Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22927 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22927 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Vercelli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del Tribunale di Cuneo, emessa nei confronti di NOME COGNOME per il reato di evasione, escludendo l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
in relazione all’art. 599-bis cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello né menzionato la proposta di concordato, ritualmente depositata con visto favorevole del Procuratore generale, volta a definire il processo applicando la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., né fissato l’udienza di discussione oral ex art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’ar 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, come successivamente prorogato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato, essendo infondato il motivo dedotto.
Nel caso di specie è accaduto che la sentenza impugnata è stata pronunciata in camera di consiglio, ex art. 23-bis I. n. 176 del 2020, dopo che il ricorrente, con il parere favorevole del Procuratore generale, aveva presentato una proposta di concordato in appello avente ad oggetto non la pena, ma la sola applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. già oggetto dei motivi di appello.
Come rilevato anche dal Procuratore generale, il novellato art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., nella parte che qui rileva, non era entrato ancora in vigore, giusta la disciplina transitoria prevista dall’art. 94, comma 2, d. Igs. n. 15 del 2022 (che aveva stabilito che per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024 avrebbe trovato applicazione la disciplina speciale previciente), e, quindi, la Corte di appello di Torino non era tenuta a rinviare il processo a fronte del mancato accoglimento del concordato in appello.
Tuttavia, nel caso di specie, a prescindere dal dato processuale e stante l’ovvia assenza di vincolatività, per la Corte di appello, della richiesta di concordato congiunta delle parti, risulta evidente la mancata violazione dell’interesse dell’imputato e del pieno dispiegamento del suo diritto di difesa. Infatti, l pronuncia impugnata, diversamente da quanto rappresentato nel ricorso e al di là del non avere menzionato la proposta, ha provveduto al rigetto, e con puntuali argomentazioni, del suo contenuto, avente ad oggetto la sola applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la cui operatività è stata negata dai giudici di merito in ragione del grado di offensività della condotta e della personalità dell’imputato, con numerosi precedenti penali anche per reati gravi contro la persona (pag. 4).
In tale contesto, di nessuna valenza risultano i rilievi riguardanti l rassicurazioni ricevute da una mail del cancelliere della Corte di appello, tali da avere determinato il difensore a non depositare le conclusioni scritte atteso che,
come è noto, le uniche forme consentite sono quelle delle norme processuali applicabili a ciascun procedimento.
Sulla base di dette considerazioni il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14 maggio 2024
La Consigliera estensora
Il Presidente