Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17860 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17860 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a POLICORO il 12/07/1975 COGNOME NOME NOME nato a MILANO il 03/09/1974 COGNOME NOME nato a MILANO il 05/09/1956 avverso la sentenza del 21/11/2023 della Corte d’appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso di COGNOME la reiezione di quello di COGNOME e l’annullamento con rinvio della decisione gravata riguardo a COGNOME. Sentiti gli avvocati COGNOME per COGNOME e COGNOME per COGNOME che si sono riportati ai mo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma di quella appellata, resa dal Tribunale locale in esito a giudizio abbreviato nei confronti, tra gli altri, di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ha, alla luce dell’accordo raggiunto dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in punto di pena, ridotto il trattamento sanzionatorio irrogato ad COGNOME in primo grado, dichiarando inammissibile nel resto il relativo gravame per la rinunzia ai restati motivi; ha, altresì, ridotto la pena irrogata a COGNOME – ritenuto responsabile dei fatti descritti capo 5), limitatamente alle condotte commesse il 19 luglio e in data anteriore e prossima al 24 luglio 2009, puniti ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990- e COGNOME condannato per i fatti di cui al capo 36), puniti dalla medesima norma incriminatrice,
diversi da quelli inerenti all’episodio del 30 luglio 2010-, in ragione dell’avvenu riconoscimento, per entrambi, delle attenuanti generiche.
Propongono autonomi ricorsi i tre citati imputati.
Nell’interesse di NOME COGNOME si prospetta violazione di legge avuto riguardo agli artt. 122 e 599-bis cod. proc. pen., atteso che l’accordo sulla pena raggiunto nell’interesse dell’appellante sarebbe stato concluso in udienza da un sostituto del difensore di fiducia cui l’imputato ebbe a conferire apposita procura speciale in tal senso.
Il sostituto, in quanto tale, ad avviso della difesa doveva ritenersi privo d legittimazione perché non ebbe a comportarsi come mero nuncius del procuratore speciale. Da qui il vizio inerente alla formazione della volontà inficiante la statuizion impugnata, parimenti viziata perché la rinunzia ai motivi non comprendeva anche la contestata qualificazione del fatto, da ricondurre all’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 7 D.P.R. n. 309 del 1990, secondo la difesa.
Nell’interesse di NOME COGNOME si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione, vizi correlati, in primo, luogo alla valutazione probatoria resa con riguardo ad entrambi i fatti ascritti al ricorrente, avuto riguardo ai colloqui intercettati, apprez a sostegno del giudizio di responsabilità: in assenza di altri momenti di riscontro, la verifica probatoria attinente al significato di tali interlocuzioni captate non poteva ch essere particolarmente rigorosa, vieppiù considerando il portato non immediatamente chiaro della conversazioni in questione.
Parimenti viziate, ad avviso della difesa, dovrebbero ritenersi:
-l’affermata configurabilità dell’offerta in vendita di sostanza stupefacente ascritta al ricorrente con riguardo all’episodio del 19 luglio 2009, atteso che il colloquio valorizzato al fine non dava conto di una proposta di vendita che potesse ritenersi seria e certa, anche per la mancanza di elementi che potessero attestare la disponibilità della sostanza da parte di COGNOME;
-l’effettiva possibilità di individuare nel COGNOME il soggetto coinvolto nell interlocuzione tra terzi posta a fondamento della cessione risalente al 24 luglio dello stesso anno, fatto rimasto indimostrato anche in ordine alla qualità, quantità e al tipo della droga ceduta nell’occasione, considerando anche l’errore di trascrizione dell’intercettazione evidenziato dagli stessi giudici del merito;
-la corretta qualificazione di entrambi i fatti in termini diversi dal comma 5 dell’ar 73 citato, anche in ragione della assenza di precisi elementi attestanti quantità e qualità della sostanza oggetto delle due contestazioni.
Nell’interesse di NOME COGNOME si propongono quattro motivi.
5.1. Con il primo motivo si lamenta difetto integrale di motivazione in relazione ad alcune delle condotte oggetto di contestazione descritte nel capo di imputazione ma priva di qualsivoglia approfondimento e conferma argomentativi.
5.2. Con il secondo motivo si contesta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione resa dai giudici del merito rispetto ad un asserito accordo tra COGNOME, COGNOME e COGNOME riguardo alla contestata cessione di cocaina operata da quest’ultimo in favore dei primi, alla luce del dato offerto dalle intercettazioni del 19, e 24 luglio del 2009, che al più potrebbero giustificare la configurabilità di un mero tentativo e che sono state lette e interpretate sulla base di elementi ( i precedenti d COGNOME e i contatti con COGNOME) non idonei a confermare la valutazione probatoria resa a sostegno del giudizio di responsabilità.
5.3. Con il terzo motivo si contesta la qualificazione data ai fatti a giudizio ch andrebbero qualificati ai sensi dell’art. 73, comma 5, citato.
5.4. Con il quarto motivo si contesta la motivazione spesa nel disporre l’aumento per la continuazione, peraltro intrinsecamente contraddittoria perché riferita a due episodi considerati ex art 81 pur avendo in precedenza ridotto a due i fatti coperti dalla regiudicanda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME merita accoglimento nei limiti di quanto precisato di seguito; quello depositato nell’interesse di NOME COGNOME riposa su motivi quantomeno infondati e va in coerenza rigettato; quello devoluto dalla difesa di NOME COGNOME infine, propone censure tutte manifestamente infondate.
Muovendo da quest’ultimo ricorso, vale evidenziare – per quanto emerso dalla lettura degli atti trasmessi a questa, favorita dalla natura dei vizi prospettati- c all’udienza del 12 settembre 2023, al momento delle conclusioni spese dalle parti, privata e pubblica, entrambe fecero riferimento al concordato ex art 599-bis cod. proc. pen. proposto dal difensore di fiducia di COGNOME sulla base della procura speciale conferitagli dal ricorrente.
Nell’occasione erano, in particolare, presenti il sostituto processuale del difensore di fiducia ma anche l’imputato, che ebbe altresì prendere parte alla successiva udienza in cui la causa, sulle medesime conclusioni già precisate, venne posta decisione.
2.1. Ne consegue che, quanto al vizio della volontà lamentato con l’impugnazione, le stesse prospettazioni offerte dal ricorso, confermate dal dato acquisito, consentono di rimarcare la manifesta infondatezza del relativo assunto.
L’assenza del difensore di fiducia, cui risultava conferita la procura speciale per la proposta in questione, infatti, non privava il sostituto di raggiungere l’accordo sul
concordato in forza parere del favorevole reso dal Procuratore Generale, confermato dalle conformi conclusioni articolate in udienza.
Al riguardo, va ribadito l’orientamento di questa Corte, che il Collegio intende condividere e con cui il ricorrente omette di confrontarsi, a mente del quale il sostitut del difensore di fiducia, cui l’imputato abbia rilasciato procura speciale per l presentazione dell’istanza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. con facoltà di determinare l’entità della pena, può validamente perfezionare l’accordo sulla pena nella misura specificamente indicata dal procuratore speciale, perché in tal caso il sostituto è mero “nuncius” della sua volontà (Sez. 5, n. 34988 del 06/10/2020, Rv. 279983).
Nel caso, poi, la presenza del ricorrente sia all’udienza nel corso della quale l’accordo venne ratificato, sia a quella nella quale la Corte del merito si riservò la decisione sull base delle conclusioni coerenti al concordato, rende definitivamente inconferente il rilievo.
2.2. La circostanza che l’accordo non riguardasse anche la qualificazione da dare al fatto, prospettata peraltro in termini tanto sintetici quanto generici dalla difesa, immediatamente smentita dalle emergenze processuali acquisite.
Il concordato proposto non teneva fuori -e non poteva essere altrimenti, perché diversamente non sarebbe stato praticabile l’istituto in questione- il motivo sulla qualificazione del fatto, proposto dalla difesa con motivi aggiunti: veniva fatto espresso riferimento, infatti, a tutti i motivi proposti diversi da quelli inerenti al tratt sanzionatorio, avendo in premessa elencato, tra quelli prospettati, coperti dalla citata scelta abdicativa, anche quelli aggiunti.
Da qui la inammissibilità del ricorso proposto dalla difesa di COGNOME
Passando al ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME giova da subito mettere in evidenza che il capo di imputazione risentiva della originaria impostazione accusatoria in forza della quale il ricorrente era ritenuto intraneo ad una associazione finalizzata al narcotraffico, accusa poi venuta meno: da qui una generica indicazione di tutte le possibili modulazioni illecite tipizzate dal disposto dell’art. 73, comma 1, d.P. n. 309 del 1990, per il vero mai stigmatizzata dalla difesa dell’imputato nel corso del giudizio di merito.
In questo contesto, la sentenza di primo grado ebbe ad inquadrare il fatto commesso il 19/20 luglio 2009 in termini di offerta in vendita (relativa a un chilogrammo di cocaina), rivolta, da Mennuni a Bordonaro alla luce del colloquio tra i due intercettato il 19 lugli mentre i suddetti si trovavano a bordo dell’auto del secondo.
Ciò in esito ad una lettura coerente del complessivo portato delle intercettazioni acquisite rispetto alla quale la stessa difesa provò ad ovviare già in appello contestando – alla stessa stregua di quanto ora prospettato con il ricorso di legittimità- l’afferma
sussistenza dei costituti propri di una siffatta configurazione del fatto, sul versante dell ritenuta assenza di elementi per affermare la serietà dell’offerta in questione e soprattutto la disponibilità, in capo al Mennuni, della merce proposta.
Il detto rilievo non valeva a mettere in crisi la valutazione resa dal primo giudice e non vale oggi a porre in discussione il giudizio di responsabilità legato alla configurazione data al fatto dalla sentenza appellata, a prescindere dalle valutazioni rese in parte qua dalla Corte del merito.
3.1. La lettura delle due sentenze di merito permette, infatti, d , GLYPH che il giudizio di responsabilità di COGNOME e di COGNOME faceva leva, oltre che sul colloquio del 19 luglio occorso tra COGNOME e COGNOME anche su quello del giorno seguente intervenuto tra COGNOME e COGNOME, nel corso del quale venne pacificamente fatto riferimento alla offerta di COGNOME del giorno prima.
Dato, questo, letto sinergicamente alla luce dell’ulteriore portato fattuale offerto dalle captazioni acquisite e in particolare del riferimento al fatto che COGNOME, nel valutare la proposta di COGNOME, fece un cenno al necessario avallo di un terzo, che ne avrebbe verificato la convenienza. Terzo poi individuato proprio nel COGNOME, sempre alla luce del citato colloquio del 20 luglio.
3.2. Ciò premesso, emerge con immediatezza che il quadro fattuale restituito dalle due sentenze:
non risulta messo in crisi dal ricorso di COGNOME che, in termini di inammissibile genericità, lamenta l’inadeguatezza probatoria dei colloqui intercettati e contesta la puntuale logicità della lettura interpretativa resa con riguardo a tali dati quando, d contro, il tenore delle interlocuzioni captate non risultava connotato da marcate ragioni di cripticità mentre le valutazioni spese sul punto dai giudici del merito, conformi sul piano della ricostruzione della vicenda (meno sul versante della configurazione giuridica), si sono rivelate estranee a vuoti e manifeste incongruenze;
si rivela confacente alla configurazione – offerta in vendita- privilegiata in prim grado rispetto a quella tracciata dalla sentenza di appello – che nel definire la responsabilità sia di COGNOME che di COGNOME, ha finito per inquadrare l’intera vicenda nell’ottica dell’acquisto da parte del primo della sostanza offerta dal secondo-, non emergendo elementi per poter affermare che la proposta veicolata (da COGNOME) al Bordonaro il 19 luglio, sia stata poi accettata da quest’ultimo e da COGNOME, al cui assenso finale risultava subordinata la relativa adesione negoziale.
3.3. In questo contesto, rimane ferma la responsabilità di COGNOME, coerentemente ritenuto tale in primo grado alla luce della affermata configurabilità della vicenda in termini di offerta in vendita di sostanza stupefacente, pacificamente compresa, per quanto già detto, nell’imputazione originaria.
Tanto per la aspecificità del ricorso rispetto al portato della intercettazione del 2 luglio che, in termini di immediata intellegibilità, alla luce del dato offerto dalla captazio
del giorno precedente, dava conto di tutti gli estremi validamente fondanti l’offerta da questi prospettata avuto riguardo alla disponibilità della sostanza in capo all’offerente e alla serietà dell’offerta, al tipo e quantità della sostanza, senza che il ricorso nulla abb obiettato su tale, più compiuto e articolato, contesto probatorio.
Da qui la conferma della sentenza impugnata in parte qua.
Ad una soluzione identica si perviene in relazione al fatto del 24 luglio. L’intercettazione valorizzata dalle due conformi decisioni di merito non lascia adito a dubbi, non diversamente dal complesso di elementi messi in luce nel pervenire all’identificazione, nel ricorrente, del “Pino” cui si riferiva COGNOME nel colloquio interc occorso con COGNOME. Ciò anche in ragione delle ammissioni rese da COGNOME, utili anche a chiarire che la cessione riguardava cocaina (la sostanza che quest’ultimo era solito acquistare da COGNOME) e la quantità ceduta.
Del resto, non può tralasciarsi come l’appello fosse assolutamente generico con riguardo a tale imputazione; e che la specificità delle relative doglianze non può essere tardivamente recuperata tramite il ricorso di legittimità.
E’ manifestamente infondato, infine, il motivo di ricorso che contrasta la qualificazione data ai fatti dalla Corte del merito, escludendo la configurabilità del quinto comma dell’ad 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, attesa l’estrema consistenza delle capacità di approvvigionamento mostrate dal ricorrente, correttamente e coerentemente ritenuta incompatibile con l’ipotesi di reato sollecitata dalla difesa.
Venendo infine al ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME la Corte rileva in prima battuta l’immediata inconferenza del primo motivo di censura.
A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, le due sentenze di merito fanno pacificamente riferimento a due sole occasioni di reato ascritte al ricorrente, puntualmente individuate: l’offerta di COGNOME del 19 luglio, destinata anche al ricorrente e veicolata da COGNOME; la diversa cessione da COGNOME a COGNOME attestata dalla intercettazione del 24 luglio 2009.
6.1. Su quest’ultima ipotesi di reato il ricorso è del tutto generico e aspecifico, perchè la relativa doglianza manca di confrontarsi con il tenore della doppia valutazione conforme resa in parte qua dai giudici del merito nel ricostruire la vicenda in fatto e il relat giudizio di responsabilità.
6.2. Quanto al primo fatto, vale ribadire quanto già rimarcato scrutinando il ricorso di COGNOME.
L’indimostrata sussistenza di un assenso negoziale mostrato da COGNOME e COGNOME rispetto alla proposta di vendita prospettata da COGNOME se consentiva e ha consentito di lasciare inalterata la responsabilità dell’offerente decretata dalla sentenza appellata, s
rivela al contempo ostativa rispetto a quella di COGNOME riguardo al fatto in questione perché destinata a precludere l’ipotesi della intervenuta cessione, l’unica legittimante il
coinvolgimento nel fatto del ricorrente in termini di puntuale consumazione della relativa fattispecie delittuosa allo stesso ascritta.
6.3. Ne consegue che la situazione in fatto devoluta alla Corte esclude in radice la possibilità di ritenere che la vicenda ascritta a COGNOME e COGNOME, possa essere ricondotta
all’alveo dell’acquisto operato da quest’ultimo di sostanza messa in vendita dal primo; e che al più andrebbe valutata, con giudizio di merito spettante alla Corte territoria:e, l
possibile sussistenza degli estremi tipici del tentativo di acquisto ascrivibile al Villa rispetto alla offerta veicolata dal Mennuni, approfondimento da rendere in sede
rescissoria, all’esito della statuizione che occupa.
6.4. L’annullamento con rinvio della sentenza impugnata riguardo alla sola posizione di COGNOME determina:
– per un verso la definitività del giudizio di responsabilità per il fatto del 24 lug
2009;
– per altro verso l’assorbimento degli altri motivi di ricorso proposti, inerenti a temi di giudizio condizionati dall’esito delle valutazioni da rendere in sede di rinvio.
Alle decisioni rese ne confronti in COGNOME e COGNOME seguono le statuizioni di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. determinate corna da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME COGNOME limitatamente al fatto del 19 e 20/07/2010 di cui al capo 36) e rinvia, per nuovo giudizio su tale fatto, ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso del COGNOME.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/03/2025.