Concordato in appello: la validità del consenso e i limiti del ricorso
Il concordato in appello rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la deflazione del sistema giudiziario penale. Introdotto per snellire i tempi del processo, permette alle parti di accordarsi sull’accoglimento dei motivi di gravame, rinunciando agli altri. Tuttavia, la stabilità di questo accordo non è assoluta e può essere oggetto di scrutinio in sede di legittimità, purché le contestazioni siano precise e fondate.
Il caso analizzato dalla Cassazione
La vicenda trae origine da una condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti. In secondo grado, la difesa e l’accusa avevano optato per il concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., definendo concordemente la pena. Successivamente, il condannato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente verificato la validità del consenso espresso durante la procedura.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno esaminato la doglianza rilevandone l’estrema genericità. Nel sistema del concordato in appello, il giudice ha il compito di ratificare l’accordo dopo averne vagliato la legittimità e la congruità. Se una parte intende contestare la validità del proprio consenso in un secondo momento, non può limitarsi a una critica astratta, ma deve indicare specifici elementi che abbiano inficiato la volontà o la procedura di formazione dell’accordo.
Implicazioni del ricorso generico
La genericità dei motivi di ricorso conduce inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità. In questo caso, la Cassazione non ha riscontrato alcun vizio procedurale evidente, confermando che la Corte d’Appello aveva operato correttamente nel recepire l’accordo tra le parti. La conseguenza diretta è stata la conferma della sentenza impugnata e l’applicazione di sanzioni pecuniarie accessorie.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura stessa dell’art. 599-bis c.p.p. La norma prevede che la Corte provveda in camera di consiglio quando le parti dichiarano di concordare sull’accoglimento dei motivi. La Cassazione ha chiarito che il controllo del giudice sulla validità del consenso è un atto dovuto, ma la sua contestazione in sede di legittimità richiede una specificità che nel caso in esame è mancata del tutto. Il ricorrente ha censurato la mancata verifica in modo apodittico, senza fornire prove o argomentazioni tecniche che potessero mettere in dubbio la regolarità della procedura seguita dai giudici di merito.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il concordato in appello vincola le parti a quanto pattuito, limitando fortemente gli spazi per una successiva impugnazione. Chi sceglie questa strada processuale deve essere consapevole che la contestazione postuma della validità dell’accordo è soggetta a rigidi requisiti di ammissibilità. La decisione della Cassazione funge da monito: ricorsi privi di specificità non solo vengono rigettati, ma comportano anche un aggravio economico per il ricorrente, tenuto a versare una somma alla Cassa delle Ammende oltre alle spese processuali.
Cosa succede se si presenta un ricorso generico dopo un concordato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Il giudice deve sempre verificare il consenso delle parti?
Sì, ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., il giudice deve accertare la validità dell’accordo e la congruità della pena prima di procedere alla ratifica.
È possibile rinunciare ai motivi di appello?
Sì, il concordato in appello prevede proprio la rinuncia agli altri motivi di impugnazione in cambio di un accordo sulla pena o sui punti specifici della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45274 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45274 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RODI GARGANICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
atav viso alle partu:
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Roma il 14 gennaio 2022.
Rilevato che a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Considerato che il ricorrente ha censurato, in maniera generica e pertanto inammissibile la mancata verifica da parte della corte della validità del consenso espresso.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in GLYPH ma, il 19 ottobre 2023 Il Consigli GLYPH stensore GLYPH
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