Concordato in appello: una porta chiusa al ricorso in Cassazione?
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnabilità della sentenza che recepisce tale accordo, stabilendo principi ferrei sulla rinuncia implicita a determinate doglianze.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un imputato condannato per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) aveva proposto appello. In quella sede, l’imputato e il Procuratore Generale raggiungevano un accordo sulla pena, che veniva accolto dalla Corte d’Appello di Napoli con una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza. La sua doglianza si concentrava su un presunto vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse omesso di applicare l’articolo 129 del codice di procedura penale, il quale impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità, come l’assoluzione nel merito, anche in presenza di una causa di estinzione del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato, che limita drasticamente le possibilità di impugnare una sentenza frutto di concordato in appello.
Le Motivazioni: la natura del concordato in appello
Il cuore della motivazione risiede nella natura stessa dell’accordo processuale. La Cassazione ha ribadito che la scelta di accedere al concordato in appello comporta una rinuncia implicita a far valere determinate censure. Nello specifico, il ricorso diventa inammissibile quando solleva questioni relative:
1. Alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato.
3. A motivi che devono considerarsi rinunciati con l’accettazione dell’accordo.
Proprio in quest’ultima categoria rientra la doglianza dell’imputato. Secondo la Corte, la richiesta di valutare le condizioni per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p. è un motivo a cui la parte rinuncia nel momento in cui accetta di ‘patteggiare’ la pena in appello. L’accordo sulla pena presuppone infatti il superamento di ogni questione relativa alla colpevolezza e alla sussistenza del reato.
Citando un proprio precedente (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018), la Corte ha affermato che sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando si è di fronte a una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. La logica del sistema è quella di dare stabilità a un accordo che ha proprio lo scopo di definire il processo in modo più rapido, evitando ulteriori gradi di giudizio sul merito della vicenda.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza conferma un principio fondamentale per la difesa tecnica: la scelta di percorrere la strada del concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che, accettando l’accordo sulla pena, si preclude quasi ogni possibilità di un successivo ricorso in Cassazione. Le uniche censure ammissibili rimangono quelle relative a vizi del consenso o a palesi illegalità della pena concordata, ma non quelle che rimettono in discussione il merito della condanna. La conseguenza della declaratoria di inammissibilità, inoltre, è severa: non solo la condanna diventa definitiva, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
No, non è possibile se i motivi del ricorso riguardano questioni a cui si è implicitamente rinunciato con l’accordo, come la valutazione della colpevolezza o la formazione della volontà delle parti.
Dopo aver accettato un concordato in appello, si può lamentare la mancata assoluzione nel merito?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’adesione all’accordo sulla pena implica la rinuncia a sollevare questioni relative a un’eventuale assoluzione ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze se il ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3427 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3427 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Appello di Napoli, il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
rilevato che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell’art. 599-bis proc. pen., avendo la Corte territoriale accolto l’accordo sulla rideterminazion trattamento sanzionatorio, raggiunto dall’imputato con il AVV_NOTAIO Generale;
rilevato che il COGNOME ha lamentato vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.;
ritenuto che debba farsi applicazione del pacifico insegnamento di quest Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso in cassazione avverso l sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, consenso del AVV_NOTAIO generale sulla richiesta ed al contenuto difforme de pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a mot rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex a 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamen delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de iknmende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mmende.
Così deciso il 11 dicembre 2025
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Il consiglie ièstensore
Il Presidente