Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5200 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5200 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 26/02/1993 avverso la sentenza del 11/09/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha c chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha ridetermina sull’accordo delle parti, la pena inflitta ad NOME COGNOME per i reati artt. 81, 644 e 629 cod. pen., confermando nel resto la condanna emessa in 13 ottobre 2023 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli No
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo dei prop difensori, articolando due motivi di impugnazione.
2.1.Con il primo motivo, si deduce la violazione del diritto dell’impu partecipare al processo, essendo stata omessa la sua citazione in giudiz conseguente ordine di traduzione, impedendogli così di averne conoscenza.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa si duole dell’omessa risposta in alla richiesta di restituzione del denaro in sequestro, di cui vicevers disposta la confisca.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1 proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
In primo luogo, l’eccezione di mancata vocatio in ius risulta dedotta in termini oltremodo generici e, in effetti, il decreto di citazione a giudiz notificato a mani. In ogni caso, all’udienza dell’H settembre 2024 (fi seguito di richiesta di rinvio, alla precedente udienza del 3 giugno, da p due difensori, che nulla avevano eccepito), il co-difensore, avv. NOME COGNOME in presenza anche dall’altro legale, avv. NOME COGNOME ha depositato nom procura speciale al fine di rinunciare, anche parzialmente, ai mot impugnazione e di avanzare richiesta di concordato. Le parti hanno poi chies definire il procedimento ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen.
Orbene, l’imputato che rilascia al difensore procura speciale per defi giudizio con il concordato in appello acconsente implicitamente a che l’udi camerale di trattazione del processo si svolga in sua assenza, sicché non essere tradotto ove sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di e sentito, né deve essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza, ove sia r in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede (Sez. 6, n. del 15/03/2023, Ariano, Rv. 284623-01. Cfr. anche, per il caso di procura spe conferita per procedere al patteggiamento, Sez. 6, n. 22312 del 24/04/2 Terracciano, Rv. 273736-01; Sez. 3, n. 16690 del 26/02/2014, Casavecchia, R 259300-01. In applicazione del medesimo principio, Sez. 3, n. 43835 12/10/2023, C., Rv. 285332-01, ha ritenuto che non trovi applicazion previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in as in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato ric dal procuratore speciale dell’imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effet
essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente; analogam secondo Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv. 286208-01, deve riten presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. – con i conseguenti oneri procedimentali in tema di specifico mandato a impugnare, ai sensi dell’art. comma 1-quater, cod. proc. pen. – l’imputato in un processo definito con giudi abbreviato richiesto dal difensore munito di procura speciale).
Il primo motivo è, dunque, manifestamente infondato.
In ordine alla confisca – peraltro obbligatoria ai sensi dell’art. proc. pen. – non risulta formulato alcun motivo di appello (a cui, in ogn l’imputato avrebbe comunque rinunciato, accedendo al rito negoziale), di m che la Corte di merito non risulta minimamente inottemperante al proprio obbl motivazionale.
La doglianza è, pertanto, preclusa, ai sensi degli artt. 606, comma 3, comma 2, cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condan pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una s in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativannente, valu profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso il 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
La Presidente