Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32572 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32572 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DESENZANO DEL GARDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2024 della Corte d’appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni delle parti
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo, ha rideterminato la pena, su accordo delle parti ai sensi dell’ art. 599 bis cod. proc. pen., in anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa con riferimento al delitto di concorso in furto aggravato ascritto a COGNOME NOME al capo A), commesso in Badia Polesine il 10 luglio 2016, dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell’imputato con riferimento al reato di concorso in truffa aggravata contestato al capo C) per essere il medesimo estinto per intervenuta prescrizione.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con il primo motivo, per omessa dichiarazione di estinzione del capo sub A ) per intervenuta prescrizione alla data di celebrazione dell’udienza di appello e comunque omessa motivazione sul punto. Secondo la difesa, nonostante sia stato ritenuto prescritto il reato contestato al capo C) commesso in data 5 aprile
2016, non è stata parimenti dichiarata l’intervenuta prescrizione del delitto sub A) commesso il 10 luglio 2016, sebbene il termine di prescrizione apparisse maturato già prima dell’udienza di secondo grado.
Con il secondo motivo, deduce omessa motivazione in merito alle questioni civilistiche sollevate con il motivo sub 9 ) dell’atto di appello. Secondo la difesa, la rinuncia ai motivi di appello a base del concordato ai sensi dell’ art. 599 bis cod. proc. pen., facendo salvi i motivi riguardanti la pena e la sospensione condizionale della stessa, doveva intendersi riferita a motivi diversi da quelli concernenti la condanna al risarcimento del danno. In altre parole, secondo la difesa, non vi è stata rinuncia al motivo di appello sulla quantificazione del danno lamentato dalle parti civili costituite, sollevato con l’appello e non trattat o nella sentenza impugnata.
Con memoria del 30 luglio 2025 l’AVV_NOTAIO, per le parti civili costituite, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il reato contestato all’imputato è quello di furto pluriaggravato ai sensi degli artt. 624, 625 e 61 cod. pen. per il quale l’ultimo comma dell’ art. 625 commina la pena della reclusione da tre a dieci anni. Indipendentemente, dunque, dai pur sussistenti atti interruttivi e da eventuali sospensioni del corso della prescrizione, il predetto termine decennale, da aumentare ai sensi dell’ art. 161 cod. pen. a dodici anni e sei mesi, non era decorso alla data della sentenza di appello, né è decorso alla data odierna.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
In tema di definizione della pena concordata in appello, la rinuncia dell’imputato ai motivi di impugnazione ben può ricomprendere anche le doglianze relative alla costituzione di parte civile (Sez. 3, n. 25199 del 25/05/2007, COGNOME, Rv. 237072 -01); inoltre, la rinuncia a tutti i motivi, fatti salvi quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, implica rinuncia anche alle doglianze inerenti alle
statuizioni civili, dato che queste integrano un punto della decisione autonomo rispetto a quello che inerisce al trattamento sanzionatorio in quanto si tratta di tema correlato piuttosto alla statuizione di accertamento della responsabilità, che l’imputato ha rinunciato a contestare.
Per tali ragioni il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000), nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese in favore delle parti civili RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così è deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME