Concordato in Appello: I Limiti del Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, introdotto per snellire i processi e noto anche come ‘patteggiamento in appello’, rappresenta uno strumento cruciale nel sistema processuale penale. Tuttavia, la sua natura di accordo tra le parti impone limiti stringenti alla possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce proprio su questi confini, chiarendo quali motivi di ricorso sono ammissibili e quali, invece, sono destinati a un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
Il Caso in Esame
La vicenda trae origine dai ricorsi presentati da cinque imputati contro una sentenza della Corte d’Appello, emessa proprio sulla base di un accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599 bis del codice di procedura penale. Nonostante l’intesa raggiunta in secondo grado, gli imputati hanno deciso di adire la Corte di Cassazione, sollevando una serie di censure che andavano dalla presunta carenza di motivazione alla misura della pena, passando per l’erronea qualificazione giuridica dei fatti e persino una presunta prescrizione di uno dei reati contestati.
I Limiti del Ricorso dopo il Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha immediatamente messo in chiaro il principio fondamentale che governa la materia. Quando si sceglie la via del concordato in appello, si accetta una definizione concordata del processo, rinunciando implicitamente a contestare nel merito la decisione. La legge, infatti, consente di presentare ricorso in Cassazione avverso una sentenza di questo tipo solo in casi eccezionali e ben definiti. Questi includono:
1. Vizi nella formazione della volontà: se l’accordo è stato raggiunto per errore, violenza o dolo.
2. Mancanza del consenso del pubblico ministero.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo stipulato.
4. Applicazione di una pena illegale.
Qualsiasi motivo di ricorso che non rientri in questo perimetro è, per definizione, inammissibile.
La Decisione della Suprema Corte
La Cassazione, applicando rigorosamente questo principio, ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati, definendo i motivi addotti come ‘marcatamente eccentrici’ rispetto ai limiti consentiti.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici hanno analizzato singolarmente le censure, evidenziandone l’infondatezza processuale. La contestazione sulla carenza di motivazione o sulla misura della pena non è permessa, poiché entrambi gli aspetti sono il risultato dell’accordo volontariamente sottoscritto. Allo stesso modo, non è possibile, in sede di Cassazione, rimettere in discussione la qualificazione giuridica di un reato o la configurazione della continuazione tra più illeciti, temi che avrebbero dovuto essere oggetto di trattativa nell’ambito del concordato. Infine, anche la doglianza relativa alla prescrizione è stata ritenuta palesemente infondata, dato che il termine massimo non era affatto decorso.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un messaggio chiaro: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. Una volta perfezionato l’accordo, le vie di impugnazione si restringono drasticamente. Tentare di aggirare questi paletti proponendo motivi di ricorso non consentiti si traduce non solo in un fallimento processuale, ma anche in una condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di ponderare attentamente la scelta del rito, con la piena consapevolezza dei suoi effetti preclusivi.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa con ‘concordato in appello’?
No, il ricorso è ammesso solo in casi eccezionali e tassativamente previsti dalla legge, come vizi della volontà, applicazione di una pena illegale o una pronuncia del giudice difforme dall’accordo raggiunto.
Quali sono i motivi che NON possono essere usati per impugnare una sentenza di ‘concordato in appello’?
Non è possibile contestare aspetti che sono oggetto dell’accordo stesso, come la valutazione delle prove, la motivazione sulla colpevolezza, la misura della pena concordata, la qualificazione giuridica del reato o la continuazione tra i reati.
Cosa accade se si presenta un ricorso in Cassazione per motivi non consentiti dopo un ‘concordato in appello’?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Questo comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37309 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37309 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ACIREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letti i ricorsi autonomamente proposti nell’interesse di NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME ~ NOME COGNOME, NOME NOME COGNOME, NOME COGNOME la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perchè proposti avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato d questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice o alla eventuale applicazione di una pena illegale mentre nel caso con le impugnazioni, in termini marcatamente eccentrici ai detti limiti, si denunzia una carenza d motivazione quanto alle verifica di cui all’art 129 cpp e alla misura della pena irrogata ( COGNOME e solo per il secondo aspetto, ricorso COGNOME NOME), l’erronea configurazione della continuazione in presenza di condotte da ritenersi espressione di un unico illecito ( COGNOME NOME), una diversa qualificazione da dare all’associazione di cui all’art. 74 da ricondur all’ipotesi di cui al comma 6 della citata disposizione (COGNOMErso COGNOME), una prescrizio palesemente infondata ( COGNOMErso COGNOME, considerato che per il relativo reato, capo B1, il termine massimo di riferimento è di anni 25 certamente non decorso alla data della decisione gravata), tutte censure non rilevabili rilevato che all’inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, co 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagam nto delle spese processual e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.