Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39799 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 39799 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D’AQUINO
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha accolto il concordato sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ratificando l’accordo raggiunto dalle parti in r ai reati (artt. 617 -bis e plurimi fatti di truffa) contestati a NOME COGNOME, applicando la pen di anni due e mesi sei di reclusione.
Ricorre, nell’interesse dell’imputato, il difensore fiduciario, avvocato NOME COGNOME, che s un unico motivo, denunciando erronea applicazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e correla vizi della motivazione, dolendosi dell’assenza di motivazione in merito al mancato riconosciment delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibilmente proposto.
E’ pacificamente affermato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio a tenore quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’uffici quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in qua potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legi analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Rv. 271258 ; conf. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
Nel caso di specie, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche era stato, oggetto dell’appello; ma, a tale motivo la difesa aveva espressamente rinunciato, come si legge in sentenza, avendo ottenuto, in seguito all’accordo sulla pena raggiunto con il Procurato Generale, una riduzione della pena ( pg 6).
Da qui, la radicale inammissibilità del motivo proposto con il ricorso, a cui consegu condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a un’equa somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, come indicata in dispositivo.
4.Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 05 luglio 2023
Il Consigliere estensore