Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43707 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43707 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME a LENTINI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PATERNO’ il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
NOME NOME a MISTERBIANCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e I ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 27.4.2022, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, ha ridetermiNOME la pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. nei confronti di soggetti imputati del reato di cui agli artt. 81, 11 cod. pen., 73, comma 4 e 6, 80, comma 2, cl.P.R. 309/90, meglio specificato in rubrica.
Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati di seguito indicati, a mezzo dei rispettivi difensori.
NOME COGNOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 nonché mancanza di motivazione in ordine all’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
NOME COGNOME e NOME COGNOME lamentano errore in ordine alla determinazione della pena applicata, concordata con un aumento di pena per la contestata aggravante nella misura pari alla metà della pena base di anni tre e mesi due di reclusione, mentre l’aumento applicato è pari a 2/3, quindi superiore a quanto previsto.
NOME COGNOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90.
NOME COGNOME lamenta mancanza di motivazione in ordine all’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per . l’inammissibilità dei ricorsi.
I ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti all determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quel prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 27610201), condizioni nel caso non ricorrenti.
Neanche sussiste l’errore nella determinazione della pena denunciato dalla difesa dei ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, atteso che dalla lettura del verbale di udienza dinanzi alla Corte di appello viene riportata la sequenza del calcolo della pena – per il coimputato COGNOME NOME, alla quale si rinvia con riguardo alla posizione dei ricorrenti – su cum è stato raggiurto l’accordo tra le parti ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. Tale calcolo contempla in termini espliciti l’aumento di pena applicato in sentenza per l’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/90, con pena finale per il delitto in contestazione di anni 3, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 18.000 di multa, corrispondente a quella concordata fra le parti. Ne discende la manifesta infondatezza anche di tale doglianza, non trattandosi di pena illegale né di pena diversa da quella concordata.
Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 settembre 2023
Il Consiglier estensore
Il Pre GLYPH nte