Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1043 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1043 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOMECOGNOME nato a Lucca il 16/04/1979
avverso l’ordinanza del 10/06/2024 del Tribunale di Lucca visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 10 giugno 2024, e depositata in pari data, 111 Tribunale di Lucca, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha rigettato l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il decreto con il quale il G.i.p. del Tribunale di Lucca aveva disposto nei confronti dello stesso il sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente dell’importo di 871.311,26 euro, con riguardo al reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, se e nella misura in cui
non fosse possibile eseguire il sequestro a fini di confisca diretta nei confronti della società “RAGIONE_SOCIALE, quale beneficiaria dell’illecito penale.
Il reato per cui si procede, relativo all’omesso versamento di ritenute certificate, è stato ipotizzato nei confronti di NOME COGNOME qual amministratore della “RAGIONE_SOCIALE” in riferimento sia al periodo di imposta 2019, con riguardo a ritenute non versate per l’importo di 560.583,57 euro, che al periodo di imposta 2020, con riguardo a ritenute non versate per l’importo di 310.727,69 euro. In sede esecutiva, il vincolo reale è stato apposto sulla somma di euro 614.592,81 giacente sui conti della “RAGIONE_SOCIALE“, e, per il residuo, sull somma di euro 24.384,26 presente sul conto di NOME COGNOME, nonché su due immobili intestati allo stesso, per il valore complessivo di 246.960,00 euro.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza impugnata indicata in epigrafe NOME COGNOME con atto sottoscritto dagli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, 51 cod. pen., 321 e 125, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti dei reati ipotizzati nonostante l’omologazione della proposta di concordato preventivo, anche per assoluto difel:to di motivazione in proposito.
Si deduce che illegittimamente è stata ravvisata la sussistenza del fumus commissi delicti dei due reati di cui agli artt. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto il mancato versamento delle ritenute certificate deve ritenersi legittimato dall’omologazione del piano di concordato preventivo.
Si premette, richiamando la motivazione dell’ordinanza impugnata, che: a) il 14 ottobre 2020, quindi, in data precedente al 10 dicembre 2020, giorno di consumazione del primo dei due reati ipotizzati, la “RAGIONE_SOCIALE” aveva presentato istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo; b) il 27 ottobre 2020, il Tribunale aveva fissato un termine per la presentazione del piano, nel quale erano ricompresi anche i debiti tributari; c) 1’8 aprile 2022, il Tribunale ha disposto l’omologazione del piano di concordato, superando il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate rispetto alla transazione ex art. 182-ter legge fall.
Si osserva che, nella specie, l’istanza di ammissione al concordato non è stata pretestuosa, ed ha avuto un favorevole sviluppo, sicché può postularsi l’efficacia retroattiva della procedura alla data di presentazione della domanda, sicuramente operativa agli effetti civili, anche agli effetti penali, con conseguente irrilevanz anche a tali fini, dell’inadempimento del debito tributario (si cita, a sostegno, Sez. 3, n. 36320 del 22/08/2019). Si rimarca che, a respingere questa soluzione, si 7
postulerebbe la rilevanza penale di un mancato adempimento del tutto lecito in sede civile per effetto dell’ammissione al concordato: a norma dell’art. 182-ter legge fall., come modificato dal d.l. n. 125 del 2020, i debiti tributari oggetto d reati contestati, sono sottoposti ai tempi e modi del pagamento previsti nel piano concordatario, ed hanno un contenuto diverso da quelli originari indic:ati nell’imputazione. Si aggiunge che al mancato versamento di ritenute certificate non può essere estesa l’obiezione formulata per l’omesso versamento dell’IVA, della quale, in quanto tributo comunitario armonizzato, deve essere garantito il pagamento integrale. Si segnala, ancora, che: a) per effetto dell’ammissione al concordato preventivo, con effetto retroattivo fino alla data della domanda’ il debitore deve rispettare il piano dei pagamenti previsto dall’istanza di concordato ex artt. 161 e 168 legge fall. (si cita Sez. 4, n. 52542 del 17/10/2017); b) ritenere impermeabili le vicende penali alla procedura di concordato, nel caso di omologazione del piano, implica l’assegnazione, alle sanzioni penali, del ruolo di presidio di obblighi non più esistenti.
Si conclude che la condotta di inadempimento del debito tributario il cui contenuto è ridefinito da un piano di concordato omologato costituisce attività legittima ex art. 51 cod. pen., e che, sul punto, l’ordinanza impugnata non ha fornito alcuna motivazione.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321 e 125, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta proporzionalità del sequestro rispetto ai reati ipotizzati, per difetto assoluto di motivazione in proposito.
Si deduce che illegittimamente ha ritenuto il sequestro conforme ai principi di adeguatezza e proporzionalità, perché ha omesso di considerare che l’applicazione di tale misura impedisce il perfezionarsi di una causa di non punibilità, determinata dall’adempimento della transazione fiscale.
Si premette, a fondamento di questo assunto, che l’art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000 prevede una causa di non punibilità in casi di «pagamento integrale degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione previste dalle norme tributarie», e che le transazioni fiscali di cui all’art. 182legge fall. debbono ritenersi rientrare nelle speciali procedure conciliative e di adesione cui fa riferimento l’art. 13 cit. (si citano Sez. 3, n. 40217 del 10/09/2018, e Sez. 3, n. 28225 del 07/07/2016). Si osserva, poi, che la prospettiva dell’integrazione di una causa di non punibilità, in conseguenza della rimozione del sequestro, rileva ai fini della concreta valutazione del periculum.
Si rileva, quindi, che il principio di proporzionalità, espressamente affermato ad esempio dall’art. 5, paragrafi 3 e 4, T.U.E., e dagli artt. 49, paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, Carta di Nizza, è applicabile anche a tutela di diritti diversi dalla libert
personale, posto che nessun valore, pure di rango costituzionale, può diventare “tiranno” (si cita Corte cost., sent. n. 85 del 2013), e, perciò, anche a tutela de diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (si richiama l’espressa indicazione in tal senso di Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, ma anche di diverse altre decisioni). Si rappresenta che, in questa prospettiva, si è affermato che il vincolo reale non può risolversi in una sostanziale inibizione per l’operatività economica del soggetto attinto dal sequestro, sino a determinarne la paralisi o la cessazione definitiva, e che, per questa ragione, deve ritersi ammissibile che il giudice autorizzi il dissequestro parziale di somme sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per consentire all’ente che ne è titolare di pagare le imposte dovute sulle medesime quale profitto di attività illecite (si cita Sez. 6, n. 13936 del 11/01/2022).
Si conclude che il mantenimento del sequestro, nella specie, priva la società ricorrente della possibilità di eseguire un piano concordatario, mirante a preservare la continuità aziendale: il permanere del vincolo cautelare determinerebbe la risoluzione del concordato per inadempimento e la liquidazione giudiziale dell’impresa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la ritenuta configurabilità del fumus commissi delicti con riguardo al reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, in ragione dell’avvenuta omologazione della proposta di concordato preventivo in data 8 aprile 2022, ossia dopo la data di consumazione dei due reati per i quali è stato disposto il sequestro.
2.1. Innanzitutto, in via preliminare, anche se la questione non è specificamente posta nel ricorso, appare utile richiamare il principio consolidato in forza del quale la procedura di concordato preventivo scrimina il reato di omesso versamento di ritenute di cui all’art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, riguardante gli obblighi scaduti tra la presentazione dell’istanza di ammissione al concordato, sia esso “in bianco” che con deposito del piano, e l’adozione del relativo decreto, solo ove sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato, o comunque non autorizzato, come invece richiesto dall’interessato, il pagamento dei suddetti debiti, essendo in tal caso configurabile la scriminante dell’adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell’autorità di cui all’art. 51 cod. pen. (così, tra le tante: Sez. 3, n. 9248 del 02/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 283228 – 01; Sez. 3, n. 13628 del 20/02/2020, COGNOME, Rv. 279421
– 01; Sez. 3, n. 2860 del 30/10/2018, dep. 2019, NOME, Rv. 274822 – 01; l’unica decisione massimata in senso contrario è Sez. 3, n. 36320 del 02/04/2019, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, Rv. 277687 – 01).
Questo principio è condiviso dal Collegio in particolare perché rinviene il suo solido fondamento nella disciplina del concordato preventivo, secondo la quale, durante la procedura, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sia pure sotto la vigilanza del commissario giudiziale, e può compiere anche atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, con il solo onere di ottenere l’autorizzazione del giudice per evitarne l’inefficacia rispetto ai creditor anteriori al concordato (art. 167 r.d. n. 267 del 1942, applicabile ratione tempori5.;).
2.2. Ciò posto, poi, ed avendo riguardo alle deduzioni espressamente formulate nel ricorso, il Collegio intende ribadire anche il principio secondo cui l’omologazione del concordato preventivo esclude la configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute certificate solo se interviene prima della data di scadenza del versamento prevista dall’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000.
Invero, come già osservato in giurisprudenza, il reato di omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti d’imposta ha carat istantaneo, perfezionandosi alla scadenza del termine di legge, con la conseguenza che l’ammissione al concordato preventivo della società in epoca successiva a tale termine non elide la responsabilità del rappresentante legale dell’ente (così, espressamente, Sez. 3, n. 3541 del 16/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265937 – 01). Di conseguenza, solo la “preventiva” omologazione del concordato preventivo incide sul termine di pagamento, che può essere dilazionato ovvero frazionato in più rate, ed eventualmente sull’importo stesso del tributo, che può essere addirittura ridotto per effetto dell’accordo, con eventuale rimodulazione del debito al di sotto della soglia di punibilità (così, in particolare, Sez. 3, n. 6591 d 26/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269146 – 01, ma anche Sez. 3, n. 2860 del 30/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274822 – 01).
È opportuno sottolineare che l’orientamento giurisprudenziale indicato risull:a perfettamente coerente con il complessivo assetto del sistema normativo desumibile dal d.lgs. n. 74 del 2000. In particolare, infatti, va segnalato che, a norma dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, l’«integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso», è previsto come causa di non punibilità per i reati di cui agli artt. 10bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. cit., e, quindi, non certo come elemento negativo di tipicità del fatto.
Prive di specificità, invece, sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano l’applicazione del sequestro preventivo a fini di confisca, deducendo che lo stesso è in contrasto con i principi di adeguatezza e proporzionalità, in quanto preclude la possibilità di conseguire la causa di non punibilità integrata dall’adempimento del concordato preventivo omologato.
3.1. Occorre premettere che, ad avviso del Collegio, l’omologazione del concordato preventivo in data successiva a quella in cui l’inadempimento determina la consumazione del delitto di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, anche se disposta in presenza di voto contrario dell’Amministrazione finanziaria ex art. 180, quarto comma, r.d. n. 267 del 1942, concorre ad integrare una causa di punibilità per tale reato, quando all’omologa fa seguito, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’integrale pagamento dell’importo stabilito nell’atto omologato, a norma dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000.
3.1.1. In linea generale, può essere utile rilevare che diverse pronunce hanno espressamente qualificato la “conciliazione giudiziale” e la “transazione fiscale” come assunzioni di impegno in presenza delle quali, a norma dell’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, nel testo vigente prima della riforma recata dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, non opera la confisca, salvo il caso di mancato versamento di quanto concordato (yds., per tutte, Sez. 3, n. 28225 del 09/02/2016, COGNOME, Rv. 267334 – 01, e Sez. 3, n. 42470 del 13/07/2016, COGNOME, Rv. 268383 – 01).
Ma, segnatamente, è da un punto di vista sistematico che appare ragionevole includere il concordato omologato nell’ambito delle «speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie» di cui all’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000.
Occorre rilevare che, a norma dell’art. 184 r.d. n. 267 del 1942, applicabile nella specie ratione temporis, il concordato omologato, senza eccezioni, e quindi anche nel caso di cui all’art. 180, quarto comma, r.d. cit., implicante il c.d. cram down fiscale e previdenziale, è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso con il quale si chiede l’ammissione alla relativa procedura, e, salvo patto contrario, ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Ora, posto che il concordato preventivo omologato ha efficacia liberatoria per l’imprenditore (nonché, salvo patto contrario, anche per i soci illimitatamente responsabili) nei confronti di tutti i creditori, e quindi anche dell’Amministrazione finanziaria, eccetto i casi di annullamento o di risoluzione per inadempimento ex art. 186 r.d. n. 267 del 1942, non sembra coerente ritenere lo stesso irrilevante ai fini dell’integrazione della causa di non punibilità di cui all’art. 13, comma 1, digs n. 74 del 2000.
Invero, la causa di non punibilità di cui all’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 risponde all’esigenza di assicurare un’efficace attività di riscossione da parte dell’Amministrazione finanziaria, nonché allo scopo pratico di incentivare la definizione delle pendenze con il Fisco mediante adempimento volontario di quanto dovuto. E se il concordato preventivo sia stato omologato e adempiuto, è stata soddisfatta l’esigenza “riscossiva” ed è stato attuato il comportamento “incentivato”, perché la somma stabilita nella procedura in cui è parte l’Amministrazione finanziaria e successivamente corrisposta fissa definitivamente l’importo del credito tributario che l’Erario può pretendere ed incamerare dal contribuente, mentre l’adempimento volontario esclude la necessità di attivare o proseguire procedure esecutive ai fini della sua soddisfazione.
Né questa opzione ermeneutica risulta in contrasto con il dato letterale dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74.
La disposizione appena indicata, infatti, anche da un punto del significato testuale delle parole impiegate, considerate nella loro connessione, così come prevede l’art. 12 disp. prel. cod. civ., non sembra richiedere l’integrale pagamento del debito, senza alcuna possibilità di “riduzione” degli importi da versare. Se infatti il legislatore avesse voluto escludere qualunque possibilità di “ridefinizione”, e “riduzione”, degli importi da versare, si sarebbe limitato a richiedere l’integrale pagamento del debito, senza aggiungere la specificazione, perché del tutto superflua, relativa agli «importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso». E, nel senso della ammissibilità della riduzione dell’importo dovuto al Fisco mediante transazione fiscale in sede di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 182-ter r.d. n. 267 del 1942, si è già espressa la giurisprudenza, come già indicato nel § 3.1. (cfr., specificamente, Sez. 3, n. 6591 del 26/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269146 – 01).
Ma se è ammissibile una “riduzione” concordata degli importi da versare all’Erario ex art. 182-ter r.d. n. 267 del 1942, non si vede perché la conclusione dovrebbe essere diversa nel caso di concordato omologato a norma dell’art. 180, quarto comma, r.d. cit., posto che le due vicende sono pienamente parificate (anche) quanto alla vincolatività per il Fisco della commisurazione delle somme ad esso dovute, nonché agli effetti liberatori per il contribuente.
3.1.2. Per chiarezza, va precisato che l’omologazione del concordai:o preventivo seguita dall’integrale pagamento dell’importo stabilito rileva come causa di non punibilità anche quando il debito tributario sia a carico di un soggetto diverso dall’autore del reato.
Sotto il profilo del dato letterale, anzitutto, l’art. 13, comma 1, d.lgs. n. del 2000 non richiede che il debito tributario debba gravare sull’indagato o sull’imputato, o debba essere adempiuto da tale soggetto.
Sotto il profilo della razionalità del sistema, poi, la limitazione dell’applicabili della causa di non punibilità in esame prevista dall’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 ai soli casi in cui il debito tributario gravi direttamente sull’indagato sull’imputato, non risulta necessaria. Anzi, tale limitazione escluderebbe l’applicazione della causa di punibilità in esame nel caso di debiti tributari insistent su una società o una persona giuridica, ossia quando gli importi dovuti, e quindi i vantaggi per l’Erario derivanti da una più sollecita ed agevole riscossione, sono in genere ben più significativi.
3.2. È importante, poi, sottolineare che l’omologazione del concordato preventivo in data successiva a quella di perfezionamento del reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, se non è seguita, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, dall’integrale pagamento dell’importo stabilito, non esplica alcuna incidenza ai fini della individuazione del profitto derivante da tale fattispecie delittuosa.
Si è già osservato che il concordato omologato in data successiva a quella di perfezionamento del reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 non solo non esclude la configurabilità di tale fattispecie delittuosa, ma è anche da solo insufficiente ad integrare la causa di non punibilità di cui all’art. 13, comma 1, d.lgs. cit., perché, ai fini della verificazione di questa è anche necessario l’intero pagamento delle somme dovute.
Invero, in relazione a tale ultimo profilo, è utile rimarcare che l’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 richiede testualmente, perché sia configurabile la causa di punibilità da esso prevista, l’«integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso».
Ora, se la mera omologazione del concordato preventivo non esclude la configurabilità del reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, e non è sufficiente ad integrare una causa di non punibilità dello stesso, non può nemmeno incidere sulla individuazione del relativo profitto.
Se, infatti, l’omologazione del concordato preventivo non seguita dall’integrale pagamento degli importi in esso stabiliti non incide in alcun modo né sulla configurabilità, né sulla punibilità del reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, il profitto di questo, fino al definitivo adempimento, e stante l’assenza di previsioni normative di segno diverso, continua a dover essere determinato secondo i canoni ordinari, ossia sulla base delle ritenute certificate non versate, ed in misura corrispondente a tale importo.
3.3. Il concordato omologato in data successiva a quella di perfezionamento del delitto di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, anche quando non sia avvenuto l’integrale pagamento di quanto dovuto, può, però, a determinate condizioni, avere rilevanza in tema di sequestro funzionale alla confisca del profitto del reato, perché può esplicare effetti con riguardo al profilo del periculum in mora.
3.3.1. Una precisa indicazione sulla rilevanza del concordato omologato in tema di sequestro è desumibile dall’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, nel testo vigente a seguito della riforma recata dall’art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87.
Questa disposizione statuisce: «Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, i sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti».
3.3.2. Occorre premettere che la disposizione appena citata, per come formulata, sembrerebbe relativa alla sola applicazione del sequestro, e non anche al mantenimento dello stesso, e, quindi, potrebbe essere ritenuta non riferibile ai sequestri già disposti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 87 del 2024.
Tuttavia, è lo stesso d.lgs. n. 87 del 2024 a fornire un elemento significativo per ritenere che la verifica della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 12bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, nel testo vigente, sia da estendere anche ai sequestri già disposti. Invero, il comma 6 dell’art. 1 d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, prevede un’amplissima applicazione della disposizione di cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, disponendone l’operatività «anche quando il debito tributario è in fase di estinzione mediante rateizzazione a seguito di regolarizzazione, ai sensi dell’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dell’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e dall’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39».
Inoltre, non vi sono ragioni per differenziare tra sequestri disposti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 87 del 2024 e sequestri disposti in data successiva, riconoscendo rilevanza a procedure di estinzione dei debiti tributari già in corso solo con riguardo a questi ultimi.
Ancora, la regola posta dal “nuovo” art. 12, comma 2-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 non opera una cesura rispetto al passato, ma, piuttosto, costituisce una puntualizzazione legislativa del principio già da tempo enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui, anche ai fini dell’applicazione e del mantenimento del
sequestro preventivo a fini di confisca, è necessario accertare la sussistenza di esigenze che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, e di dare conto in motivazione (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01).
3.3.3. Ora, nella specie (il sequestro è stato disposto in data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 87 del 2024), se si ritiene applicabile la disciplina cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 nel testo attualmente in vigore, per la mancata applicazione del sequestro (rectus: per il dissequestro) è necessario che «il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti».
Nella disciplina in vigore, quindi, non è sufficiente che sia stato omologato il concordato preventivo, ma anche che risulti la regolarità degli adempimenti prefissati in tale atto fino al momento in cui deve essere presa la decisione sulla misura cautelare.
Si deve aggiungere, inoltre, che deve ritenersi onere di chi è interessato al dissequestro dare concreta allegazione della regolarità di pagamenti previsti. Il dato in questione, infatti, è in genere immediatamente documentabile dall’interessato al dissequestro, in quanto soggetto che effettua i pagamenti o comunque collegato al soggetto che provvede agli stessi (ad esempio quale legale rappresentante della società ammessa alla procedura di definizione del debito fiscale). Ovviamente, l’interessato sarà sollevato dal predetto onere di allegazione se l’informazione sia già rilevabile dagli atti o sia a lui in concreto non accessibile per ragioni dal medesimo puntualmente indicate.
3.3.4. Se, invece, si ritiene applicabile la disciplina previgente, va rilevato che nessuna disposizione prevedeva l’incidenza delle vicende in cui il «debito tributano è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione» sul sequestro.
E, anzi, la giurisprudenza ha costantemente affermato che la disposizione di cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotta dal d.lgs. n. 158 del 2015, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca ed il sequestro preventivo ad essa preordinato possono essere disposti anche a fronte dell’impegno di pagamento assunto, e devono essere conservati fino all’integrale effettivo pagamento della somma evasa, potendo le rate già versate essere considerate solo ai fini della riquantificazione della misura (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, COGNOME, Rv. 280014 – 01, e Sez. 3, n. 42470 del 13/07/2016, COGNOME, Rv. 268384 – 01).
3.4. In considerazione dei principi precedentemente esposti nei §§ 3.1, 3.1.1., 3.1.2, 3.2, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4, le censure riferite alla omessa
considerazione della transazione fiscale ai fini della esclusione del periculum in mora, nonché dell’adeguatezza e della proporzionalità del sequestro, sono prive d specificità.
Invero, a fronte di una omologazione del concordato risalente all’8 apr 2022, e quindi ad oltre due anni prima dell’applicazione del sequestro, non ris agli atti, né è documentato o allegato nel ricorso, che vi sia stata la “re esecuzione dei pagamenti ivi previsti, o comunque una significativa attività adempimento degli obblighi assunti.
Né, sotto altro profilo, nel ricorso si fornisce alcuna precisa indicazio ordine all’impiego delle somme di cui si chiede il dissequestro: l’at impugnazione si limita semplicemente ad asserire, senza ulteriori specificazioni quindi senza alcuna rappresentazione di puntuali elementi di fatto, che permanere del vincolo cautelare determinerebbe la risoluzione del concordato pe inadempimento e la liquidazione giudiziale dell’impresa.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favo della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 20/11/2024.