Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18026 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18026 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 26/12/1984
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti3
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Con sentenza del 21.11.2024, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale cittadino in data 16.5.2024, a seguito di accordo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., riduceva nei confronti di COGNOME COGNOME la pena determinata in primo grado, rideterminandola in anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 4, D.P.R. 309/90.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 133 c.p.
Il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe caratterizzato da un’assoluta carenza motivazionale in ordine alla determinazione della pena, non avendo la Corte territoriale esplicitato in maniera sufficientemente esaustiva l’iter logico-giuridico pos fondamento della scelta sanzionatoria, limitandosi a rilevare che la pena detentiva, quantificata in misura superiore al minimo edittale, è stata resa più confacente alla effettiva gravità fatti. Sostiene che, secondo la giurisprudenza di legittimità, quanto più il giudice si discost minimi edittali, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio po discrezionale, indicando tra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 c.p. ritenuti rilevanti ai fini del giudizio.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile in quanto non consentito dalla legge, essendo volto a censurare la sentenza impugnata per un asserito vizio motivazionale, in realtà non denunciabile trattandosi di sentenza emessa a seguito di concordato in appello, con rinuncia a tutti i motivi di impugnazione.
Se è ben vero, infatti, che in materia di impugnazioni, il concordato tra le parti sui mot d’appello di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 1 non è vincolante per il giudice, il quale è sempre tenuto ad esercitare il controllo s sussistenza dei presupposti per l’applicazione degli istituti coinvolti dal concordato e s congruità della pena (Conf. n. 1869/1993, Rv. 193779-01; Sez. 1, n. 31247 del 21/05/2019, Rv. 276409 – 01), è altrettanto vero però che, nel caso di specie, i giudici di appello, valutare la congruità della pena concordata hanno espressamente fatto riferimento, nel determinare la pena base e l’aumento per la continuazione, ai criteri direttivi di cui all’art cod. pen., valorizzando in particolare la gravità complessiva del fatto e la personali dell’imputato.
Deve aggiungersi, peraltro, che il motivo di ricorso risulta generico, non indicando qual specifici elementi, tra quelli di cui all’art. 133 c.p., sarebbero stati trascurati dall d’Appello nella determinazione della pena.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 aprile 2025
Il Consigliere estensore