Concordato in Appello: l’Accordo sulla Pena Preclude il Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena, rinunciando ai motivi d’appello. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 26087/2024) ha ribadito un principio fondamentale: l’adesione a tale accordo preclude la possibilità di contestare in seguito, tramite ricorso per cassazione, questioni a cui si è implicitamente rinunciato, come la qualificazione giuridica del fatto.
Il Fatto Processuale: Dal Concordato al Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, emessa a seguito della richiesta di un imputato di definire il processo tramite il cosiddetto “patteggiamento in appello”. La Corte territoriale accoglieva la richiesta, rideterminando la pena sulla base dell’accordo raggiunto tra la difesa e l’accusa.
Nonostante l’esito concordato, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, assistito dal proprio difensore. Il motivo del ricorso non verteva su vizi dell’accordo o della procedura, bensì contestava la qualificazione giuridica del fatto-reato, un aspetto che, logicamente, precede e fonda la determinazione stessa della pena.
La Decisione della Cassazione sul Concordato in Appello
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza necessità di trattazione orale. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa della natura e degli effetti del concordato in appello. Secondo la Suprema Corte, questo istituto non è una semplice modalità di definizione del giudizio, ma un vero e proprio atto dispositivo della parte che lo richiede.
L’imputato, scegliendo di accordarsi sulla pena, accetta il quadro giuridico e fattuale definito nel giudizio di primo grado e rinuncia a sollevare contestazioni su punti che non sono stati espressamente esclusi dall’accordo stesso. Pertanto, tentare di rimettere in discussione la qualificazione giuridica del reato in Cassazione rappresenta una contraddizione logica e procedurale.
le motivazioni
Il cuore della motivazione risiede nella natura negoziale e dispositiva del concordato in appello. La Cassazione spiega che il potere riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis c.p.p. non si limita a influenzare la decisione del giudice di secondo grado, ma produce “effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale”.
Questo significa che, analogamente a quanto avviene con la rinuncia espressa all’impugnazione, l’accordo sulla pena “cristallizza” la situazione processuale su tutti i punti che non sono oggetto di contestazione specifica nell’ambito dell’accordo stesso. La rinuncia ai motivi d’appello si estende a tutte le questioni, anche quelle rilevabili d’ufficio come le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. o, appunto, la qualificazione giuridica del fatto. La Corte richiama a sostegno due precedenti conformi (Sez. 5, n. 29243/2018 e Sez. 6, n. 41254/2019), consolidando un orientamento giurisprudenziale ormai stabile.
In sostanza, non è consentito all’imputato beneficiare della riduzione di pena derivante dall’accordo e, allo stesso tempo, conservare la facoltà di contestare i presupposti giuridici su cui quell’accordo si fonda. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 4.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
le conclusioni
Questa ordinanza fornisce un chiarimento cruciale per gli operatori del diritto. La scelta del concordato in appello è una decisione strategica che deve essere attentamente ponderata, poiché comporta una rinuncia implicita ma definitiva a far valere determinate censure. L’imputato e il suo difensore devono essere consapevoli che, una volta siglato l’accordo, il perimetro delle possibili impugnazioni si restringe drasticamente. La decisione della Cassazione rafforza l’efficacia deflattiva dell’istituto, garantendo che l’accordo processuale non venga svuotato di significato da impugnazioni successive su questioni implicitamente superate. Di conseguenza, l’attenzione deve concentrarsi sulla negoziazione dell’accordo, poiché esso determinerà in modo quasi tombale l’esito del procedimento.
È possibile impugnare in Cassazione la qualificazione del reato dopo aver raggiunto un concordato in appello?
No, la Corte di Cassazione stabilisce che l’adesione al concordato in appello (art. 599 bis c.p.p.) implica una rinuncia a contestare questioni come la qualificazione giuridica del fatto, rendendo il ricorso su tali punti inammissibile.
Quali sono gli effetti del concordato in appello sul proseguo del processo?
Il concordato in appello ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di Cassazione. Limita la cognizione del giudice di secondo grado e impedisce di sollevare questioni a cui si è rinunciato con l’accordo.
Cosa succede se si presenta un ricorso ritenuto inammissibile per questo motivo?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione, senza formalità di procedura, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26087 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26087 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; 1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
l
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che COGNOME NOME ricorre, tramite il proprio difensore, avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen.;
Considerato che il motivo proposto – che contesta la qualificazione giuridica del fatto -non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione; principio, questo, enucleato dalla Corte di cassazione con riferimento vuoi alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) vuoi alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2024