Concordato in appello: il diniego del PM non è motivo di ricorso
L’istituto del concordato in appello, previsto dall’art. 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta una via per definire il processo nel secondo grado di giudizio attraverso un accordo tra accusa e difesa. Tuttavia, cosa succede se il Procuratore Generale non presta il suo consenso? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso quando l’accordo fallisce, stabilendo un principio netto sulla natura insindacabile della decisione dell’accusa.
Il caso: dalla condanna al ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna a sei mesi di arresto inflitta dal Tribunale di Marsala a un individuo per la violazione delle prescrizioni imposte da una misura di prevenzione, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 159/2011. La sentenza veniva confermata integralmente dalla Corte d’Appello di Palermo.
Contro questa decisione, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, articolandolo su tre motivi principali:
1. La nullità della sentenza d’appello per la mancata pronuncia sulla richiesta di definire il giudizio tramite concordato in appello, a fronte del silenzio del Procuratore Generale sulla proposta formulata.
2. La violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo all’affermazione della responsabilità penale.
3. L’illegittimità del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La questione del concordato in appello e il ruolo del Procuratore
Il fulcro del ricorso riguardava la presunta violazione procedurale legata al mancato perfezionamento del concordato in appello. La difesa lamentava che la Corte territoriale non si fosse espressa sulla richiesta e, in particolare, sulla mancata risposta dell’organo dell’accusa.
Secondo l’impostazione difensiva, questa omissione avrebbe viziato la sentenza. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato categoricamente questa tesi, qualificando il motivo come manifestamente infondato.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Gli Ermellini hanno affrontato punto per punto i motivi del ricorso, dichiarandolo nel suo complesso inammissibile.
Sul tema del concordato in appello, la Corte ha ribadito un principio già consolidato in giurisprudenza (citando la sentenza Ferrigno, n. 23614/2022): l’eventuale parere non favorevole del Procuratore Generale non è un atto che può essere impugnato. Si tratta, infatti, di una manifestazione di volontà di una delle parti processuali, espressione di un “negozio processuale”, le cui ragioni non possono essere sindacate dal giudice. In altre parole, il giudice d’appello non ha il potere di investigare o contestare i motivi per cui l’accusa decide di non aderire a un accordo. Di conseguenza, il mancato accordo non può costituire un vizio della sentenza e, pertanto, non può essere un valido motivo di ricorso per cassazione.
Per quanto riguarda il secondo e il terzo motivo, relativi alla responsabilità e alle attenuanti generiche, la Corte li ha parimenti ritenuti manifestamente infondati. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la propria decisione, basandosi su elementi concreti come la testimonianza resa nel processo e l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato. Il ricorso, su questi punti, si traduceva in un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di Cassazione, che è giudice della sola legittimità della decisione.
Le conclusioni: ricorso inammissibile e condanna alle spese
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’applicazione di sanzioni per il ricorrente. In linea con la prassi, l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza ha portato alla condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver intrapreso un’impugnazione priva di fondamento.
È possibile fare ricorso in Cassazione se il Procuratore Generale non accetta la richiesta di ‘concordato in appello’?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata adesione del Procuratore Generale al concordato è espressione di una volontà di parte non sindacabile dal giudice e non può, da sola, costituire un valido motivo di ricorso.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso per manifesta infondatezza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria alla cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove, come una testimonianza?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, ma non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, come ad esempio una testimonianza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45448 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45448 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi sei di arresto pronunciata dal Tribunale di Marsala il 1°/7/2022 nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui agli art. 75 D.Lvo. 159/2011;
Rilevato che nel primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 599 bis cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale non si sarebbe espressa circa la richiesta inviata dalla difesa al Procuratore generale di definire il giudizio di appello con le forme di cui all’art. 599 bis cod. proc. pen. e, in specifico, in merito alla mancata risposta dell’organo dell’accusa alla proposta formulata;
Rilevato con il secondo e il terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto, come anche di recente ribadito nella pronuncia pure citata dalla difesa «nel caso in cui il Procuratore generale non presti parere favorevole al concordato, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il semplice motivo che l’impugnazione non concerne la sentenza, bensì un atto che costituisce espressione di un negozio processuale rimesso ad una delle parti del processo» (Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Ferrigno, Rv. 283284 – 01), ciò anche considerato che il c.d. patteggiamento in appello non prevede che il giudice abbia il potere di sindacare le ragioni per le quali l’organo dell’accusa ha ritenuto di non addivenire a un accordo con la difesa;
Rilevato che le generiche doglianze oggetto del secondo e del terzo motivo sono manifestamente infondate in quanto il giudice di merito, facendo riferimento alla testimonianza resa dal teste COGNOME e all’assenza di elementi positivi di valutazione, ha datato adeguato conto degli elementi posti a fondamento della ritenuta dell’affermazione di responsabilità e quanto al corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena e per valutare se riconoscere o meno le circostanze attenuanti del reato pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023