Concordato sanzionatorio: i limiti del ricorso in Cassazione
Il concordato sanzionatorio rappresenta uno strumento fondamentale per la definizione rapida del processo penale, ma comporta precise limitazioni alle facoltà di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che, una volta raggiunto un accordo sulla pena, il margine per contestare la decisione davanti ai giudici di legittimità si restringe drasticamente.
Il caso: l’impugnazione e il concordato sanzionatorio
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dal G.I.P. a seguito di un accordo tra accusa e difesa sulla pena. Il condannato ha successivamente proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’errata qualificazione giuridica del fatto e l’omessa motivazione riguardo alla congruità della sanzione applicata. La questione centrale riguarda l’ammissibilità di tali doglianze quando la pena è frutto di una libera scelta negoziale delle parti.
La qualificazione giuridica del fatto
Il ricorrente ha tentato di invocare l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che permette il ricorso in Cassazione per motivi legati alla qualificazione giuridica del reato. Tuttavia, la Corte ha osservato che tale vizio non può essere dedotto in termini meramente astratti o evocativi. Per essere ammesso, il ricorso deve evidenziare un errore manifesto e concreto nell’applicazione della norma penale, non limitarsi a una generica richiesta di revisione della fattispecie.
Il valore del consenso nel concordato sanzionatorio
Un punto cruciale della decisione riguarda l’incompatibilità tra il consenso prestato al trattamento sanzionatorio e la successiva contestazione della sua congruità. Quando un imputato accetta una determinata pena attraverso il concordato sanzionatorio, tale atto presuppone un’accettazione consapevole della misura punitiva. Di conseguenza, non è possibile lamentare in sede di legittimità una mancanza di motivazione sulla pena che il ricorrente stesso ha contribuito a determinare.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sulla natura negoziale dell’accordo sanzionatorio. I giudici hanno rilevato che il ricorso era inammissibile poiché le censure relative alla pena risultavano logicamente incompatibili con la volontà espressa in sede di patteggiamento. Inoltre, la doglianza sulla qualificazione giuridica è stata giudicata priva di specificità, non riuscendo a dimostrare un reale errore di diritto ma apparendo come un tentativo di riaprire il merito della vicenda.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma che il concordato sanzionatorio blinda la determinazione della pena, rendendo vani i tentativi di impugnazione basati su ripensamenti successivi o su contestazioni generiche della qualificazione giuridica.
Si può contestare la pena dopo un concordato sanzionatorio?
No, la giurisprudenza ritiene incompatibile la censura sulla congruità della pena con il consenso prestato durante l’accordo tra le parti.
Quando è ammesso il ricorso per errore di qualificazione giuridica?
Il ricorso è ammesso solo se il vizio non è dedotto in termini astratti ma riguarda una manifesta erroneità nell’applicazione della legge penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1315 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 1315 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2022
corso proposto da anuNOME NOMENOME NOME NOME Chioggia il DATA_NASCITA
3″,,’VerS0 ‘a sentenza del 24 giugno 2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Vicenza;
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! motivi del ricorso;
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OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come previsto dall’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, che legittima la proposizione dei ,rc per cessazione prevista dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e non essendo an-imesisa la censura afferente all’omessa motivazione in ordine alla congruità della pena, in guanto incompatibile con l’avvenuto concordato sanzioNOMErio proveniente dallo stesso ricorrente tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de planc e condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
:cnara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e CH curo tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 novembre 2022
C’grisigliere estensore
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