e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di nove anni e sei mesi di reclusione;
COGNOME NOME COGNOME cl. DATA_NASCITA colpevole del reato ascrittogli al capo 1) -esclusa l’aggravante di cui al quarto comma dell’art. 416-bis cod. pen., 2) e 4), avvinti dalla continuazione e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di nove anni e sei mesi di reclusione;
COGNOME NOME COGNOME colpevole del reato ascrittogli al capo 1) -esclusa l’aggravante di cui al quarto comma dell’art. 416-bis cod. pen., e 2), avvinti dalla continuazione e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di undici anni di reclusione;
NOME COGNOME colpevole del reato ascrittogli al capo 1) -esclusa l’aggravante di cui al quarto comma dell’art. 416-bis cod. pen., e 2), avvinti dalla continuazione e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di nove anni e due mesi di reclusione;
NOME COGNOME colpevole del reato ascrittogli al capo 1) -esclusa l’aggravante di cui al quarto comma dell’art. 416-bis cod. pen., e 2), avvinti dalla continuazione e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di dieci anni e sei mesi di reclusione;
NOME COGNOME colpevole del reato ascrittogli al capo 1) -esclusa l’aggravante di cui al quarto comma dell’art. 416-bis cod. pen., e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di nove anni e quattro mesi di reclusione.
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro ha, inoltre, assolto NOME COGNOME dal delitto di cui al capo 1) per non aver
commesso il fatto e NOME COGNOME, NOME COGNOME cl. ’67 e NOME COGNOME dal reato di cui al capo 3) perché il fatto non sussiste.
Il giudice di primo grado, inoltre, ha dichiarato RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE responsabili degli illeciti amministrativi loro ascritti, avvinti dal vincolo della continuazione applicata la diminuente per il rito, ha condannato ciascun ente al pagamento della sanzione pecuniaria di 206.400 euro e ha applicato le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 201 del 2001 per la durata di due anni.
Il giudice ha, inoltre, disposto, ai sensi dell’art. 240 cod. pen. e 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.), la confisca dei beni immobili, degli autoveicoli, dell’intero complesso aziendale e dell’intero capitale sociale della società RAGIONE_SOCIALE, della società RAGIONE_SOCIALE
3. La sentenza di appello.
La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dal AVV_NOTAIO Ministero e dagli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME cl. ‘NOME, NOME COGNOME cl. ’67, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE:
ha assolto NOME COGNOME cl. NOME, NOME COGNOME clNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dal delitto contestato al capo 1) perché il fatto non sussiste;
ha assolto NOME COGNOME clNOME e NOME COGNOME clNOME dal reato ascritto al capo 4) perché il fatto non sussiste;
ha escluso la responsabilità delle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in relazione al capo I) perché l’illecito amministrativo dipendente da reato non sussiste;
ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato ascritto al capo 2), in quanto il reato è estinto per morte dell’imputato;
riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta in relazione al delitto di cui al capo 2) in un anno e sei mesi per NOME COGNOME cl. NOME, NOME COGNOME cl. 67 e NOME COGNOME, applicando la sospensione della pena e la non menzione per i predetti;
ha ridotto a due anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione la pena inflitta a NOME COGNOME in relazione al delitto di cui al capo 2);
ha rideterminato in due anni e otto mesi la pena inflitta a NOME COGNOME in relazione al delitto di cui al capo 2);
ha rideterminato la pena pecuniaria inflitta a RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in relazione
all’illecito amministrativo di cui al capo II) in euro 51.600 e la sanzione interditti della sospensione delle licenze per l’esercizio delle attività di onoranze funebri e di autoambulanze e servizi di assistenza domiciliare per la durata di sei mesi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata di un anno, revocando le ulteriori sanzioni interdittive applicate dalla sentenza di primo grado;
ha revocato la confisca dei beni e delle società disposte con la sentenza impugnata.
4. I ricorsi proposti.
Il AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME cl. 67, gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME cl. 82, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, hanno impugnato la sentenza predetta e ne hanno chiesto l’annullamento.
5. Il ricorso del AVV_NOTAIO generale.
Il AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro ha impugnato la sentenza predetta e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo cinque motivi di ricorso.
5.1. Con il primo motivo di ricorso il AVV_NOTAIO generale ha eccepito l’inosservanza degli artt. 110, 416-bis cod. pen. e degli artt. 192, 521, 597 e 598 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alle assoluzioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME cl. 82, NOME COGNOME cl. 67 e NOME COGNOME dal delitto di associazione a delinquere di tipo mafiosa contestato al capo 1).
La Corte di appello non avrebbe tenuto conto che la Corte di cassazione, nella sentenza n. 32385 del 2019, emessa con riferimento al ricorso ex art. 311 cod. proc. pen. da NOME COGNOME, ha ritenuto configurabile la fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa e che il successivo ricorso proposto dall’imputato è stato dichiarato inammissibile.
I collaboratori di giustizia, infatti, hanno riferito dei rapporti tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, in un contesto di reciproci vantaggi.
Ti vantaggio per COGNOME era quello di poter far affidamento, nel settore delle onoranze funebri, su una “protezione” tale da scoraggiare le imprese concorrenti. Significativo sarebbe stato in tale direzione il dato della crescita esponenziale dei profitti delle imprese di COGNOME nel periodo di ascesa della consorteria RAGIONE_SOCIALE.
Questa protezione sarebbe stata avvertita anche dal personale sanitario e dagli operatori del RAGIONE_SOCIALE che “tolleravano”, come
una imposizione, la presenza dei dipendenti delle imprese NOME negli spazi del nosocomio, presenza finalizzata a rendere effettivo il proprio monopolio.
Nel corso del giudizio sarebbe stato accertato che le società di Putríno hanno assunto NOME COGNOME, figlio del boss NOME COGNOME, NOME COGNOME, figlio di NOME, con pregiudizi penali, NOME COGNOME, NOME COGNOME, padre dei fratelli NOME e NOME, tutti associati al clan RAGIONE_SOCIALE e condannati, con sentenza irrevocabile per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.
La protezione del clan COGNOME, peraltro, secondo quanto riferito dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME avrebbe fatto cessare per le società di NOME le estorsioni poste in essere dalla RAGIONE_SOCIALE.
Per converso, per la RAGIONE_SOCIALE COGNOME, i vantaggi derivanti dalla protezione assicurata alla società di NOME sarebbe stati costituiti, come riferito da collaboratori di giustizia e rilevato dalla sentenza n. 12426 del 13/01/2021 della Corte di cassazione, nella disponibilità dei propri locali per incontri tra gli affili gli imprenditori, nel cambio di assegni o nella messa a disposizione di danaro contante; nel sostegno economico prestato a detenuti e latitanti del clan; nell’attività di mediazione svolta in occasione di alcuni screzi di tipo familiare.
NOME COGNOME, dunque, non era un imprenditore vittima, in quanto il collaboratore di giustizia NOME COGNOME ha detto che il ricorrente era amico di COGNOME.
Il collaboratore di giustizia NOME COGNOME ha riferito che i sanitari in occasione dei decessi dicevano di chiamare NOME COGNOME e il collaboratore NOME ha detto che NOME COGNOME gestiva per conto della RAGIONE_SOCIALE COGNOME gli interessi legati all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il collaboratore NOME COGNOME, nel corso dell’interrogatorio del 7 ottobre 2017, ha riferito che COGNOME destinava parte dei proventi delle proprie imprese al mantenimento in carcere dei detenuti e a garantire la latitanza di NOME COGNOME.
La sentenza impugnata sarebbe, peraltro, contraddittoria, in quanto ha escluso la sussistenza del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., ma ha applicato l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.
Stante il rapporto sinallagmatico tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE COGNOME, il reato contestato al capo 1) avrebbe dovuto essere riqualificato come concorso esterno in associazione mafiosa.
NOME COGNOME cl. 82 è il figlio di NOME, nonché socio di maggioranza e amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE; egli partecipava in prima persona alla gestione aziendale e alle decisioni strategiche volte a imporre il predominio della società nel settore delle onoranze funebri.
Nell’intercettazione n. 1571 del 22 dicembre 2015 risultata che era stato il figlio a caldeggiare l’assunzione di NOME COGNOME, manifestando piena
consapevolezza della finalità dell’assunzione.
Nella intercettazione n. 5415 del 2015, inoltre, NOME COGNOME parla anche della assunzione di NOME COGNOME.
NOME COGNOME cl. ’82 è stato il detentore del 90% delle quote della società RAGIONE_SOCIALE, rilevate in data 22 gennaio 2018 da NOME COGNOME, e ha partecipato consapevolmente alle attività del gruppo aziendale, concordando con lo zio le strategie di illecita concorrenza (come risulta nella conversazione prog. 1944 R.I.T. 974/15). Ai timori inizialmente rappresentati dal ricorrente, non era mai seguita un’opposizione alla strategia dello zio.
NOME COGNOME è stato tra i soci di minoranza della società RAGIONE_SOCIALE e, due anni dopo la costituzione, ha ceduto le quote, svolgendo attività lavorativa per la società come mero dipendente. COGNOME era il braccio desto di NOME COGNOME, aggiornato su tutte le sue decisioni.
Per questi imputati la Corte di appello avrebbe dovuto riqualificare il reato contestato al capo 1) come concorso esterno in associazione mafiosa.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso il AVV_NOTAIO generale ha dedotto l’inosservanza degli artt. 110, 416-bis cod. pen. e degli artt. 129 192, 521, 597 e 598 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, medio tempore deceduto.
Il AVV_NOTAIO generale ricorrente ha rilevato che la Corte di appello ha assolto NOME dal reato di cui al capo 1) perché il fatto non sussiste e, con riferimento al delitto contestato al capo 2), ha dichiarato di non doversi procedere, in quanto il reato è estinto per morte dell’imputato.
La Corte di appello, a pag. 62 della sentenza impugnata, ha affermato che la morte dell’imputato costituisce una causa estintiva del rapporto processuale, preclusiva di ogni eventuale pronuncia nel merito, ma ha adottato questa regola di giudizio solo per il delitto di cui al capo 2) e non per il delitto di cui al capo
Nella motivazione della sentenza impugnata, peraltro, non si rinviene un paragrafo che motivi l’assoluzione di NOME COGNOME dal delitto di cui al capo 1).
La Corte di appello, inoltre, nell’assolvere NOME COGNOME, avrebbe pretermesso che il medesimo era socio unico e amministratore della RAGIONE_SOCIALE e capo dell’omonimo gruppo imprenditoriale, che operava sotto la protezione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE, come era risultato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e dalle intercettazioni telefoniche.
5.3. Con il terzo motivo di ricorso il AVV_NOTAIO generale ha censurato l’inosservanza degli artt. 110, 416-bis cod. pen. e degli artt. 192, 521, 597 e 598 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento all’assoluzione di NOME COGNOME dal delitto di associazione a delinquere di tipo mafiosa contestato al capo 1).
NOME COGNOME è il figlio di NOME; quest’ultimo è il fratello di NOMENOME quale, a sua volta, al di là delle cariche formali distribuite tra i familiari, sare stato il principale referente delle diverse imprese di famiglia, attive nel settor delle onoranze funebri nell’area di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Le condotte ricondotte al gruppo COGNOME nella stessa sentenza impugnata non sarebbero penalmente irrilevanti, ma costituirebbero forme di concorso esterno in associazione mafiosa.
Anche i dipendenti della società RAGIONE_SOCIALE imponevano la loro presenza e non potevano essere allontanati dal nosocomio, al quale accedevano procurandosi anche le chiavi dei reparti.
Le dichiarazioni rese dai dirigenti dell’ospedale e dal personale medico hanno confermato gli interventi minacciosi posti in essere dal personale delle società di COGNOME e i collaboratori di giustizia COGNOME e NOME COGNOME hanno riferito di assunzioni presso l’impresa rocca di esponenti della criminalità organizzata.
Vi sarebbe, dunque, stato uno scambio di favori tra il gruppo RAGIONE_SOCIALE (sempre riconducibile alla RAGIONE_SOCIALE confederata RAGIONE_SOCIALE) e la ditta COGNOME, mediante l’assunzione di affiliati quali dipendenti e donazioni in occasione delle festività, in cambio di “protezione”.
5.4. Con il quarto motivo il AVV_NOTAIO generale ha dedotto l’inosservanza degli artt. 220 cod. pen. e 19 d.lgs. n. 231 del 2001, con riferimento alla mancata confisca del profitto lucrato dagli enti RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME.
Il AVV_NOTAIO ricorrente ha rilevato che l’art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001 prevede un’ipotesi di confisca obbligatoria, la cui applicazione consegue automaticamente al riconoscimento della responsabilità amministrativa da reato dell’ente.
Nel caso di specie, ricorrendo ad una perizia, si sarebbe potuto determinare il profitto confiscabile, in base a dati notori precisi, desumibili da analisi statisti e della banca dati dell’anagrafe tributaria.
La Corte di appello, inoltre, non avrebbe considerato che si poteva tener conto dei valori medi di settore, come ammesso da Sez. 6, n. 9988 del 27/0/2015, Rv. 262794, e Sez. 2, n. 50710 del 6/11/2019, Rv. 278009.
Si sarebbe anche potuto effettuare il raffronto tra i dati contabili dell imprese COGNOME e COGNOME, che avevano dato luogo ad un duopolio di fatto, con quelli dell’impresa RAGIONE_SOCIALE, che, dopo il 2000, aveva fatto registrate una flessione dei fatturati che dal 2023 in poi si erano azzerati, secondo quanto risulta dall’anagrafe tributaria.
Il fatturato era poi ripreso (con la società RAGIONE_SOCIALE) dal 2005, in coincidenza con il fidanzamento e il successivo matrimonio di NOME COGNOME con la nipote di esponenti di spicco della RAGIONE_SOCIALE COGNOME, come affermato
dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME, che ha dichiarato che NOME COGNOME da «vessato» era divenuto «colluso».
I dati contabili riferiti all’impresa COGNOME documenterebbero, in modo inconfutabile, come il sostegno delle figure criminali abbia determinato un aumento esponenziale del fatturato, per motivi che esulano dalle normali dinamiche commerciali.
I dati contabili acquisiti agli atti e tratti dalla banca dati dell’anag tributaria, ignorati dalla Corte di appello, avrebbero consentito di operare una comparazione del fatturato e del volume di affari, nonché dei redditi delle imprese operanti nel settore delle onoranze funebri nel comprensorio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’arco temporale considerato dai capi di imputazione, in modo da calcolare i profitti medi e di determinare, con una serie di operazioni matematiche e statistiche, il profitto della commissione degli illeciti amministrativi dipendenti reato degli enti RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME.
5.5. Con il quinto motivo il AVV_NOTAIO ricorrente ha eccepito l’inosservanza dell’art. 240 cod. pen., in quanto la Corte di appello ha revocato la confisca dei beni e delle società disposta con la sentenza di primo grado, rilevando che «nel disporre la confisca il GIP ha espressamente richiamato il solo disposto dell’art. 416-bis, comma 7, c.p., collegando, quindi, la misura ablatoria alla condanna per l’ipotesi di cui all’art. 416-bis c.p., rispetto alla quale, però, in questa sede registrata l’assoluzione di tutti gli imputati. Viene, quindi, meno il presuppost della mafiosità delle imprese e va disposta la revoca della confisca e il dissequestro, con restituzione agli aventi diritto ove si tratti di beni ancora sequestro» (pag. 72 della sentenza impugnata).
Il AVV_NOTAIO ricorrente, tuttavia, ha dedotto che la Corte di appello avrebbe potuto mantenere la confisca delle cose costituenti profitto del reato nei confronti degli imputati che hanno riportato condanna per il reato di cui al capo 2) della rubrica, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
Si tratterebbe del profitto dei reati attribuibile a ciascun imputato e determinabile con apposita perizia, sulla base dei dati acquisiti nel corso del processo e da quelli presenti nell’anagrafe tributaria, mediante una comparazione del fatturato e del volume di affari, nonché dei redditi delle imprese operanti nel settore delle onoranze funebri nel comprensorio di Lannezia RAGIONE_SOCIALE nell’arco temporale considerato dai capi di imputazione, in modo da calcolare i profitti medi e di determinare, con una serie di operazioni matematiche e statistiche, il profitto della commissione dei reati commessi.
6. Il ricorso di NOME COGNOME.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’interesse di NOME
COGNOME, hanno proposto due motivi di ricorso.
6.1. Con il primo motivo i difensori hanno dedotto l’errata applicazione dell’art. 513-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto.
Le Sezioni unite, nella sentenza n. 13178 del 2020, COGNOME, hanno descritto le condotte idonee ad integrare il delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen. come atti di concorrenza connotati da violenza o minaccia idonei a contrastare o a ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente; la Corte di appello, tuttavia, non avrebbe fatto buon governo di questo principio di diritto, in quanto ha ritenuto integrato il delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza mediante condotte poste in essere nei confronti di alcuni dipendenti dell’ospedale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non già delle imprese concorrenti.
Già la sentenza n. 19946 del 2019 della Sesta Sezione penale, proprio con riferimento al ricorso proposto in sede cautelare dal ricorrente, ha rilevato, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, che le condotte intimidatorie «ispirate a prepotenza e/o prevaricazione nei confronti dei dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE» avrebbero potuto al più integrare i reati comuni di cui agli artt. 610, 612 cpv. e 629 cod. pen. e non già il delitto contestato di cui all’art. 513-bis cod. pen.
6.2. Con il secondo motivo i difensori hanno censurato l’erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo del metodo mafioso.
L’applicazione di questa aggravante postula la prova oltre ogni ragionevole dubbio che la violenza e la minaccia siano mafiose e, dunque, abbiano quella connotazione, penetrante ed energica, che deriva dalla prospettazione della provenienza da un sodalizio mafioso. Per concretare il metodo mafioso occorrerebbe, dunque, la dimostrazione di una condotta particolarmente prevaricatrice, diversa dalla mera violenza o minaccia idonea a integrare gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen.
La Corte di appello, tuttavia, non avrebbe operato questo accertamento, limitandosi a richiamare apoditticamente «le eloquenti denunce del direttore sanitario e dei dipendenti escussi».
Ad avviso dei difensori, impedire l’accesso ai reparti ospedalieri alle imprese concorrenti può integrare la mera condotta del delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen., ma non comportare l’applicazione della aggravante contesta.
7. Il ricorso di NOME COGNOME cl. DATA_NASCITA.
7.1. L’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME cl. 67, con unico motivo di ricorso, ha censurato l’errata applicazione dell’art. 513-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto.
La Corte di appello ha rigettato le censure proposte nell’atto di appello,
rilevando che il ricorrente, nella qualità di amministratore e socio di RAGIONE_SOCIALE, avrebbe condiviso la gestione di NOME COGNOME nell’esecuzione delle condotte violente e minacciose di concorrenza illecita poste in essere preso il nosocomio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Erroneamente, tuttavia, la Corte di appello avrebbe riconosciuto un ruolo imprenditoriale al ricorrente in tutte le società del gruppo RAGIONE_SOCIALE; il ricorrent infatti, avrebbe svolto un ruolo imprenditoriale, come amministratore prima e come socio, dal gennaio 2018, solo nella società RAGIONE_SOCIALE
Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME sarebbero, rispetto alla posizione del ricorrente, risalenti, imprecise e generiche, per difetto di connotazioni individualizzanti. Le dichiarazioni più recenti risalirebbero al 2017, quelle rese da COGNOME, ma afferiscono comunque a fatti e condotte in nessun modo riconducibili al ricorrente, peraltro neppure menzionato.
Le intercettazioni telefoniche poste a fondamento della conferma della sentenza di condanna costituirebbero, inoltre, l’esito di attività captativa posta in essere in RAGIONE_SOCIALE processi nei confronti di RAGIONE_SOCIALE imputati e trasfusa nel present processo in violazione dell’art. 270 cod. proc. pen.
Gli esiti delle esigue intercettazioni che riguardano il ricorrente, peraltro, dimostrerebbero non già la condivisione, ma la resistenza di NOME COGNOME alla realizzazione della strategia imprenditoriale dello zio paterno e, dunque, l’autonomia della gestione di impresa realizzata dal ricorrente. Mancherebbe la prova dell’adesione del ricorrente alle condotte anticoncorrenziali contestate.
La valutazione operata in sede cautelare dalla Corte di cassazione della posizione del ricorrente avrebbe dovuto fondare la sua assoluzione nel giudizio di merito.
La documentazione acquisita nel corso del processo sarebbe costituita da provvedimenti amministrativi rispetto ai quali non sarebbe emerso alcuna condotta del ricorrente idonea ad influenzare RAGIONE_SOCIALE o a conseguire profitti illeciti.
Parimenti le attività di osservazione svolte non avrebbero lasciato emergere condotte penalmente rilevanti del ricorrente.
Le testimonianze assunte, da ultimo, sarebbero prive di rilievo, in quanto i testimoni avrebbero riferito anche della presenza di altre società presso il nosocomio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con quelle oggetto del presente processo e in concorrenza con le stesse.
7.2. Con riferimento al delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen., contestato al capo 2), inoltre, non vi sarebbe alcuna prova che condotte direttamente assunte dal ricorrente abbiano integrato un’attività di illecita concorrenza con violenza o con minaccia.
Il riferimento operato dalla Corte di appello di Catanzaro alla «occupazione
di un certo mercato o di una zona “contrattualmente” stabilita, conseguente all’azione intimidatoria del gruppo criminale egemone sul territorio», che abbia determinato «illecita concorrenza ambientale» e integrato il delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen., costituirebbe una motivazione meramente apparente.
La Corte di appello, dunque, non avrebbe individuato alcuna concreta attività di concorrenza illecita, necessaria per integrare il reato in questione, né comportamenti, violenti o minatori, che siano specificamente diretti ad alterare l’ordinario e libero svolgimento della concorrenza.
7.3. COGNOME Parimenti COGNOME sarebbe COGNOME manifestamente COGNOME illogica COGNOME l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., contestata solo al fine di eludere il termine di prescrizione, una volta assolto l’imputato dal delitto di cui all’art. 4 bis cod. pen.
8. I ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME cl. 82.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME cl. 82, hanno dedotto tre motivi.
8.1. Con il primo motivo i difensori hanno censurato la manifesta illogicità della motivazione.
La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna di primo grado con riferimento al delitto di cui al capo 2), ancorché si sia consolidato un giudicato cautelare in ordine all’insussistenza del fumus di tale delitto in seguito alla sentenza n. 29900 del 2019 della Sesta sezione penale, che ha giudicato della misura cautelare reale disposta nel presente procedimento.
In questa pronuncia la Corte di cassazione ha rilevato come «il reato di cui all’art. 513-bis cod. pen., è palese dal testo della ordinanza che lo stesso non è configurabile in riferimento ai fatti descritti».
L’accertata insussistenza del fumus del reato contestato avrebbe imposto al giudice dell’abbreviato di tener conto e di confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza della Corte di cassazione, in quanto dopo la stessa non è intervenuto alcun elemento nuovo potenzialmente idoneo a rimuovere gli effetti del giudicato cautelare medio tempore formatosi.
La Corte di appello avrebbe dovuto spiegare perché i medesimi elementi probatori ritenuti insufficienti dalla Corte di cassazione ad integrare il fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 513-bis cod. pen. erano stati ritenuti idonei a fondare una prova di colpevolezza, oltre ogni ragionevole dubbio, degli imputati.
Il delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen., inoltre, postula pur sempre che l condotta di illecita concorrenza sia necessariamente posta in essere con violenza o minaccia, in quanto in assenza di questo estremo ricorre una condotta rilevante solo sul piano civilistico.
I giudici di appello, tuttavia, al pari del giudice di primo grado, non hanno
indicato una sola condotta prevaricatrice dei ricorrenti, connotata da violenza o minaccia.
In assenza di tale estremo, sarebbe ravvisabile solo una sorta di attività fraudolenta dei ricorrenti, posta in essere mediante i propri dipendenti, e volta a stornare clientela per dirottarli presso le proprie imprese. Questa condotta, tuttavia, sarebbe estranea al perimetro applicativo del reato di cui all’art. 513-bis cod. pen., in quanto sarebbe carente la violenza e la minaccia, al pari del dolo specifico di turbare o impedire l’esercizio della libertà di iniziativa RAGIONE_SOCIALE.
8.2. I difensori, con il secondo motivo, hanno eccepito la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione di NOME COGNOME clNOME alla consumazione del reato di cui all’art. 513-bis cod. pen. e la violazione dell’art. 110 cod. pen.
La conferma della condanna di NOME COGNOME per il delitto di cui al capo 2) avrebbe violato i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all’art. 110 cod. pen. e alla disciplina del concorso di persone nel reato.
Non sarebbe stato dimostrato che NOME COGNOME svolgesse un ruolo attivo nelle imprese di famiglia e che ne conoscesse i modi operativi. Il ricorrente sarebbe stato intercettato una sola volta nell’ambito di una conversazione telefonica, nel corso della quale avrebbe condiviso con il padre l’assunzione di NOME COGNOME.
A tacere dei dubbi sull’identificazione di NOME COGNOME nel «NOME» cui si riferisce nel corso dell’intercettazione, la sentenza impugnata non ha indicato neppure un episodio di violenza riferibile al ricorrente e nessuno sanitario lo avrebbe indicato come autore di simili condotte.
Il ricorrente, pur avendo titolo per essere presente in RAGIONE_SOCIALE, non sarebbe stato mai segnalato tra le persone presenti nei corridoi. Difetterebbe, inoltre, la prova del concorso, morale o materiale, del ricorrente alla commissione del delitto posto in essere da RAGIONE_SOCIALE, che è stata solo presunta.
La condanna del ricorrente sarebbe fondata, dunque, su valutazioni di tipo generalizzante, in assenza di qualsiasi elemento dal quale inferiore il suo concorso penalmente rilevante.
8.3. Con il terzo motivo il difensore ha censurato l’erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Il collaboratore di giustizia NOME COGNOME ha escluso che NOME COGNOME abbia avuto un ruolo dominante all’interno dell’ospedale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che il medesimo fosse partecipe della RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Alla persona offesa COGNOME, peraltro, non sarebbe stata rivolta alcuna espressione evocatrice di un collegamento con la criminalità organizzata da parte dei ricorrenti, né si sarebbe fatto ricorso a modalità di coercizione tali da
ingenerare una condizione di minorata difesa.
NOME, peraltro, era nella medesima condizione di NOME, in quanto era sottoposto alle vessazioni delle cosche della criminalità organizzata che pretendevano di non pagare i funerali degli associati o delle persone vicine alla RAGIONE_SOCIALE.
Dagli atti, inoltre, non sarebbero emersi contatti o legali dei ricorrenti con cosche di ‘ndrangheta o condotte prevaricatrici poste in essere dagli stessi.
9. Il ricorso di NOME NOME COGNOME.
AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, con unico motivo di ricorso, ha censurato congiuntamente l’erronea applicazione degli artt. 513-bis, 110, 416-bis.1 cod. pen. e il vizio di motivazione, mancante e, comunque, manifestamente illogica, sulle censure proposte nei motivi di appello.
9.1. La realizzazione del delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen. postula la commissione di una condotta materiale posta in essere con violenza o minaccia, ma, nel caso di specie, non vi sarebbe alcuna prova che una condotta di questo tipo sia stata posta in essere dal ricorrente.
A prescindere dalla presenza del ricorrente nei pressi del Pronto Soccorso non sarebbe emersa alcuna condotta illecita dello stesso, neppure dalle dichiarazioni dell’infermiera NOME COGNOME.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 37520 del 2019, pronunciandosi ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen. sul ricorso proposto dall’imputato, ha rilevato che «l’ordinanza non riporta nemmeno un episodio aggressivo a lui personalmente riferibile e – secondo quanto si deduce in ricorso, con indicazione specifica dei relativi elementi di prova – nessuno degli operatori sanitari lo avrebbe indicato quale autore di simili condotte; inoltre, egli avrebbe avuto titolo legittimo pe frequentare abitualmente quell’ospedale, svolgendovi professionalmente l’attività di infermiere, al punto da essere stato ivi successivamente assunto in tale qualità.
Si tratta, dunque, di un quadro istruttorio che, se riguardato complessivamente, si presenta piuttosto contraddittorio e, dunque, equivoco, insufficiente, come tale, a sorreggere una valutazione di gravità indiziaria, ormai comunemente intesa come qualificata probabilità di colpevolezza allo stato degli atti» (pag. 10 della sentenza citata).
Questi rilievi avrebbero imposto l’assoluzione del ricorrente.
Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, peraltro, non sarebbero dirimenti sul punto, in quanto sono anteriori rispetto alle condotte contestate al capo 2) e non sono rivolte specificamente nei confronti del ricorrente, ma ad RAGIONE_SOCIALE soggetti.
Nessuna delle condotte contestate nell’imputazione (l’accaparramento di funerali o di servizi funebri, le ingerenze nelle attività istituzionali dei vari rep
dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’accesso ai reparti del personale delle onoranze funebri, l’accesso diretto delle onoranze funebri, l’accesso diretto ai computer del Centro Prelievi e del Pronto Soccorso, l’accesso alla farmacia del Pronto Soccorso e l’accesso con i propri automezzi negli spazi riservati dell’ospedale) sarebbe stata commessa dal ricorrente.
Difetterebbe, inoltre, non solo la prova di atti violenti o minacciosi posti i essere dal ricorrente, ma anche della sua volontà di scoraggiare la concorrenza.
L’art. 513-bis cod. pen. sanziona solo le condotte illecite tipicamente concorrenziali realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale e, dunque, non rientrano nell’ambito applicativo della fattispecie astratta i semplici atti intimidatori, come chiarito da Sez. 3, n. 16195 del 06/03/2013, Fammillume, Rv. 255398 – 01.
9.2. Sarebbe, inoltre, stata erroneamente applicata l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta sussistente dalla Corte di appello sotto il profi del metodo, in quanto i caratteri del metodo mafioso utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo a esercitare una particolare coartazione psicologica sulle stesse.
Il ricorrente, infatti, non avrebbe posto in essere alcuna prevaricazione ai danni del personale sanitario e la sua responsabilità penale non potrebbe essere affermata solo sulla base del ruolo assunto nelle società dei RAGIONE_SOCIALE.
10. I motivi nuovi e aggiunti proposti nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME cl. DATA_NASCITA.
10.1. In data 5 settembre 2025 gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di NOME COGNOME e di NOME COGNOME cl. 82, hanno depositato motivi nuovi e aggiunti.
In via preliminare, il ricorrente ha dedotto l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso del AVV_NOTAIO generale. Il ricorso si risolve, infatti, nel proposizione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, non consentita nel giudizio di legittimità.
10.2. I difensori hanno, inoltre, dedotto due motivi nuovi.
10.3. Con il primo motivo i difensori hanno dedotto la manifesta illogicità della motivazione relativa al delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen.
Se è vero che la condotta del reato contestato può essere rivolta anche contro un soggetto diverso dall’imprenditore concorrente, è, tuttavia, pur sempre necessario che la condotta sia connotata da violenza o minaccia e sia funzionale e idonea a danneggiare quest’ultimo sul mercato. La Corte di appello, tuttavia, avrebbe motivato in modo meramente apparente in ordine alla sussistenza degli elementi della fattispecie di reato contestata.
La Corte di cassazione, già in sede cautelare, ha rilevato come non vi fosse prova di alcun atto di concorrenza illecita idoneo a integrare il delitto contestato.
La condotta di presidio del nosocomio da parte dei dipendenti delle società di NOME non può integrare il delitto contestato; nella sentenza impugnata non risulta comprovata l’appartenenza alla criminalità organizzata di nessun dipendente dei NOME e che i medesimi abbiano evocato l’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o assunto atteggiamenti di minaccia, anche implicita.
I difensori hanno precisato, inoltre, che, con relazione a tale delitto, non può essere disposta alcuna confisca del profitto del reato.
10.4. Con il secondo motivo i difensori hanno dedotto l’erronea applicazione all’art. 416-bis.1 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto; l motivazione della Corte di appello, peraltro, sarebbe meramente apparente su questo punto della decisione.
Le condotte contestate sarebbero state commesse dai COGNOME e dai COGNOME reciprocamente gli uni in danno degli RAGIONE_SOCIALE e, dunque, l’aggravante sarebbe stata erroneamente applicata.
Non vi sarebbe prova, inoltre, che i dipendenti di NOME abbiano richiamato la loro adesione o appartenenza a cosche di ‘ndrangheta.
11. La memoria depositata dalla parte civile Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In data 2 ottobre 2025 l’AVV_NOTAIO COGNOME ha depositato conclusioni scritte e la nota spese nell’interesse della parte civile Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna degli imputati alla refusione delle spese processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premessa.
I ricorsi devono essere rigettati, in quanto i motivi proposti sono complessivamente infondati.
2. Le censure relative alla violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata quale condizione di legittimità per “ribaltare” il giudicato cautelare.
2.1. Il AVV_NOTAIO generale e i difensori degli imputati ricorrenti, nell sviluppo delle proprie argomentazioni, hanno dedotto la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la stessa non avrebbe tenuto conto dalle pronunce adottate dalla Corte di cassazione decidendo i ricorsi proposti sulle ordinanze cautelari, personali o reali, nel presente procedimento.
Il AVV_NOTAIO generale ha eccepito che la Corte di appello non ha tenuto conto che la Corte di cassazione, nella sentenza n. 32385 del 27/03/2019, emessa con riferimento al ricorso proposto ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen. da NOME COGNOME, ha ritenuto configurabile la fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa in relazione alle condotte contestate nel presente procedimento.
Secondo i difensori degli imputati ricorrenti, per converso, la Corte di appello si sarebbe dovuta conformare o, comunque, confrontare approfonditamente con le sentenze di legittimità, che in sede cautelare hanno ritenuto l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati.
L’accertata insussistenza del fumus dei reati contestati avrebbe imposto al giudice dell’abbreviato di confrontarsi specificamente con la motivazione di questa sentenze, in quanto dopo la pronuncia della Corte di cassazione non è intervenuto alcun elemento nuovo potenzialmente idoneo a rimuovere gli effetti del giudicato cautelare medio tempore formatosi.
2.2. Queste censure sono infondate, in quanto l’obbligo di motivazione rafforzata invocato dai ricorrenti è insussistente.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all’esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte (ed effettivamente decise), implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali (ex plurimis: Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286199 – 01; cfr. Sez. 6, n. 54045 del 27/09/2017, Cao, Rv. 271734; Sez. 1, n. 47482 del 6/10/2015, COGNOME, Rv. 265858, che si richiama a Sez. U, n. 11 del 817/1994, COGNOME, Rv. 198213; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235908; si veda anche Sez. 4, n. 32929 del 4/6/2009, COGNOME, Rv. 244976; Sez. U, n. 18339 del 31/3/2004, COGNOME, Rv. 227359).
L’efficacia della pronunzia del tribunale del riesame che affermi la carenza dei gravi indizi di colpevolezza è, dunque, limitata al procedimento incidentale de libertate ed è finalizzata alla sola eliminazione della misura cautelare, in quanto non vincola né l’apprezzamento del pubblico ministero titolare delle indagini quanto alla rilevanza degli elementi indiziari acquisiti, né quello del giudice per le indagini preliminari ai fini del rinvio a giudizio o del giudice del dibattimento (Sez 3, n. 36198 del 11/06/2021, NOME., Rv. 281972 – 03; conf. Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195352).
Posto che la valutazione del giudice del riesame o la decisione della Corte di cassazione adottata ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen. esauriscono i propri effetti nell’ambito del giudizio cautelare, non v’è alcun obbligo di “confronto” – o di “motivazione rafforzata” – da parte del giudice della piena cognizione del merito.
La stessa Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen. – inserita dall’art. 3 I. 20 febbraio 2006, n. 46, che aveva previsto l’obbligo del pubblico ministero di formulare richiesta di archiviazione del procedimento quando la Corte di cassazione si fosse pronunciata in ordine all’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. e non fossero stati acquisiti successivamente ulteriori elementi a carico – ha ribadito l’impermeabilità del giudizio di merito rispetto a quello cautelare, condivisibilmente rilevando come non sia invece vero l’opposto (Corte cost., sent. n. 121 del 24/04/2009).
In quest’ultima prospettiva è peraltro consolidato il principio che una pronuncia di condanna emessa a seguito di un pronunciamento cautelare favorevole integra addirittura quell’elemento di novità che consente di richiedere nuovamente l’applicazione di una misura cautelare personale in precedenza rigettata, venendo in tal caso addirittura meno il c.d. giudicato cautelare (cfr. Sez. 1, n. 13407 del 08/01/2021, COGNOME, Rv. 281055; Sez. 6, n. 30144 del 06/05/2015, COGNOME, Rv. 264997; Sez. 6, n. 30144 del 6/5/2015, COGNOME, Rv. 264997 – 01; Sez. 6, n. 7654 del 22/10/2009, dep. 2010, Puccio, Rv. 246164 01; Sez. 1, n. 13904 dell’11/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 243129 – 01; Sez. 1, n. 18955 del 7/4/2004, Branciforte, Rv. 228161 – 01).
L’annullamento dell’ordinanza cautelare per carenza dei gravi indizi di colpevolezza, dunque, non determina l’insorgenza di alcun obbligo qualificato di motivazione per il giudice del merito.
Le argomentazioni espresse in sede cautelare rimangono acquisite agli atti del processo, ma non sono vincolanti per il giudice del merito.
Nel caso di specie, peraltro, le statuizioni rese in sede cautelare sulla non configurabilità del delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen. a fronte di atti di vio e di minaccia non rivolti contro gli imprenditori concorrenti sono, come di seguito si rileverà, stati superati dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza COGNOME (Sez U. n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278735 01).
Parimenti, la Corte di appello di Catanzaro, con riferimento al delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso, ha esaminato un compendio probatorio più ampio di quello delibato nella fase cautelare.
3. I motivi proposti dal AVV_NOTAIO generale relativamente al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1).
3.1. Il AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, con il primo motivo di ricorso, ha eccepito l’inosservanza degli artt. 110, 416-bis cod. pen. e degli artt. 192, 521, 597 e 598 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alle assoluzioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME cl. 82, NOME COGNOME cl. 67 e NOME COGNOME dal delitto di associazione a delinquere di tipo mafiosa contestato al capo 1).
Con il terzo motivo di ricorso il AVV_NOTAIO generale ha, inoltre, censurato l’inosservanza degli artt. 110, 416-bis cod. pen. e degli artt. 192, 521, 597 e 598 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento all’assoluzione di NOME COGNOME dal delitto di associazione a delinquere di tipo mafiosa contestato al capo 1).
3.2. Il motivo è inammissibile.
Il AVV_NOTAIO generale ha dedotto il travisamento per omissione e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha escluso il delitto di cu all’art. 416-bis cod., ma questa censura per come formulata, si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze probatorie, non consentito nel giudizio di legittimità.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessinnone, Rv. 207944).
Il motivo è, peraltro, aspecifico, in quanto isola alcuni segmenti della motivazione della sentenza impugnata, che intende confutare nel merito, e non si confronta compiutamente con la stessa.
La Corte di appello ha ritenuto di per sé poco convincente che due sottogruppi operativi (i COGNOME e i COGNOME), espressione della medesima RAGIONE_SOCIALE, potessero convivere in un’associazione ‘ndranghetistica unitaria, continuando per anni a farsi realmente «la guerra al fine di accaparrarsi i funerali, non potendosi comprendere quale possa essere stato il vantaggio per la RAGIONE_SOCIALE».
I giudici di appello hanno, inoltre, ritenuto decisiva la mancanza della prova della cointeressenza RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE COGNOME nelle imprese dei gruppi RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di appello, inoltre, facendo riferimento alle pronunce adottate della Corte di cassazione decidendo i ricorsi di NOME COGNOME cl. 67, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha rilevato l’assenza di elementi per affermare la partecipazione degli imputati al sodalizio di tipo mafioso, in quanto difetterebbe la prova di una partecipazione della RAGIONE_SOCIALE agli utili
societari o di un finanziamento della società con proventi dell’associazione mafiosa; ogni sforzo dei COGNOME e dei COGNOME sarebbe stato proiettato esclusivamente all’arricchimento del gruppo societario a base familiare e non anche alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Secondo i giudici di appello, le dichiarazioni dei pentiti non avrebbero consentito di chiarire se COGNOME e COGNOME abbiano deciso liberamente di mettere a disposizione del sodalizio ‘ndranghetistico le proprie imprese, condividendone metodi e obiettivi o si siano limitati a scendere a patti con la RAGIONE_SOCIALE, garantendo, all’occorrenza, qualche sostegno economico, guadagnandosi la protezione della stessa (pag. 24 della sentenza impugnata).
Gli elementi di sinallagmaticità (l’assunzione di persone vicine o espressione della cosa, il sostegno ai detenuti e in occasione delle festività) indicati nel ricors del AVV_NOTAIO generale sono, dunque, stati esaminati dalla Corte di appello di Catanzaro nella sentenza impugnata.
I giudici di appello, tuttavia, li hanno ritenuti, con motivazione non manifestamente illogica (che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità), non espressivi del concorso esterno, in quanto compatibili con la fenomenologia dell’imprenditore vittima, che “scende a patti” «per la tranquillità ambientale», al pari delle altre imprese operanti sul territorio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
4. Il motivo proposto dal AVV_NOTAIO generale relativamente alla motivazione dell’assoluzione di NOME COGNOME dal delitto di cui al capo 1).
4.1. Con il secondo motivo di ricorso il AVV_NOTAIO generale ha dedotto l’inosservanza degli artt. 110, 416-bis cod. pen. e degli artt. 129 192, 521, 597 e 598 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata relative a NOME COGNOME, medio tempore deceduto.
4.2. Il motivo è infondato.
La Corte di appello di Catanzaro ha assolto NOME dal reato di cui al capo 1) perché il fatto non sussiste e, con riferimento al delitto contestato al capo 2), ha dichiarato di non doversi procedere, in quanto il reato è estinto per morte dell’imputato.
La Corte di appello ha, peraltro, legittimamente ritenuto prevalente con riferimento al delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso la prevalenza del proscioglimento nel merito dell’imputato sulla declaratoria della causa di estinzione del reato.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, la morte dell’imputato esaurisce il rapporto processuale e preclude ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10696 del 16/12/2021, dep. 2022; Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384-01; Sez. 1, n. 240507 del 09/06/2010, COGNOME, Rv. 247790-
01; Sez. 4, n. 36524 del 26/06/2008, Zancocchia, Rv. 242114).
Il proscioglimento nel merito prevale, tuttavia, sull’estinzione del reato per morte sopravvenuta dell’imputato, sia per il valore prioritario da attribuire alla presunzione di non colpevolezza ex art. 27, comma secondo, Cost. – anche con riferimento all’interesse dei congiunti e degli eredi alla tutela della memoria -, si perché alla dichiarazione della predetta causa estintiva non conseguono effetti liberatori, quanto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, secondo quanto previsto dall’art. 198 cod. pen. (Sez. U, n. 16819 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191227-01, in motivazione pag. da 77 a 80; Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, COGNOME; conf. Sez. 2, n. 3497 del 02/11/2022, COGNOME, Rv, 284194 – 01).
La Corte di appello di Catanzaro ha, peraltro, assolto NOME COGNOME dal reato di cui al capo 1) perché il fatto non sussiste, con motivazione congrua e aderente alle risultanze processuali, che riprende le cadenze argomentative già esaminate per i coimputati, e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.
5. I motivi proposti dagli imputati ricorrenti in ordine alla violazione dell’art. 513 – bis cod. pen., in relazione al delitto contestato al capo 2).
5.1. Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il primo motivo proposto nell’interesse di NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con il motivo proposto nell’interesse di NOME COGNOME cl. 67, gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con i primi due motivi e il primo motivo aggiunto proposti nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME cl. 82, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, hanno dedotto l’errata applicazione dell’art. 513-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto.
Il delitto contestato non sarebbe applicabile nel caso di specie, in quanto gli atti di violenza e di minaccia contestati non sarebbero “atti concorrenziali” e, comunque, non sarebbero diretti verso le imprese concorrenti, ma contro il personale sanitario.
5.2. I motivi sono infondati.
Questa Corte, nella sentenza n. 19946 del 27/03/2019 emessa sul ricorso proposto, ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen., da NOME COGNOME e nella sentenza n. 29900 del 27/03/2019, sull’omologo ricorso proposto da NOME COGNOME cl. 67, ha ritenuto non applicabile il delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen. quanto le condotte accertate in sede cautelare «consistevano in atteggiamenti di prevaricazione nei confronti di dipendenti dello RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per imporre la propria presenza nell’ospedale per l’acquisizione di contratti (anche mediante l’acquisizione di dati riservati sui pazienti e, sembra, persino con l’aiuto degli addetti alla sorveglianza dell’ospedale)».
Secondo queste sentenze, dunque, non sarebbe individuabile alcun atto concretamente concorrenziale e le condotte contestate non integrerebbero il reato
di cui all’art. 513-bis cod. pen., ma RAGIONE_SOCIALE reati fondati sulla minaccia o sulla violenza
Questi principi di diritto sono, tuttavia, stati affermati prima che sulla nozione di atti di concorrenza si pronunciassero le Sezioni unite, dirimendo il contrasto di giurisprudenza intervenuto sul punto.
Nella giurisprudenza di legittimità era, infatti, controverso se, ai fini dell configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, fosse necessario il compimento di condotte illecite tipicamente concorrenziali o, invece, fosse sufficiente anche il solo compimento di atti di violenza o minaccia comunque idonei a contrastare od ostacolare l’altrui libertà di concorrenza.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno statuito che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 513-bis cod. pen., è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente (Sez. U n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278735 – 01).
Le Sezioni unite, stante l’assenza nella disciplina penale di una nozione giuridica di «concorrenza», hanno sottolineato la centralità, ai fini dell’interpretazione della fattispecie di reato, del principio di libera concorrenz come sancito, oltre che dall’art. 41, comma 1, Cost., dalla normativa di riferimento, sia interna che euro-unitaria.
Nella pronuncia la Corte ha, inoltre, rilevato che «assumono rilievo penale, alla luce della richiamata normativa interna ed euro-unitaria, quei comportamenti competitivi, posti in essere sia in forma attiva che impeditiva dell’esercizio dell’altrui libertà di concorrenza, che si prestino ad essere realizzati in forme violente o minatorie, sì da favorire o consentire l’illecita acquisizione, in pregiudizio del concorrente minacciato o coartato, di posizioni di vantaggio ovvero di predominio sul libero mercato, senza alcun merito derivante dalle capacità effettivamente mostrate nell’organizzazione e nello svolgimento della propria attività produttiva» (pag. 27 della sentenza).
La giurisprudenza successiva, uniformandosi ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni unite, ha, dunque, ritenuto che integra il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, ex art. 513-bis cod. pen., l’acquisizione di una posizione dominante in un determinato settore economico dovuta all’accordo con i clan di stampo mafioso che, attraverso condotte violente o intimidatorie, anche implicite o ambientali, precluda tanto l’accesso nel settore di RAGIONE_SOCIALE concorrenti, quanto la libertà dell’esercente al dettaglio di scegliere il contraente fornitore (stretto (Se 2, n. 34214 del 15/10/2020, Capriati, Rv. 280237 – 01).
5.3. La Corte di appello di Catanzaro ha fatto, dunque, corretta applicazione dell’art. 513-bis cod. pen., in quanto ha rilevato, con motivazione congrua e logica,
che gli imputati, mediante l’occupazione “militare” dell’ospedale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, hanno imposto, ricorrendo alla intimidazione mafiosa, i propri servizi, intimidendo il personale medico e paramedico e creando un clima di omertà diffusa.
Queste condotte violente e minacciose hanno precluso la possibilità per le imprese concorrenti di prestare i propri servizi presso l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, boicottandole e sviando la clientela.
La Corte di appello ha, peraltro, indicato gli ostacoli frapposti dai COGNOME all’accesso all’obitorio di altre imprese di onoranze funebri in occasione del decesso di NOME COGNOME e le intimidazioni poste in essere dai dipendenti della RAGIONE_SOCIALE ai danni dei dipendenti di COGNOME e di NOME COGNOME stesso.
Le sentenze di primo e di secondo grado hanno, inoltre, riportato le conversazioni nel corso della quale il titolare della diretta concorrente RAGIONE_SOCIALE, con sede nel vicino comune di Platania, si è lamentato con COGNOME per il comportamento dei suoi dipendenti che presidiavano militarmente l’ospedale e che lo costringevano a subire un vero e proprio boicottaggio; in queste conversazioni, peraltro, COGNOME ha riferito di essersi lamentato anche con COGNOME.
5.4. Il delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen., inoltre, non può essere esclus dal rilievo che le condotte violente o minacciose degli imputati, per quanto accertato dalle sentenze di merito, erano rivolte al personale dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ai congiunti dei defunti e non già direttamente agli imprenditori concorrenti.
La Sezioni unite, nella sentenza COGNOME, richiamando peraltro quanto statuito da Sez. 6, n. 37520 del 18/04/2019, COGNOME, Rv. 276725, hanno espressamente rilevato che possono integrare il delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen. tanto gli atti commessi nei confronti di soggetto diverso dall’imprenditore concorrente, quanto gli atti commessi, dietro incarico dell’imprenditore, da RAGIONE_SOCIALE soggetti (pag. 24 della sentenza).
La giurisprudenza di legittimità successiva ha, inoltre, ribadito che è configurabile il reato di illecita concorrenza con violenza e minaccia, di cui all’art 513-bis cod. pen., anche quando la condotta intimidatoria sia indirizzata a soggetti diversi dai concorrenti in senso stretto, come nel caso dell’occupazione da parte di un imprenditore colluso con i clan mafiosi di un certo mercato o di una zona “contrattualmente” stabilita, conseguente all’azione intimidatoria del gruppo criminale egemone sul territorio, in quanto tale illecita concorrenza “ambientale” determina un forzoso boicottaggio ai danni degli RAGIONE_SOCIALE operatori del settore (Sez. 2, n. 34214 del 15/10/2020, Capriati, Rv. 280237 – 02, fattispecie in cui, attraverso l’appoggio della RAGIONE_SOCIALE locale, veniva imposta agli esercenti commerciali la fornitura in via esclusiva di slot machine di un certo imprenditore).
6. I motivi proposti dagli imputati ricorrenti in ordine alla violazione
dell’art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione al delitto contestato al capo
6.1. Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il secondo motivo proposto nell’interesse di NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con il motivo proposto nell’interesse di NOME COGNOME cl. 67, gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il secondo motivo aggiunto proposto nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME cl. 82, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, hanno dedotto l’errata applicazione dell’art. 412-bis.1 cod. pen. sotto il profilo del metodo mafioso e il vizio di motivazione sul punto.
I difensori, con varietà di accenti, ma sinergicamente hanno rilevato che l’applicazione di questa aggravante postula la prova che la violenza e la minaccia siano mafiose e, dunque, abbiano quella connotazione, penetrante ed energica, che deriva dalla prospettazione della provenienza da un sodalizio mafioso.
Per concretare il metodo mafioso occorrerebbe, dunque, la dimostrazione di una condotta particolarmente prevaricatrice, diversa dalla mera violenza o minaccia idonea a integrare gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 513-b cod. pen. Sarebbe, peraltro, manifestamente illogica l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. una volta assolti gli imputati dal delitto di all’art. 416-bis cod. pen.
6.2. I motivi sono inammissibili, in quanto non si confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e sollecitano un nuovo esame delle risultanze probatorie, non consentito in sede di legittimità.
La Corte di appello di Catanzaro ha escluso l’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen. sotto il profilo dell’agevolazione del sodalizio criminale, ma l’ha ritenuta sussistente sotto il profilo del metodo mafioso.
La Corte di appello ha non illogicamente confermato l’applicazione dell’aggravante, rilevando la vicinanza di NOME COGNOME e di NOME COGNOME ai sodalizi mafiosi NOME COGNOME, e ha precisato che l’assunzione di dipendenti riconoscibili dal personale sanitario e dalla popolazione come soggetti vicini alle cosche di `ndrangheta e l’utilizzo degli stessi per minacciare il personale del nosocomio, per stazionare nell’ospedale con atteggiamento prevaricatore, occupandone militarmente gli spazi e «comportandosi come se fossero i padroni», sono comportamenti idonei ad evocare la vicinanza a contesti associativi che dominavano sul territorio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nella valutazione non incongrua dei giudici di appello, dunque, la presenza del personale delle società di COGNOME e di COGNOME era subita nell’ospedale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE solo in ragione del clima di omertà che gli stessi avevano determinato, evocando la propria vicinanza alla ‘ndrangheta (a pag. 61 della sentenza impugnata, con motivazione comune per tutti gli imputati di cui al capo 2).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del
resto, è configurabile la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive dell condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (ex plurimis: Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 – 01).
Per la configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del “metodo mafioso”, prevista dall’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), attualmente prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen. non è, peraltro, necessario che sia contestato agli imputati il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (ex plurimis: Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033 – 01; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, COGNOME, Rv. 273025 – 01; Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, COGNOME, Rv. 273190 – 01 imputati COGNOME e altro)
7. Il ricorso proposto da NOME COGNOME.
7.1. Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, hanno proposto due motivi di ricorso.
I motivi relativi all’errata applicazione dell’art. 513-bis cod. pen. dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo del ricorso metodo mafioso sono stati già esaminati.
7.2. Con il primo motivo i difensori hanno dedotto anche il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all’affermazione della responsabilità penale del ricorrente quanto al delitto di cui al capo 2).
7.3. Il motivo è infondato.
La Corte di appello, alle pagg. 59-61 della sentenza impugnata, ha rilevato come NOME COGNOME fosse uno dei dipendenti dei COGNOME che hanno direttamente posto in essere condotte violente e minacciose ai danni del personale dell’ospedale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
8. Il ricorso proposto da NOME COGNOME cl. DATA_NASCITA.
8.1. L’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME cl. 67, con unico motivo di ricorso, ha censurato l’errata applicazione dell’art. 513-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto.
Le censure relative all’errata applicazione dell’art. 513-bis cod. pen. e dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo del metodo mafioso sono stati già esaminati.
Il difensore ha anche censurato la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza del delitto di cui al capo 2), in relazione all’interpretazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustiz COGNOMECOGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME e COGNOME, delle intercettazioni telefoniche poste
a fondamento della conferma della sentenza di condanna e dell’esame della documentazione e delle testimonianze acquisite.
8.2. L’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni è inammissibile, in quanto è stata dedotta genericamente e non è stata operata la cd. prova di resistenza.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di att processuali senza indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza s complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243416; conf. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452).
Le residue censure proposte con il motivo si risolvono in una lettura alternativa dei singoli elementi di prova posti dalla Corte di appello a fondamento della conferma della condanna di primo grado per il delitto di cui al capo 2).
Sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi d fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrent come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
La Corte di appello, alle pagg. 49-51 della sentenza impugnata, ha, peraltro, congruamente rilevato come NOME COGNOME cl. DATA_NASCITA, in qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, disponesse di potere di azione e di controllo sui dipendenti e sulla società. Dalle intercettazioni era emerso che, dopo alcune originarie perplessità, aveva condiviso la strategia illecita dello zio nell’occupazione militare dell’ospedale e nell’accaparramento dei funerali.
9. I ricorsi proposti da NOME COGNOME e da NOME COGNOME cl. 82.
9.1. Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME cl. 82, hanno dedotto tre motivi di ricorso.
9.2. I motivi relativi all’illogicità della sentenza conseguente alla mancata considerazione del c.d. giudicato cautelare, all’errata applicazione dell’art. 513-bis cod. pen. e dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo de metodo mafioso sono stati già esaminati.
Con il primo e il secondo motivo i difensori hanno censurato la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’affermazione della responsabilità penale degli imputati per il delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen.
9.3. I motivi sono inammissibilmente volti solo a confutare la motivazione della sentenza impugnata, proponendo una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, non consentita nel giudizio di legittimità.
La Corte di appello, alle pagg. 48 e 49 della sentenza impugnata, ha rilevato come NOME COGNOME DATA_NASCITA. DATA_NASCITA, in qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, disponesse di potere di azione e di controllo sui dipendenti e sulla società, che imponevano con la minaccia e la prevaricazione le proprie prestazioni in danno delle imprese concorrenti. Dalle intercettazioni era, peraltro, emerso che il ricorrente condivideva la strategia illecita del padre, dominus del gruppo COGNOME, nell’occupazione militare dell’ospedale e nell’accaparramento dei funerali.
10. Il ricorso proposto da NOME COGNOME.
10.1. L’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, con unico motivo di ricorso, ha censurato congiuntamente l’erronea applicazione degli artt. 513-bis, 110, 416-bis.1 cod. pen. e il vizio di motivazione, mancante e, comunque, manifestamente illogica, sulle censure proposte nei motivi di appello.
Le censure proposte dal difensore in ordine all’illogicità della sentenza conseguente alla mancata considerazione del c.d. giudicato cautelare, all’errata applicazione dell’art. 513-bis cod. pen. e dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo del metodo mafioso sono stati già esaminati.
10.2. Il difensore ha, inoltre, censurato la manifesta illogicità della conferma della condanna del ricorrente per il delitto di cui al capo 2), stante l contraddittorietà e l’insufficienza degli elementi probatori posti a fondamento della conferma della condanna dell’imputato.
10.3. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione, non consentita nel giudizio di legittimità, a pervenire ad una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie.
La Corte di appello, alle pagg. 51-59 della sentenza impugnata, ha, peraltro, non illogicamente rilevato che NOME COGNOME, figlio di NOME COGNOME, è stato legale rappresentante sino al dicembre 2017 della RAGIONE_SOCIALE e ha condiviso la strategia illecita del padre nell’occupazione militare dell’ospedale e nell’accaparramento dei funerali, al fine di imporre, con violenza e minaccia, la propria società sulle imprese concorrenti.
11. Il motivo proposto dal AVV_NOTAIO generale relativamente alla mancata applicazione della confisca nei confronti degli enti.
11.1. Con il quarto motivo il AVV_NOTAIO generale ha dedotto l’inosservanza degli artt. 220 cod. pen. e 19 d.lgs. n. 231 del 2001, con riferimento alla mancata confisca del profitto lucrato dagli enti RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME,
La Corte di appello, infatti, avrebbe potuto applicare la confisca obbligatoria del profitto del reato di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001, ricorrendo ad un perizia, che determinasse il profitto confiscabile, in base a dati notori precisi desumibili da analisi statistiche e della banca dati dell’anagrafe tributaria o all considerazione dei valori medi di settore.
11.2. Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha rilevato che il AVV_NOTAIO Ministero nell’atto di appello, richiamando la nota n. 49407/2019 dell’Il febbraio 2019 del RAGIONE_SOCIALE di Catanzaro, ha richiesto la confisca del profitto del reato lucrato da ciascun ente, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001, determinato nell’intero reddito fiscale conseguito dagli stessi negli anni dal 2011 al 2016, «a causa dell’impossibilità di stabilire con certezza l’ammontare dei proventi derivanti dalla diffusa e reiterata attività delittuosa in seno all’ospedale d RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con riferimento tanto al settore delle onoranze funebri che dell’assistenza sanitaria, e dell’impossibilità di distinguere» (pag. 75 della sentenza impugnata).
La Corte di appello ha, dunque, rigettato sul punto l’appello del AVV_NOTAIO ministero, rilevando che «nel caso in esame… non è possibile individuare con precisione i singoli casi in cui gli atti di concorrenza sleale si sono tradotti contratti sottoscritti dai clienti in forza dell’alterazione del mercato, né quan parte del fatturato annuale fosse invece riconducibile all’attività lecitamente svolta dalle società» (pag. 75 della sentenza impugnata).
Ritiene il Collegio che la Corte di appello abbia fatto corretta applicazione dell’art. 19 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
La Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che, in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui al 19 del d.lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell’ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l’utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell’esecuzione da parte dell’ente delle prestazioni che il contratto gli impone (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 239924 – 01, in motivazione la Corte ha precisato che, nella ricostruzione della nozione di profitto oggetto di confisca, non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico – quali ad esempio quelli del “profitto lordo” e de “profitto netto” -, ma che, al contempo, tale nozione non può essere dilatata fino a determinare un’irragionevole e sostanziale duplicazione della sanzione nelle ipotesi in cui l’ente, adempiendo al contratto, che pure ha trovato la sua genesi nell’illecito, pone in essere un’attività i cui risultati economici non possono essere posti in collegamento diretto ed immediato con il reato).
Nel caso di specie i giudici di appello hanno, non illogicamente, escluso l’applicabilità della confisca, stante l’impossibilità di dimostrare il vantagg economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, in quanto gli enti imputati non sono intrinsecamente illeciti, secondo la definizione delineata dall’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 231 del 2001, ma enti leciti che hanno commesso una pur vasta attività illecita.
Proprio la compresenza e la forte commissione di attività lecita e illecita nella operatività degli enti imputati, nella valutazione non illogica dei giudici di appell preclude l’esatta determinazione del profitto dell’attività illecita commessa.
Il profitto del reato consegue, infatti, all’illecita concorrenza svolta all’inte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con riferimento ai servizi di onoranze funebri, ma non consegue, per quanto evidenziato dalle pronunce di merito, a tutte le prestazioni rese dagli enti in tale settore di attività o alle attività svolte in di settori (come il servizio di assistenza sanitaria del 118).
D’altra parte il d.lgs. n. 231 del 2001 non ammette forme generalizzate o totalizzanti di confisca per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi da enti leciti e non consente forme di determinazione equitativa del profitto del reato, come rilevato anche da Sez. 2, n. 37326 del 13/09/2023, COGNOME, non massimata.
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, ritenuto che il profitto del reat oggetto della confisca di cui all’art. 19, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 può essere determinato anche sulla base di dati notori precisi, desunti da analisi statistiche e corroborati da specifiche norme di riferimento (Sez. 2, n. 50710 del 06/11/2019, Bottoli, Rv. 278009 – 01), ma solo ove vi sia un parametro estimativo avente valore legale.
In questa sentenza, infatti, la Corte, con riferimento ad una fattispecie in tema di corruzione nel settore dei lavori pubblici, ha ritenuto corretta la quantificazione del profitto nell’importo del 10% dell’appalto operata dai giudici di merito, in quanto questa misura rappresentava l’utile medio ricavato dalle imprese operanti nel settore, sancito dall’art. 122 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, all’epoca vigente, che individuava la medesima percentuale da riconoscere alle imprese in caso di recesso da parte della stazione appaltante.
Nel caso in esame, tuttavia, come è stato correttamente rilevato dai giudici di appello, nessun dato notorio viene in rilievo, né vi sono parametri normativi che possono fornire indicazioni in ordine all’utile conseguito dagli enti imputati.
D’altra parte il mero ricorso alla perizia non può surrogare le carenze nella prova del nesso di derivazione causale tra il reato e il profitto che ne è conseguito, stante l’assenza di una adeguata istruttoria sul punto o di paramenti normativi che possano consentirne la stima.
Né, appare opportuno precisare, può risultare utile procedere a perizia
contabile, difettando solidi dati contabili sui quali basare ogni possibilità di stima (pag. 76 della sentenza impugnata).
12. Il motivo proposto dal AVV_NOTAIO generale relativamente alla mancata applicazione della confisca di cui all’art. 240 cod. pen. nei confronti degli imputati condannati per il delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen.
12.1. Con il quinto motivo il AVV_NOTAIO ricorrente ha eccepito l’inosservanza dell’art. 240 cod. pen., in quanto la Corte di appello, pur revocato la confisca dei beni e delle società disposta con la sentenza di primo grado, in ragione dell’assoluzione degli imputati dal delitto di cui al capo 1), avrebbe potuto mantenere la confisca delle cose costituenti profitto del reato nei confronti degli imputati che hanno riportato condanna per il reato di cui al capo 2) della rubrica, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
12.2. Il motivo è infondato.
Il AVV_NOTAIO generale ha chiesto la confisca di un profitto del reato diverso (in quanto correlato ad un reato diverso) da quella disposta in primo grado.
Lo ius variandi invocato dal AVV_NOTAIO generale, tuttavia, non è consentito dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto integrerebbe una violazione del divieto di reformatio in peius.
In tema di impugnazioni, nell’ipotesi in cui il P.M. non abbia proposto appello avverso la sentenza di primo grado, il giudice d’appello non può disporre la confisca dei beni sequestrati, modificando in danno dell’imputato la sentenza da quest’ultimo impugnata, anche quando la confisca obbligatoria sia stata illegittimamente esclusa dal giudice di primo grado (Sez. 6, n. 7507 del 04/02/2009, Iorgu, Rv. 242919 – 01).
L’art. 597 cod. proc. pen., comma 3, estende il divieto di reformatio in peius anche all’applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave, a differenza dell’art. 515 cod. proc. pen. del 1930, comma 3, che riferiva il divieto in esame solo all’applicazione di pene ed alla revoca di benefici e non anche alle statuizioni relative alle misure di sicurezza (Sez. 3, n. 12999 del 12/11/2014 (dep. 2015), COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 262991).
D’altra parte la confisca richiesta dal AVV_NOTAIO generale è preclusa dall’impossibilità di determinazione del profitto del reato, già ravvisata nei confronti degli enti.
13. Il regolamento delle spese processuali.
13.1. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso del AVV_NOTAIO Ministero e i ricorsi d imputati devono essere rigettati.
Gli imputati ricorrenti devono, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.
616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
13.2. Deve, da ultimo, essere rigettata la richiesta di refusione alla spese processuali formulata dalla parte civile Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non comparso all’udienza dibattimentale.
Nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va, infatti, disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 03).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del AVV_NOTAIO Ministero nonché i ricorsi degli imputati, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2025.