Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36664 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 36664 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONREALE il DATA_NASCITA
inoltre:
Banca Dei Monte Dei Paschi Di Siena RAGIONE_SOCIALE
Banca Intesa San Paolo Spa – Banco Di Napoli Spa – Banco Dell’adriatico Spa
avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d’appello di Bologna
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza ex art.599 bis cod. proc. pen. della Corte di Appello di Bologna, in sede di giudizio di rinvio, in relazione al reato di associazione a delinquere e di detenzione e porto in luogo pubblico di sostanze esplosive;
Considerato che il motivo proposto ─ che contesta violazione di legge e vizi motivazionali, in punto di omessa esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione si fonda, nonché in relazione ai criteri di cui a ll’art.81 cpv. cod. pen., in ordine all a determinazione della pena per il reato base e per l’ aumento di pena a titolo di continuazione per il reato satellite ─ non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché al cospetto di ricorsi proposti avverso
sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME e altro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella L. 24 luglio 2008 n. 125, secondo cui il giudice d’appello che accoglie la richiesta formulata sull’accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli non rinunciati.
La rinuncia parziale ai motivi d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati e non possono essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, COGNOME ed altri).
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 40278 del 6 aprile 2016, COGNOME ed altri; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, ad eventuali cause di improcedibilità o nullità anche assolute, eccepite con l’impugnazione, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Nella specie, questa Corte in sede di annullamento con rinvio, aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Bologna del 18.04.2023, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art.416, comma 4, cod. pen., che eliminava, rinviando per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della Corte d’appello di Bologna, rigettando nel resto i ricorsi.
Tanto premesso, il concordato aveva ad oggetto soltanto la rideterminazione della pena.
Ritenuto, peraltro, che già i motivi di appello sulle pene accessorie fallimentari erano alquanto generici sulla entità della chiesta riduzione, perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto si limitavano a richiedere l’ affievolimento delle pene accessorie applicate.
Ritenuto che, anche in questa sede, a fronte d ell’accoglimento con la sentenza impugnata della richiesta di riduzione della pena con motivazione corretta e rideterminazione delle pene accessorie fallimentari in anni tre, i motivi si presentano del tutto generici circa l’entità della riduzione e, dunque, inammissibili in quanto privi della necessaria specificità.
Ritenuto che i ricorsi avverso sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis cod. proc. pen., se inammissibili, qualunque sia il motivo dedotto, seguono la procedura de plano, tanto più che, nel caso di sentenza 599 bis cod. proc. pen., non sono tipizzati i motivi deducibili e tutti i motivi di appello proposti e non oggetto di concordato si intendono rinunciati.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME