Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 49226 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 49226 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME, nata a Cernusco sul Naviglio il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA
NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Crotone il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della Corte di appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
FATTO E DIRITTO
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, per il tramite del rispettivo difensore, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello Catanzaro, per quel che in questa sede rileva, su concorde richiesta delle parti e preso a
dell’intervenuto concordato in appello, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha acc concordato sulla pena in ordine a reati in materia di stupefacenti.
I ricorrenti deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussiste del reato ed alla determinazione della pena anche con riferimento ai singoli aumenti di pena continuazione.
I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, non essendo gli stessi esperi avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall’art. 599-bis cod. proc. così come novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguen del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contes e sull’entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, cong dell’impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di control l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei l indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena, non avendo fatto mancare la Corte di appello una valutazione in ordine alla ritenuta congruità de pena in concreto irrogata. Analogamente è a dirsi in merito a quei ricorsi (COGNOME e COGNOME NOME) che hanno rivolto generiche censure alla parte della decisione che avrebbe omesso di apprezzare i singoli aumenti di pena, in realtà frutto di accordo pedissequamente recepito dalla Corte di appello.
I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con procedura de plano e ciascun ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/11/2023.