Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12280 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12280 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
.5 4
NOME . COGNOME · · COGNOME – IP ·
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il marzo 2023 la Corte di appello di Milano, decidendo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., parziale riforma della decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio il 20 2022, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l’imputato responsabile del reato di in abitaíione consumato aggravato, fatto commesso il 30 giugno 2022, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma nel resto.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, num. 5, cod. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti, la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. (“Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello”), introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti, pubblica e privata, sulla rinunz a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringa legittimità dell’iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello.
L’art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibil del ricorso con pronuncia da emettersi de plano.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell’art. 616 cod proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cort Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2023.