Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42833 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42833 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE), nato in Libia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/12/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, n. 137/2020 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma con sentenza del 15/12/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Roma in data 10/1/2023, che aveva condannato alla pena di anni uno mesi sei d reclusione NOME per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, le b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 599-bis cod. proc. pen. Ri proposito il difensore che la Corte territoriale abbia errato nel considerare la revoca del consenso precedentemente espresso dal Procuratore generale i
relazione all’accordo sulla pena da irrogare all’imputato ai sensi dell’art. cod. proc. pen.; che, invero, la revoca del consenso non è consentita, se quando sopravvenga alla ratifica dell’accordo una legge più favorevo all’imputato; che tale orientamento giurisprudenziale, sia pure formatos relazione all’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’ cod. proc. pen., deve essere esteso anche al concordato in appello; comunque, anche a prescindere da tali considerazioni, nel caso di specie rinuncia al concordato espressa dal Procuratore generale sarebbe comunque inammissibile, tenuto conto che è intervenuta solo in udienza e ben oltr termine di legge previsto dall’art. 127 cod. proc. pen. per il deposito di me o atti provenienti dalle parti; che il comma 1 dell’art. 599-bis cod. proc. pen. stabilisce che la dichiarazione e la rinuncia siano presentate nel termine, pr a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell’udienza.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, manifesta illogicità e contradditt della motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità riferimento al reato di cui al capo D). Rileva che la Corte territoriale ha tr le emergenze processuali, tenuto conto che nel corso dell’individuazio fotografica la persona offesa NOME COGNOME non è riuscito ad attribuire specifico ruolo all’odierno ricorrente, che dal filmato acquisito agli atti ris il COGNOME COGNOME calpestava la persona offesa con l’obiettivo di cagionarle lesioni non restava a guardare gli aggressori colpire il COGNOMECOGNOME che non aggr nuovamente quest’ultimo insieme ai coimputati e che assumeva un atteggiamento incompatibile con la volontà di cagionare lesioni alla perso offesa.
2.3. Con il terzo motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Osserva c l’entità della pena base per il reato di lesioni di cui ai capo D) non è prossima al minimo edittale, essendo invece pari al doppio; che la Corte territoriale no tenuto conto dell’aiuto fornito dal NOME alla persona offesa, avendola aiut rialzarsi ed a farla allontanare; che analogamente non ha considerato il pos comportamento processuale del ricorrente, che si è sottoposto ad esame e h chiamato in correità i coimputati; che, contrariamente a quanto ritenuto giudici di appello, non sono state riconosciute al NOME le circostanze attenu generiche, di talchè è illogica la motivazione nella parte in cui fa riferime giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti generiche.
2.4. In data 5/9/2024 è intervenuta articolata memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
1.1. Il primo motivo non può trovare accoglimento, essendo destituito d fondamento.
1.1.1. Prima di esaminare la questione di diritto sottoposta all’esame Collegio, deve premettersi in punto di fatto che, nel giudizio di appello concl con la sentenza impugnata, il difensore ed il Procuratore generale, prima fosse celebrata l’udienza di trattazione, avevano raggiunto e depositat accordo sulla pena da irrogare all’imputato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen.; successivamente, all’udienza del 15/12/2023, il Procuratore generale udienza revocava il consenso precedentemente prestato dal suo Ufficio; la Cort territoriale, ritenuta valida la revoca del consenso in precedenza espr invitava le parti a concludere e, all’esito della discussione, conferma sentenza di primo grado.
1.1.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che, a differenza che n patteggiamento disciplinato dagli artt. 444 e segg. cod. proc. pen. concordato in appello il consenso in precedenza espresso dal rappresentan della Pubblica accusa può essere revocato, per cui non è censurabile con ricorso per cassazione la revoca del consenso da parte del procuratore gener intervenuta prima della decisione del giudice (Sez. 5, n. 7751 del 12/11/20 dep. 2022, Viviani, Rv. 282867 – 01). Invero, è stato condivisibilme affermato che «i due “patteggiamenti” non sono affatto omogenei», sol che s consideri che «mentre per il rito alternativo disciplinato dall’art. 444, c.p. soggetti a revisione ex art. 448, comma 1, c.p.p., sia il parere negati pubblico ministero che il mancato accoglimento dell’accordo da parte del giudic nel caso del concordato sulla pena non è previsto alcun rimedio in caso di rig della pena concordata tra le parti»; che il «concordato sulla pena in app interviene, dunque, in una fase processuale in cui c’è già stata una valutazione sul merito della capacità dimostrativa delle prove e non può in al modo essere ricondotto al patteggiamento “allo stato degli atti” che si risol una contrazione del giudizio sulla responsabilità»; che la «ratio dell’istituto è deflattiva dato che lo stesso si configura come uno strumento per snellir processo centrato sulla rinuncia ai motivi sulla responsabilità e sotto all’ineludibile – e insindacabile – vaglio di congruità da parte del giu diniego del consenso da parte del pubblico ministero o il rigetto della propos concordato da parte della Corte di appello sono passaggi procedurali n sottoposti ad alcuna forma di controllo processuale che, ove fosse previs complicherebbe la procedura, invece che semplificarla» (Sez. 5, n. 7751/2021 cit., in motivazione). Del resto, anche altro arresto della giurisprude
legittimità ha evidenziato la necessità che la natura irrevocabile del consen precedenza prestato debba trovare il suo fondamento in una espressa prevision normativa di rango processuale, laddove ha ritenuto che il consenso prestato d procuratore generale al concordato con rinuncia ai motivi di impugnazione i epoca antecedente all’entrata in vigore dell’art. 599-bis cod. proc. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, è privo di effetti poiché, in as di una norma transitoria, deve trovare applicazione il criterio generale ind nel principio tempus regit actum, con la einseguenza che è legittimo il successivo dissenso manifestato dal medesimo procuratore generale dopo l’entrata in vigore della norma (Sez. 4, n. 20112 del 29/3/2018, COGNOME, 272746 – 01).
Peraltro, l’approdo ermeneutico cui si aderisce riposa anche su argomentazioni spese dal Giudice delle leggi (Corte cost. n. 448 del 1995), c pronunciandosi in relazione alla configurazione del concordato prima della s abrogazione, ebbe ad affermare che «il “patteggiamento” in appello present peculiarità che lo differenziano dal patteggiamento in senso proprio che si sv in primo grado, prima dell’apertura del dibattimento. Nel caso dell’appell tratta, difatti, del giudice già investito, nella sede propria, del merito valuta la congruità della pena in base agli stessi elementi sui quali dovrà fo la propria decisione al termine del giudizio di impugnazione. La decisione su richiesta delle parti (che, in caso di rigetto, è riproponibile sino alla chi dibattimento) costituisce un giudizio eventuale ed anticipato, formulato in alle prove sulle quali il giudice, investito del giudizio di merito, dovrà fo proprio convincimento. Non si è quindi in presenza, come nel caso dell’accord delle parti sulla pena in primo grado, di un’anticipazione di giudizio, effe sulla base della consultazione e della valutazione degli atti del fascico pubblico ministero. Le valutazioni del giudice nel patteggiamento in appello esprimono dunque in situazioni diverse da quelle del patteggiamento in prim grado. Questo è sufficiente per escludere la lesione del principio di par trattamento nelle due diverse situazioni» Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Può, dunque, affermarsi che, poiché nella disciplina del patteggiamento appello manca una disposizione analoga a quella contenuta nell’art. 448, comm 1, cod. proc. pen., relativa unicamente all’ipotesi dell’applicazione della p richiesta delle parti, sia la mancanza del consenso del pubblico ministero, c revoca del consenso eventualmente prestato, non trovano alcuna sanzione processuale, con la conseguenza che non possono essere censurate con il ricor per cassazione.
Per converso, non può trovare condivisione l’altro orientamento, secondo quale la dichiarazione di rinuncia dell’imputato ai motivi sulla responsabilit
è suscettibile di revoca, neppure implicita, perdendo effetto, ai sensi de 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., solo nel caso di mancato accoglimento dell proposta di pena concordata (Sez. 2, n. 43893 del 4/11/2021, COGNOME, Rv 282312 – 01). Invero, tale indirizzo esegetico si fonda sulla espr irrevocabilità della richiesta di applicazione della pena prevista dall’ar comma 3, cod. proc. pen., cioè su una disposizione che, come si è evidenziato, del tutto sconosciuta alla previsione normativa dell’art. 599-bis cod. proc. pe
1.1.3. Resta da valutare la tempestività della revoca del consenso, ch intervenuta all’udienza di trattazione del processo di appello. Il difensor sostenere la tardività della revoca, richiama la disposizione di cui al com dell’art. 599-bis, come novellato dall’art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, del ottobre 2022, n. 150, che stabilisce che «La dichiarazione e la rinuncia s presentate nelle forme previste dall’articolo 589 e nel termine, previsto a pe decadenza, di quindici giorni prima dell’udienza». Osserva, tuttavia, il Col che i) detto termine riguarda esclusivamente la presentazione dell’accordo intercorso tra le parti, mentre per la revoca non vi è alcuna espressa previ normativa che ponga limiti temporali, tanto meno a pena di decadenza, né una siffatta limitazione è ricavabile dal sistema; che li) è, altresì, inconferente il richiamo al termine di cinque giorni di cui all’art. 127 cod. proc. pen., e quale, a giudizio del difensore, il procuratore generale avrebbe potuto revocar consenso in precedenza espresso, atteso che detta disciplina è richiamata s dal comma 3 dell’art. 599-bis cod. proc. pen. per l’ipotesi di man accoglimento della richiesta concordata tra le parti, che è situazione del diversa da quella che si sta scrutinando. In conclusione, può affermar seguente principio di diritto: «In ipotesi di concordato in appello, ai sensi d 599-bis cod. proc. pen., è ammessa la revoca del consenso prestato da procuratore generale fino a che la corte territoriale non abbia riserv decisione». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. Il secondo motivo non è consentito, atteso che è costituito da me doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alter delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dell Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducib giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per l di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processua quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittim infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si r in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compe
probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è que di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito a della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Co cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, tratta di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto ch controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, e 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentaz rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alc predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specifica indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la deci insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01; Sez. 2, 9106 del 12/2/21, COGNOME, Rv. 280747 – 01).
Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revision giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e può, quindi, estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di f acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispett quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerc una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una censura di fatto sul profilo specifico dell’affermazione di responsab dell’imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazion violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, po che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaust percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.
Peraltro, la sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione dei f ascritti all’imputato costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di p grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lett congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettat sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella Giudice per le indagini preliminari, sia l’ulteriore parametro costituito dal che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione de prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 – 01).
Deve esser evidenziato, inoltre, che il motivo è reiterativo di medesi
doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del ma probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini prec concludenti dalla Corte territoriale, che ha valorizzato le circostanze di emerse dalla visione del filmato che ha ripreso l’aggressione, dando altresì del comportamento successivo tenuto dal COGNOME, che, dopo aver preso attivamente parte all’aggressione del COGNOME, lo aiutava ad alzarsi.
1.3. Coglie solo parzialmente nel segno il terzo motivo.
1.3.1. Invero, è manifestamente infondato in punto di dosimetria della pena atteso che i giudici di merito hanno dato congruamente conto della oggettiv gravità del fatto e delle modalità allarmanti della condotta crimin evidenziando che il NOME non si limitò ad assistere passivamente all’aggression ma vi partecipò attivamente. In ogni caso, ritiene il Collegio che non necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 2, 36104 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, COGNOME, Rv. 256197 – 01), che deve essere calcolata non dimezzando i massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato co ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288 01). Orbene, nel caso di specie il reato aggravato di cui al capo D) è sanzionato con la pena di uno uno mesi sei di reclusione, sensibilmente inferi alla media edittale, che è pari ad anni due mesi tre di reclusione (dician mesi è la metà della differenza tra il minimo ed il massimo edittale, cui va aggiunti otto mesi, che rappresenta il minimo edittale per le lesioni aggra dall’essere state commesse da più persone riunite e con l’uso di armi).
1.3.2. La doglianza è, invece, fondata con riferimento al mancat riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste dal difensore giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti, che non risulta motiva Anzi, la Corte territoriale ha fatto riferimento del tutto erroneamente a inesistente giudizio di bilanciamento tra le circostanze di cui all’art. 69 cod a seguito del quale sarebbe stata espressa una valutazione di equivalen Orbene, rileva il Collegio che il ritenuto giudizio di bilanciamento non è mai s effettuato, non essendo state riconosciute all’imputato le circostanze d all’art. 62-bis cod. pen. nel giudizio di primo grado.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio con riferimento al punto del circostanze attenuanti generiche.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuant generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l’afferma di responsabilità.
Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 2024.