Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42461 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42461 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como in data 17/10/2019 e 17/06/2021, ha dichiarato nei confronti di COGNOME NOME non doversi procedere poiché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione con riferimento ai capi A)B)C (quest’ultimo relativamente alle ipotesi di detenzione illecita di marijuana), del procediment 3630/2020 RG app., e ha applicato per le altre ipotesi residue di cui al capo C, art. 73 comma 1 DPR 309/90, detenzione ai fini di spaccio di gr 139,5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina con principio attivo pari a 90,7 gr., da cui erano ricavabili 604 dosi singole, la pena concordat pari a anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 30.000,00 di multa concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione con il reato di cui al procedimento n.4025/202 RG Gip (5377/2021 di cui alla sentenza 17.06.2021).
Ricorre per cassazione il difensore, denunciando:
2.1. Con un primo motivo la violazione dell’art. 606 co. 1 lett. c) c.p.p. per inosservanz RAGIONE_SOCIALE norme processuali e violazione del diritto di difesa, lamentando come il difensore di fiducia (nella persona del difensore precedente, poi revocato) non fosse munito di procura speciale per la conclusione del concordato ex art. 599 bis c.p.p., difettando dette procure (in relazione ad entrambi procedimenti riuniti e definiti con la sentenz impugnata) dell’autenticazione del Direttore dell’Istituto di pena ove sarebbero state rilasciat dal ricorrente presso l’Ufficio Matricola, con conseguente invalidità del concordato, peraltro non sanato dalla presenza dell’interessato in udienza, stante l’assenza di COGNOME, rinunciante a comparire.
2.2. Con il secondo motivo, a suffragare l’interesse al ricorso, la violazione dell’art. 161 cod.p e 129 cod.proc.pen in quanto nella determinazione della pena base concordata in relazione al capo c) non si sarebbe tenuto conto del fatto che una parte della condotta quella riferita all droga leggera era prescritta ed era stata presa come riferimento la stessa pena base applicata dal primo giudice.
Il Procuratore generale in sede ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
3.1. l’AVV_NOTAIO ha presentato memoria difensiva in replica a sostegno dei motivi di ricorso.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce degli atti prodotti dal ricorrente e dal fascicolo processuale di appello – che questa Corte è legittimata ad esaminare essendo stata dedotta una violazione di legge processuale relativa al giudizio di secondo grado L’art. 123 c.p.p. stabilisce espressamente che gli atti depositati dal detenuto alla direzione del
carcere sono da considerarsi come avvenuti innanzi all’Autorità giudiziaria destinataria. Nella fattispecie che ci occupa quindi il requisito dell’autenticazione prescritto a pena inammissibilità si deve ritenere soddisfatto in considerazione del deposito mediante la ricezione del coordinatore dell’Ufficio matricola che ha sottoscritto d’ordine del direttore del carcere e per la sola circostanza di ricevere l’atto ne ha attestato la provenienza dal soggetto dal quale quelle dichiarazioni sono state rese. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal provvedimento impugnato, sono state rispettate le formalità di confezione e di presentazione della procura speciale ex art. 122 cod.proc.pen., disciplinate per l’imputato detenuto dall’art all’art. 123 c.p.p., che ovviamente ne impone l’immediata trasmissione all’Autorità giudiziaria procedente.
5.11 secondo motivo è inammissibile; a fronte della rinuncia a tutti i motivi di appello a eccezione di quello relativo alla quantificazione della pena effettuata dal difensore dell’imputato munito di procura specie, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammesso il ricorso in cassazione esclusivamente nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 – dep. 2020, M., Rv. 278170). Ugualmente inammissibile è il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo RAGIONE_SOCIALE parti in ordine ai punti concor implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pen illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso 1’11.10.2023