Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1237 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1237 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 10/06/2024 del Tribunale di Lucca
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 10 giugno 2024, e depositata in pari ( ata, il Tribunale di Lucca, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha rigettato l’istanza di riesame proposta dalla società “RAGIONE_SOCIALE, in persona cel suo liquidatore giudiziale, NOME COGNOME avverso il decreto con il quale il G.i p. de Tribunale di Lucca aveva disposto nei confronti della stessa il sequestro pre) entivo a fini di confisca diretta dell’importo di 871.311,26 euro, con riguardo al r !ato d
cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, oltre che il sequestro a fini di confisca equivalente nei confronti del legale rappresentante della precisata ocietà, NOME COGNOME se e nei limiti in cui la misura cautelare non potesse essere seguita nei confronti della società.
Il reato per cui si procede, relativo all’omesso versamento di rr:enute certificate, è stato ipotizzato nei confronti di NOME COGNOME quale amministratore della “RAGIONE_SOCIALE in riferimento sia al periodo di imposti 2019, con riguardo a ritenute non versate per l’importo di 560.583,57 euro, che al periodo di imposta 2020, con riguardo a ritenute non versate per l’imp Drto di 310.727,69 euro. In sede di esecuzione, il vincolo reale è stato appost:3 sulla somma di euro 614.592,81 rinvenuta sui conti della società, e, per il residu ), sulla somma di euro 24.384,26 presente sul conto di NOME COGNOME, nonché su due immobili intestati allo stesso, per il valore complessivo di 246.960,00 euro
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza imp Agnata indicata in epigrafe la società “RAGIONE_SOCIALE“, in persona del suo liqu datore giudiziale, NOME COGNOME con atto sottoscritto dall’Avv. NOME COGNOME artic :dando un unico motivo.
Con il motivo si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606, (omma 1, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla omessa motivazio re del provvedimento impugnato sulle questioni dedotte in sede di riesame.
Si premette che, in sede di udienza camerale tenutasi il 6 giugno 2024 avanti al Tribunale del riesame, la difesa della ricorrente aveva presentato memo 3a con la quale contestava: a) la sussistenza del fumus, in particolare sotto il profilo soggettivo; b) la determinazione del quantum sequestrabile alla società sott J posta a concordato, che dovrebbe ritenersi limitato alla somma determinati nella transazione fiscale (c.d. cram down), avendo la relativa decisione del Tribur .3Ie ex art. 317 codice crisi di impresa natura costitutiva; c) l’omessa considerazion E della configurabilità della transazione fiscale quale causa di non punibilità, si:come assimilabile alle procedure conciliative e di adesione all’accertamento p .eviste dalle norme tributarie, anche ai fini della esclusione del periculum in rflo-a. Si premette, ancora, che, a questi motivi, ne era stato aggiunto uno ult3riore, rappresentato oralmente in udienza, sebbene non ripreso dal relativo ve -bale, fondato sulla presenza di poste in prededuzione, emergenti da una ncta del liquidatore: si osservava, precisamente, che il pagamento di queste poste, indispensabili per lo svolgimento della procedura liquidatoria, sarebbe stato impossibile a causa della persistenza del vincolo cautelare; si chiedeva, ino tre, di tener conto degli importi già recuperati dall’Agenzia delle Entrate per circa 100.000,00 euro.
Si deduce, sulla base di queste premesse, che l’ordinanza impugnata difetta di motivazione in ordine a tutti i profili sopra prospettati, in quanto si è imita esclusivamente alle diverse censure enunciate nel ricorso di NOME COGNOME.
Al ricorso sono allegati: la memoria depositata dall’Avv. NOME COGNOME all’udienza del 6 giugno 2024; il verbale di tale udienza; documentazione elativa agli importi recuperati dall’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Manifestamente infondate sono le censure che contestano la configurabilità del fumus commissi delicti, anche con riguardo al profilo soggettivo, decl ‘cencio che la richiesta di ammissione al concordato preventivo è stata presentatE prima della data in cui il mancato versamento delle ritenute certificate, in quIlità d sostituto di imposta, integra il reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 20:0.
Costituisce infatti ormai principio consolidato, condiviso dal Collegio, duello in forza del quale la procedura di concordato preventivo scrimina il reato di c messo versamento di ritenute di cui all’art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, -. 74, riguardante gli obblighi scaduti tra la presentazione dell’istanza di ammiss ()ne al concordato, sia esso “in bianco” che con deposito del piano, e l’adozic – e del relativo decreto, solo ove sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato, o comunque non autorizzato, come invece richiesto dall’interes ato, il pagamento dei suddetti debiti, essendo in tal caso configurabile la scrirr inante dell’adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell’autoritE di cui all’art. 51 cod. pen. (così, tra le tante: Sez. 3, n. 9248 del 02/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 283228 – 01; Sez. 3, n. 13628 del 20/02/2020, COGNOME, Rv. 2 7942.1 – 01; Sez. 3, n. 2860 del 30/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274822 – 01; l’unica decisione massimata in senso contrario è Sez. 3, n. 36320 del 02/04 ‘2019, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, Rv. 277687 – 01).
Questo principio, del resto, rinviene il suo solido fondamento nella dis.:iplina del concordato preventivo, secondo la quale, durante la procedura, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sia pure sotto la vigilanza del commissario giudiziale, e può compiere anche atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, con il solo onere di ottenere l’autorizzazic) le del giudice per evitarne l’inefficacia rispetto ai creditori anteriori al concordat ) (a 167 r.d. n. 267 del 1942, applicabile ratione temporis).
Né, nella specie, emergono o sono indicati elementi da cui inferire l’e: senza dell’elemento soggettivo della fattispecie delittuosa. Anzi, per un verso, prc Drio la
presentazione della proposta di concordato preventivo prima del termine alla cui scadenza si sono perfezionati i reati ipotizzati, almeno sotto il profilo ot iettiv evidenzia la consapevolezza in capo all’amministratore della “RAGIONE_SOCIALE“, NOME COGNOME, dell’esistenza dei debiti relativi a ritenute certificate. I , s altro profilo, l’ordinanza impugnata dà atto che, per quanto risulta dagl atti, i Tribunale adito con il ricorso per l’ammissione del concordato preventivo noi i aveva disposto nessun divieto, ma solo imposto chiedere un’autorizzazione, e che, inoltre, il precisato NOME COGNOME non ha mai chiesto di essere autori ‘ a pagare i debiti né ha mai ricevuto provvedimenti di diniego ad effettu ire tali pagamenti.
Manifestamente infondate o comunque prive di specificità sono le censure che contestano sia la determinazione dell’importo che si è ritenuto ci poter sottoporre a sequestro nonostante l’intervenuta omologazione del concorchil:o, sia l’omessa considerazione della configurabilità della transazione fiscale qual( causa di non punibilità anche ai fini della esclusione del periculum in mora.
Per una puntuale risposta alle censure appena sintetizzate, occorre esa – ninare i temi della rilevanza della omologazione del concordato preventivo ai fir i della configurabilità e punibilità del reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 20 nonché della determinazione del profitto confiscabile del precisato delitto, iinché ancora dell’applicazione e del mantenimento del sequestro strumenta (2 alla confisca di tale profitto.
In punto di fatto, è utile rappresentare, secondo quanto si evince dall’ordinanza impugnata, e non è contestato nel ricorso, che: a) in prossin ità del 10 dicembre 2020, data alla cui scadenza l’inadempimento avrebbe integ -3to la configurabilità del reato per l’omesso versamento delle ritenute relative a l’anno 2019, e precisamente il 14 ottobre 2020, l’amministratore della “RAGIONE_SOCIALE“, NOME COGNOME aveva presentato domanda di concordato preventi “in bianco”; b) il successivo 27 ottobre 2020, il Tribunale di Lucca aveva conce ;so un termine di 120 giorni per la presentazione del piano, per poi successiva mente prorogarlo; c) nel prosieguo, la proposta di concordato non era approvata per il voto contrario di tre classi di creditori su cinque (il voto contrario era del Derat anche dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS); d) in data 3 gennaio 2022, la “RAGIONE_SOCIALE” aveva chiesto l’omologazione del concordato, nonostante l’oppotizione dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS; e) il Tribunale, in data 8 aprile 20 ?.2, ha omologato il concordato preventivo a norma dell’art. 180, quarto comma, r.d. n. 267 del 1942, ritenendo che la proposta di soddisfacimento dei crediti dell’A genzia delle Entrate e dell’INPS fosse conveniente rispetto all’alternativa liquidator a.
Il primo tema da approfondire ha ad oggetto la rilevanza att -tuibile all’intervenuta omologazione del concordato preventivo, anche nella specifica ipotesi prevista dall’art. 180, quarto comma, r.d. n. 267 del 1942, ricorrer te nella vicenda in esame, ai fini della configurabilità, o, in subordine, della punit ilità d reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000.
4.1. In proposito, il Collegio intende anzitutto ribadire il principio secc rido cu l’omologazione del concordato preventivo esclude la configurabilità del ci litto di omesso versamento di ritenute certificate solo se interviene prima della data di scadenza del versamento prevista dall’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000.
Invero, come già osservato in giurisprudenza, il reato di omesso vers imento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti d’imposta ha cz rat istantaneo, perfezionandosi alla scadenza del termine di legge, con la conse ;uenza che l’ammissione al concordato preventivo della società in epoca successiv i a tale termine non elide la responsabilità del rappresentante legale dell’ent€ (così, espressamente, Sez. 3, n. 3541 del 16/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. :359:37 – 01). Di conseguenza, solo la “preventiva” omologazione del con ordato preventivo incide sul termine di pagamento, che può essere dilazionato Dvvero frazionato in più rate, ed eventualmente sull’importo stesso del tributo, c le può essere addirittura ridotto per effetto dell’accordo, con eventuale rimodulazi n ine del debito al di sotto della soglia di punibilità (così, in particolare, Sez. 3, n. 6! 91 26/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269146 – 01, ma anche Sez. 3, n. 2 60 del 30/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274822 – 01).
È opportuno sottolineare che l’orientamento giurisprudenziale indicato risulta perfettamente coerente con il complessivo assetto del sistema nor nativo desumibile dal d.lgs. n. 74 del 2000. In particolare, infatti, va segnalato che, a norma dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, l’«integrale pagament ) degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di ad Esione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedi -nento operoso», è previsto come causa di non punibilità per i reati di cui agli ar t. 10bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. cit., e, quindi, non certo come ele – nento negativo di tipicità del fatto.
4.2. Ciò posto, deve invece ritenersi che l’omologazione del cone )rdato preventivo in data successiva a quella in cui l’inadempimento determ na la consumazione del delitto di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, anr he se disposta in presenza di voto contrario dell’Amministrazione finanziaria ex ari. 180, quarto comma, r.d. n. 267 del 1942, concorre ad integrare una causa di puiibilità per tale reato, quando all’omologa fa seguito, prima della dichiarazione di ap3rtura del dibattimento, l’integrale pagamento dell’importo stabilito nell’atto omoll gatc, a norma dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000.
In linea generale, può premettersi che diverse pronunce hanno espressamente qualificato la “conciliazione giudiziale” e la “transazione iscale” come assunzioni di impegno in presenza delle quali, a norma dell’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, nel testo vigente prima della riforma rec3ta dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, non opera la confisca, salvo il caso di rrancato versamento di quanto concordato (vds., per tutte, Sez. 3, n. 282 5 del 09/02/2016, COGNOME, Rv. 267334 – 01, e Sez. 3, n. 42470 del 13/0; /2016, COGNOME, Rv. 268383 – 01).
Ma, segnatamente, è da un punto di vista sistematico che appare ragic nevole includere il concordato omologato nell’ambito delle «speciali procedure con( iliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie» di cui all’a it. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000.
Occorre rilevare che, a norma dell’art. 184 r.d. n. 267 del 1942, app icabile nella specie ratione temporis, il concordato omologato, senza eccezioni, e quindi anche nel caso di cui all’art. 180, quarto comma, r.d. cit., implicante il c.c cram down fiscale e assistenziale, è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso con il quale si chiede l’ammissione alla relativa procedura, e, salvo patto contrario, ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Ora, posto che il concordato preventivo omologato ha efficacia liberatc ria per l’imprenditore (nonché, salvo patto contrario, anche per i soci illimitati mente responsabili) nei confronti di tutti i creditori, e quindi anche dell’Amminist izion finanziaria, eccetto i casi di annullamento o di risoluzione per inadempimE rito ex art. 186 r.d. n. 267 del 1942, non sembra coerente ritenere lo stesso irrilev3nte ai fini dell’integrazione della causa di non punibilità di cui all’art. 13, comma d.lg:s n. 74 del 2000.
Invero, la causa di non punibilità di cui all’art. 13, comma 1, d.lgs. n. .74 del 2000 risponde all’esigenza di assicurare un’efficace attività di riscossione cl i parte dell’Amministrazione finanziaria, nonché allo scopo pratico di incenti are la definizione delle pendenze con il Fisco mediante adempimento volontario di luanto dovuto. E se il concordato preventivo sia stato omologato e adempiuto, ,! stata soddisfatta l’esigenza “riscossiva” ed è stato attuato il comporta mento “incentivato”, perché la somma stabilita nella procedura in cui è parte l’Amministrazione finanziaria e successivamente corrisposta fissa definitivi mente l’importo del credito tributario che l’Erario può pretendere ed incameri re dal contribuente, mentre l’adempimento volontario esclude la necessità di att ‘are o proseguire procedure esecutive ai fini della sua soddisfazione.
Né questa opzione ermeneutica risulta in contrasto con il dato IE tterale dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74.
La disposizione appena indicata, infatti, anche da un punto del sic nificato testuale delle parole impiegate, considerate nella loro connessione, coil come prevede l’art. 12 disp. prel. cod. civ., non sembra richiedere l’integrale pagamento del debito, senza alcuna possibilità di “riduzione” degli importi da vers3re. Se infatti il legislatore avesse voluto escludere qualunque possibilità di “ridefin zione”, e “riduzione”, degli importi da versare, si sarebbe limitato a richiedere l’ir tegral pagamento del debito, senza aggiungere la specificazione, perché dei tutto superflua, relativa agli «importi dovuti, anche a seguito delle speciali ‘Dr( cedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso». E, nel senso della ammissibilità della rillJzione dell’importo dovuto al Fisco mediante transazione fiscale in sede di con :Drdato preventivo, ai sensi dell’art. 182-ter r.d. n. 267 del 1942, si è già espr3ssa la giurisprudenza, come già indicato nel §4.1. (cfr., specificamente, Sez. 3, i 6591 del 26/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269146 – 01).
Ma se è ammissibile una “riduzione” concordata degli importi da -ersare all’Erario ex art. 182-ter r.d. n. 267 del 1942, non si vede perché la con ,: usione dovrebbe essere diversa nel caso di concordato omologato a norma dell’ai t. 180, quarto comma, r.d. cit., posto che le due vicende sono pienamente parificate (anche) quanto alla vincolatività per il Fisco della commisurazione delle somme ad esso dovute, nonché agli effetti liberatori per il contribuente.
4.3. Per chiarezza, va precisato che l’omologazione del concordato pre , antivo seguita dall’integrale pagamento dell’importo stabilito rileva come causa cli non punibilità anche quando il debito tributario sia a carico di un soggetto diverso dall’autore del reato.
Sotto il profilo del dato letterale, anzitutto, l’art. 13, comma 1, d.lgs n. del 2000 non richiede che il debito tributario debba gravare sull’inda lato o sull’imputato, o debba essere adempiuto da tale soggetto.
Sotto il profilo della razionalità del sistema, poi, la limitazione dell’applii della causa di non punibilità in esame prevista dall’art. 13, comma 1, d.lgs n. 74 del 2000 ai soli casi in cui il debito tributario gravi direttamente sull’indi3,:at sull’imputato, non risulta necessaria. Anzi, tale limitazione escluchrebbe l’applicazione della causa di punibilità in esame nel caso di debiti tributari imistent su una società o una persona giuridica, ossia quando gli importi dovuti, e c uindi i vantaggi per l’Erario derivanti da una più sollecita ed agevole riscossione, sono in genere ben più significativi.
Il secondo tema da approfondire riguarda la rilevanza del conc )rdato omologato in data successiva a quella di perfezionamento del reato di cui all’art.
10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 ai fini della individuazione del profitto derivi nte da tale fattispecie delittuosa.
Si è già osservato che il concordato omologato in data successiva a ci iena di perfezionamento del reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 non gilo non esclude la configurabilità di tale fattispecie delittuosa, ma è anche ca scio insufficiente ad integrare la causa di non punibilità di cui all’art. 13, cor ‘ma 1 d.lgs. cit., perché, ai fini della verificazione di questa è anche necessario ‘intero pagamento delle somme dovute.
Invero, in relazione a tale ultimo profilo, è utile rimarcare che l’art. 13, i :orna 1, d.lgs. n. 74 del 2000 richiede testualmente, perché sia configurabile la c lusa di punibilità da esso prevista, l’«integrale pagamento degli importi dovuti, a -iche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento i: reviste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso».
Ora, se la mera omologazione del concordato preventivo non esc: ude la configurabilità del reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, e ion sufficiente ad integrare una causa di non punibilità dello stesso, non può nei – meno incidere sulla individuazione del relativo profitto.
Se, infatti, l’omologazione del concordato preventivo non seguita dall’in :egrale pagamento degli importi in esso stabiliti non incide in alcun modo n sulla configurabilità, né sulla punibilità del reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, il profitto di questo, fino al definitivo adempimento, e stante l’ass( nza di previsioni normative di segno diverso, continua a dover essere deter – ninal:o secondo i canoni ordinari, ossia sulla base delle ritenute certificate non v ?rsate, ed in misura corrispondente a tale importo.
Il terzo tema da esaminare concerne la rilevanza del concordato orn( logato in data successiva a quella di perfezionamento del delitto di cui all’art. 10-bi.: d.lgs. n. 74 del 2000, quando non sia avvenuto l’integrale pagamento di quanto c ovuto, in relazione al sequestro funzionale alla confisca del profitto del reato con ri Juardo al profilo del periculum in mora.
6.1. Una precisa indicazione sulla rilevanza del concordato omologato i i tema di sequestro è desumibile dall’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2003, nel testo vigente a seguito della riforma recata dall’art. 1, comma 1, lett. e), d. gs. 14 giugno 2024, n. 87.
Questa disposizione statuisce: «Salvo che sussista il concreto peri :olo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni red lituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del n !ato, sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è dispos o se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a eguito
di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in dE tti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti».
6.2. Occorre premettere che la disposizione appena citata, !Dei come formulata, sembrerebbe relativa alla sola applicazione del sequestro, e noli anche al mantenimento dello stesso, e, quindi, potrebbe essere ritenuta non rifenbile ai sequestri già disposti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 87 del 2024
Tuttavia, è lo stesso d.lgs. n. 87 del 2024 a fornire un elemento sign Ficativo per ritenere che la verifica della sussistenza delle condizioni previste dall’, id. 12 bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, nel testo vigente, sia da estendere anche ai sequestri già disposti. Invero, il comma 6 dell’art. 1 d.lgs. 14 giugno 2024 n. 87, prevede un’amplissima applicazione della disposizione di cui all’art. 12-bis, :omrna 2, d.lgs. n. 74 del 2000, disponendone l’operatività «anche quando il debito tributario è in fase di estinzione mediante rateizzazione a seguito di regolarizzazione, ai sensi dell’articolo 1, commi da 174 a 178, della le gge 29 dicembre 2022, n. 197, dell’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-IE gge :30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbrai ) 2024, n. 18, e dall’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39:
Inoltre, non vi sono ragioni per differenziare tra sequestri disposi: prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 87 del 2024 e sequestri disposti n data successiva, riconoscendo rilevanza a procedure di estinzione dei debiti tribù tad già in corso solo con riguardo a questi ultimi.
Ancora, la regola posta dal “nuovo” art. 12, comma 2-bis, d.lgs., n. 74 del 2000 non opera una cesura rispetto al passato, ma, piuttosto, costituis :e una puntualizzazione legislativa del principio già da tempo enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui, anche ai fini dell’applicazione e del mantenimer 1:0 del sequestro preventivo a fini di confisca, è necessario accertare la sussist rriza di esigenze che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della c:}nfisca rispetto alla definizione del giudizio, e di dare conto in motivazione (Se2. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01).
6.3. Ora, nella specie (il sequestro è stato disposto in data anteriore all’mtrata in vigore del d.lgs. 87 del 2024), se si ritiene applicabile la disciplina di cui all’ 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 nel testo attualmente in vigore, per la mancata applicazione del sequestro (rectius: per il dissequestro) è necessE rio che «il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti».
Nella disciplina in vigore, quindi, non è sufficiente che sia stato omoll igato il concordato preventivo, ma anche che risulti la regolarità degli adernp menti prefissati in tale atto fino al momento in cui deve essere presa la decisior e sulla misura cautelare.
Si deve aggiungere, inoltre, che deve ritenersi onere di chi è intere! sato al dissequestro dare concreta allegazione della regolarità di pagamenti previsti. Il dato in questione, infatti, è in genere immediatamente documentabile dall’interessato al dissequestro, in quanto soggetto che effettua i pagar lenti o comunque collegato al soggetto che provvede agli stessi (ad esempio quali , legale rappresentante della società ammessa alla procedura di definizione del debito fiscale). Ovviamente, l’interessato sarà sollevato dal predetto onere di allei azione se l’informazione sia già rilevabile dagli atti o sia a lui in concreto non accE per ragioni dal medesimo puntualmente indicate.
6.4. Se, invece, si ritiene applicabile la disciplina previgente, va rilevilto ch nessuna disposizione prevedeva l’incidenza delle vicende in cui il «debito tri:utario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di ore cedure conciliative o di accertamento con adesione» sul sequestro.
E, anzi, la giurisprudenza ha costantemente affermato che la disposi2ione di cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotta dal d.lgs. n. 58 del 2015, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti prc fitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a ersare all’erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca ed il sequestro preventivo ad essa preordinato possono essere c isposti anche a fronte dell’impegno di pagamento assunto, e devono essere con s . ervati fino all’integrale effettivo pagamento della somma evasa, potendo le ri te già versate essere considerate solo ai fini della riquantificazione della misura (c Fr., per tutte, Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, COGNOME, Rv. 280014 – 01, e Se;. 3, n. 42470 del 13/07/2016, COGNOME, Rv. 268384 – 01).
7. Sulla base delle indicazioni precedentemente esposte nei §§ 4, 4.., 4.2, 4.3, 5, 6, 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, è agevole comprendere perché sono manifestErnente infondate e, in parte, anche prive di specificità le censure formulate nel ricci so che contestano, per un verso, la determinazione dell’importo che si è ritenuto d poter sottoporre a sequestro senza considerare la riduzione del debito fiscale p evista nel concordato preventivo omologato, sia l’omessa considerazione della configurabilità della transazione fiscale quale causa di non punibilità anche ai fini della esclusione del periculum in mora.
Precisamente, le censure relative alla determinazione dell’importo ct e si è ritenuto di poter sottoporre a sequestro, perché compiuta senza conside are le somme indicate nel concordato preventivo omologato, sono manifesta -nente infondate, perché l’omologazione non seguita dall’integrale pagamento del :ebito stabilito non incide in alcun modo né sulla configurabilità, né sulla punibil tà, né sulla determinazione del profitto del reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74.
Le censure riferite alla omessa considerazione della configurabilitì della transazione fiscale quale causa di non punibilità anche ai fini della esclusi me del periculum in mora, sono invece manifestamente infondate o comunque live di specificità, perché, a fronte di una omologazione del concordato risalente alli’8 aprile 2022, e quindi ad oltre due anni prima dell’applicazione del sequest -o, non risulta agli atti, né è documentato o allegato nel ricorso, che vi sia s tata l “regolare” esecuzione dei pagamenti ivi previsti.
Diverse da quelle consentite, infine, sono le censure relativa alli messa considerazione, ai fini della determinazione dell’ammontare del sequestro, delle poste in prededuzione per lo svolgimento della procedura liquidatoria.
Invero, indipendentemente da ogni altra considerazione, queste censL re non solo non sono state enunciate in sede di riesame o nella memoria, ma n sono state nemmeno verbalizzate in udienza. Di conseguenza, le stesse sono p -ecluse in questa sede a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi p – )fili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativz mente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagament: , delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20/11/2024.