Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47942 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47942 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Giugliano in Campania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 04/05/2023 del Tribunale di Napoli
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso l’ordinanza del 4 maggio 2023 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa, in data 27 marzo 2023, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di reità.
Il Tribunale, con motivazione apodittica e fondata su indizi privi del requisito di certezza, avrebbe affermato che il ricorrente, in principio vittima delle pretese estorsive avanzate dagli appartenenti al RAGIONE_SOCIALE, con il tempo sarebbe diventato un concorrente esterno del RAGIONE_SOCIALE, affermazione che troverebbe fondamento nella frequenza e nell’importo dei versamenti che
dimostrerebbe il suo ruolo di collettore delle somme versate da altri imprenditori taglieggiati dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Secondo i giudici di merito il ruolo svolto NOMECOGNOME sarebbe comprovato dal contenuto di un foglio con il quale il boss COGNOME avrebbe delegato il ricorrente a riscuotere le rate estorsive pretese dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in cambio del mancato pagamento di tangenti da parte dell’COGNOME stesso, affermazione del tutto congetturale in considerazione del mancato ritrovamento di tale scritto e della genericità delle conversazioni intercettate dagli inquirenti.
La difesa ha segnalato che l’COGNOME, anche in data successiva alla redazione del documento, avrebbe continuato a pagare le tangenti in prima persona e non per conto di altri, affermazione che troverebbe fondamento nella circostanza che l’COGNOME ed il suo sodale COGNOME parlerebbero sempre in prima persona nel corso delle conversazioni intercettate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso è aspecifico e reiterativo di identiche questioni poste con il riesame, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale ed adeguata risposta. Il Tribunale, infatti, non si è limitato a richiamare l’ordinanz genetica, ma ha risposto specificamente alle doglianze oggi riproposte, con argomentazioni adeguate, logiche ed omogenee a quelle del primo giudice.
La doglianza è improntata ad una valutazione degli indizi utilizzabili per la decisione del tutto parcellizzata, caratterizzata dall’analisi dei singoli elementi i maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nell’ordinanza impugnata.
Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dai giudici del riesame al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui gradita, senza confrontarsi con le emergenze indiziarie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.
Le doglianze si incentrano, in particolare, sul fatto che i giudici di merit abbiano posto a fondamento della decisione delle conversazioni intercettate ritenute dalla difesa generiche e non idonee a dimostrare la fattiva partecipazione dell’RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE quale concorrente esterno.
1.1. La Corte territoriale, con motivazione priva di manifeste illogicità, ha indicato i significativi e convergenti elementi indiziari da cui inferire che l’RAGIONE_SOCIALE ha posto in essere comportamenti concretizzanti una stabile partecipazione alle attività del RAGIONE_SOCIALE.
Dalle intercettazioni riportate in motivazione i giudici del riesame hanno desunto che COGNOME forniva al RAGIONE_SOCIALE informazioni sulle imprese incaricate di svolgere lavori edili in Melito e svolgeva la funzione di intermediario e collettore delle somme versate dagli imprenditori vittime di estorsione; compiti che il Tribunale ha ritenuto, con percorso argomentativo coerente con le risultanze indiziarie ed esente da illogicità manifeste, consapevolmente finalizzati al funzionamento del sistema estorsivo del RAGIONE_SOCIALE carnorristico ed alla conservazione e al rafforzamento della capacità operativa del RAGIONE_SOCIALE di riferimento (vedi pagg. da 4 a 6 della ordinanza oggetto di ricorso).
1.2. Quanto alle censure in ordine al contenuto, ritenuto generico dalla difesa, delle intercettazioni poste a fondamento delle decisioni dei giudici di merito, è necessario ribadire che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile, difformità (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, COGNOME, Rv. 272558; Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, deo. 2023, Vallepiano, non massimata) così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 35181, del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784; da ultimo Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, Cremona, non massimata).
La valutazione della rilevanza indiziaria dei contenuti delle conversazioni captate è, infatti, un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (vedi Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, Pitasii, non massimata), ipotesi non riscontrabili nel caso in esame.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 61.6 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
Così deciso il 20 ottobre 2023
Il Co gliter’estensore
Il Presi ente